Sentenza n. 366/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del verbale di deliberazione della Giunta del Comune di Busca n. 16 del 18 febbraio 2025 (di seguito anche solo “Deliberazione”), avente ad oggetto “aggiornamento documento di programmazione farmacie – provvedimenti”; della determinazione dell’area tecnica n. 489 del 30 novembre 2023, avente ad oggetto “revisione della pianta organica delle farmacie ai sensi della legge n. 475/1968 e s.m.i. – affidamento servizio – cig z133d819b4 - provvedimenti”; della determinazione dell’area segreteria e demografici n. 57 del 8 giugno 2023, recante “censimento generale della popolazione 2023 - individuazione rilevatori - impegno di spesa”; della deliberazione della Giunta del Comune di Busca n. 83 del 31 maggio 2023, avente ad oggetto “atto di indirizzo finalizzato alla redazione di un progetto per la revisione urgente della pianta organica delle farmacie ai sensi della legge n. 475/1968”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi la nota dell’area tecnica del Comune di Busca prot. 0003351 dell’11 febbraio 2025 e i pareri della ASL CN1 prot. 0022568 del 18 febbraio 2025 e dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Cuneo prot. 202500181 del 14 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Busca e gli atti presupposti, con ridefinizione delle zone di competenza farmaceutica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava gli atti comunali di revisione della pianta organica delle farmacie, sostenendo che la nuova delimitazione avesse ricompreso l’attuale sede della propria farmacia nella zona blu, impedendo così il trasferimento in nuovi locali situati nella zona rossa, trasferimento che sarebbe stato possibile secondo la precedente situazione territoriale. Deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 475/1968, dell’art. 5 della l. n. 362/1991, dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, degli artt. 32, 41 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza. Lamentava inoltre eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, sosteneva che la revisione fosse stata adottata allo scopo esclusivo di impedirle il trasferimento, che determinasse una concentrazione di farmacie nel centro comunale, che non valorizzasse i vantaggi pubblici derivanti dal trasferimento in termini di accessibilità e qualità del servizio e che non ponderasse il suo affidamento, anche in relazione agli investimenti sostenuti per i nuovi locali. Contestava infine l’inclusione della zona di Valmala nell’area di competenza di altra farmacia.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di equa distribuzione degli esercizi farmaceutici, ribadendo che la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico implica un’ampia discrezionalità comunale, fondata sul bilanciamento di esigenze relative alla popolazione, alla viabilità, alle caratteristiche topografiche, alle distanze e alle necessità di fruizione del servizio. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione di opportunità a quella comunale. Nel caso concreto, la revisione è stata ritenuta adeguatamente motivata dall’esigenza di adeguare la formale attribuzione delle zone all’attuale situazione, poiché la farmacia ricorrente, pur autorizzata a spostarsi oltre la strada che delimitava le zone, era rimasta formalmente assegnata alla zona blu secondo la pianta organica originaria. Il Tribunale ha escluso che la diversa delimitazione proposta dalla ricorrente potesse fondare l’illegittimità dell’atto, trattandosi sostanzialmente della richiesta di sostituire la scelta amministrativa con una perimetrazione più favorevole al trasferimento. È stato inoltre escluso un affidamento tutelabile nella precedente collocazione della farmacia nella zona rossa, poiché tale attribuzione non era mai stata formalmente modificata dall’amministrazione. La censura relativa alla zona di Valmala è stata ritenuta priva di apprezzabile interesse, non incidendo sull’interesse principale dedotto, ossia il trasferimento nei nuovi locali. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 475/1968
«Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità [...]»
La revisione della pianta organica e la delimitazione delle zone farmaceutiche sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice può sindacarle soltanto per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei presupposti di fatto.
artt. 1 e 2 l. n. 475/1968
Invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della pianta organica e all’equa distribuzione delle farmacie; la censura è stata respinta.
art. 5 l. n. 362/1991
Invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della revisione della pianta organica; il ricorso è stato comunque rigettato.
art. 11 d.l. n. 1/2012
Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del servizio farmaceutico; il giudice non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato con riferimento alla motivazione del provvedimento; il TAR ha ritenuto la revisione adeguatamente motivata.
art. 32 Cost.
Invocato in relazione alla tutela della salute e ai vantaggi di accessibilità al servizio farmaceutico; il richiamo non ha condotto all’annullamento degli atti.
art. 41 Cost.
Invocato in relazione alla libertà di iniziativa economica privata; il TAR ha ritenuto prevalente la legittima discrezionalità comunale nella pianificazione del servizio.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza; non sono stati ravvisati profili di violazione.
Massime di principio
- La revisione della pianta organica delle farmacie e la delimitazione delle relative zone territoriali costituiscono esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, fondato sul bilanciamento di esigenze demografiche, topografiche, viabilistiche, distributive e di accessibilità del servizio.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte comunali di dislocazione territoriale delle farmacie è limitato alla manifesta illogicità, all’irragionevolezza o all’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto; non è consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa nell’area del merito.
- La revisione della pianta organica può legittimamente adeguare la formale delimitazione delle zone alla situazione territoriale effettiva, anche quando una farmacia sia stata autorizzata a collocarsi oltre il confine viario tra due zone senza che la sua originaria assegnazione zonale sia stata formalmente modificata.
- L’interesse economico del titolare di una farmacia al trasferimento in nuovi locali e gli investimenti sostenuti a tal fine non configurano, di per sé, un affidamento tutelabile sulla conservazione di una determinata delimitazione della zona farmaceutica, se l’assetto precedente non aveva formalmente attribuito la farmacia alla zona invocata.
- Una censura relativa alla delimitazione di una specifica area territoriale è priva di interesse quando non incide sull’utilità concreta perseguita dal ricorrente e non può condurre al risultato richiesto, quale il trasferimento della farmacia in nuovi locali.
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