Cassazione Penale, Sentenza n. 18810/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 18-06-2024 del Tribunale del Riesame di Pisa che aveva confermato il sequestro preventivo disposto con decreto del 4-03-2024 sulla somma di 3.314.238 euro nella disponibilità della società Malo s.r.l. (in liquidazione) come profitto del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità degli indagati Martini e Gialli per specifici capi d'imputazione. Martini deduceva un unico motivo denunciando mancata motivazione e indebita duplicazione del profitto (sostenendo che lo stesso profitto era già stato oggetto di sequestro in capo alla GLSE s.r.l.). Giolli sollevava due motivi: uno sostanzialmente parallelo a quello di Martini sulla quantificazione del profitto; il secondo contestava il difetto di motivazione sul requisito del periculum in mora e la mancanza di valutazione individualizzata alla luce di fatti sopravvenuti e della successiva limitazione degli addebiti da parte del P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Giolli è intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione perché la sua posizione è stata stralciata e archiviata con decreto del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 13-11-2024; conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile senza condanna alle spese per il ricorrente (la carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude condanna). Il ricorso di Martini è stato dichiarato inammissibile per ragioni sostanziali: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito adeguata motivazione circa la mancata duplicazione del profitto, spiegando in modo coerente e razionale perché GLSE e Malo avessero conseguito profitti distinti nell'ambito della triangolazione con la Robur; le censure difensive attengono più a valutazioni di fatto o a presunta illogicità della motivazione, profili non sindacabili con il ricorso per cassazione in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.). Perciò il ricorso di Martini è stato dichiarato inammissibile e Martini è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (determinazione equitativa, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sul profitto del reato fiscale: la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse fondato sul profitto contestato e che la quantificazione effettuata dai giudici del riesame fosse adeguatamente motivata rispetto alla specifica dinamica fraudolenta descritta (triangolazione Malo–Robur–GLSE).
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Riferimento ai diversi capi d'imputazione e alle fatture rilevanti: la Corte ha considerato che i distinti addebiti a carico delle diverse persone fisiche e società supportano la possibilità di profitti distinti, anche se nominalmente coincidenti.
art. 12‑bis d.lgs. n. 74 del 2000
Citato fra le norme richiamate dai ricorrenti: la Corte non ha ravvisato violazioni riconducibili a questa norma rispetto alla motivazione del sequestro.
art. 321 c.p.p.
Richiamato come presunta norma violata dai ricorrenti in tema di motivazione: la Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione denunciata, perché l'ordinanza impugnata conteneva un adeguato apparato argomentativo.
art. 325 c.p.p.
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 606 c.p.p. (lett. e)
Richiamato per distinguere i vizî deducibili: la Corte ha osservato che l'illogicità manifesta della motivazione è un profilo perseguibile con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606, mentre non tutti gli aspetti di presunta illogicità sono sindacabili in cassazione contro ordinanze di sequestro.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese dell'impugnazione: applicata per condannare il ricorrente Martini al sostenimento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13-06-2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e per escludere la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Se la posizione dell'impugnante viene archiviata dopo la proposizione del ricorso, sussiste sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile senza condanna alle spese quando la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
- Nei ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) sono ammessi motivi che denuncino violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto insufficiente; le critiche che riguardano valutazioni di merito o presunte illogicità non radicali non sono ricorribili con successo in questa sede.
- Nelle fattispecie con più soggetti e passaggi contrattuali (contratti di appalto/subappalto e triangolazioni) il giudice valuta la realtà economica e la concreta autonomia del vantaggio: profitti nominalmente coincidenti possono essere considerati distinti se emergono risparmi o benefici autonomi riconducibili a ciascun soggetto.
- Le censure sulla quantificazione del profitto sequestrato possono essere oggetto di esame più approfondito nelle fasi istruttorie e dibattimentali; la sede di cassazione non è idonea a riformare valutazioni di fatto ben argomentate nell'ordinanza impugnata.
- La condanna alle spese e l'eventuale contributo alla Cassa delle ammende possono essere disposti quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile salvo che la sopravvenuta carenza di interesse derivi da causa non imputabile al ricorrente.
- Per contestare la 'manifesta illogicità' della motivazione occorre utilizzare lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; per i ricorsi ex art. 325 c.p.p. la giurisprudenza richiede comunque profili di illegittimità di legge o di radicata carenza motivazionale.
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