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Sentenza

Sentenza del 22/01/2019 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro liquidata in esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Ha dedotto tre vizi di motivazione: la mancata spiegazione della differenza tra gli importi indicati nell'avviso di liquidazione e quelli richiesti nella cartella, l'indicazione di ulteriori somme per "registro multe ammende sanz. amministrative" senza adeguata giustificazione, l'omessa allegazione o notificazione della sentenza e dell'avviso di pagamento spontaneo, la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza, nonché l'omessa indicazione del coobbligato solidale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che il richiamo nella cartella alla sentenza della CTP di Napoli e all'originario atto impositivo fosse sufficiente a motivare la pretesa tributaria già accertata giudizialmente. Le ulteriori contestazioni sulle somme aggiuntive sono state ritenute genericamente formulate e comunque già chiarite dalla sentenza di primo grado. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 3.800 euro.

Norme richiamate

  • Art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. In materia tributaria, richiede che il contribuente possa comprendere le ragioni e i presupposti della pretesa.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Recepisce e specifica l'obbligo di motivazione degli atti tributari, che devono consentire al contribuente di conoscere il fondamento della pretesa e di difendersi adeguatamente.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione sulla motivazione della cartella fondata su sentenza passata in giudicato

    Il richiamo alla sentenza e all'atto impositivo è sufficiente per le somme già oggetto dell'accertamento giudiziale divenuto definitivo. Se la cartella introduce per la prima volta ulteriori voci, come interessi o altre somme, deve invece indicare il criterio di calcolo e gli elementi necessari per verificarne la quantificazione.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento fondata su una sentenza passata in giudicato può essere motivata mediante il richiamo alla sentenza e all'atto impositivo originario, purché le somme richieste coincidano con quelle già oggetto del giudizio.
  • Per le voci richieste per la prima volta nella cartella, come interessi, sanzioni o maggiorazioni ulteriori, l'amministrazione deve indicare con sufficiente chiarezza la loro origine e il criterio di calcolo.
  • La contestazione della motivazione deve essere specifica: indicare soltanto che gli importi sono oscuri o non corretti, senza precisare quali voci siano incomprensibili e perché, può comportare il rigetto della censura.
  • Il contribuente che contesta una cartella collegata a una sentenza deve verificare sia la corrispondenza tra le somme cartellate e quelle definite dalla sentenza, sia l'eventuale presenza di crediti ulteriori non adeguatamente spiegati.
  • La mancata indicazione del coobbligato o la mancata allegazione di documenti non determina automaticamente l'illegittimità della cartella, se l'atto consente comunque di comprendere con chiarezza il titolo e l'importo della pretesa.

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