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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18810/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 18-06-2024 del Tribunale del Riesame di Pisa che aveva confermato il sequestro preventivo disposto con decreto del 4-03-2024 sulla somma di 3.314.238 euro nella disponibilità della società Malo s.r.l. (in liquidazione) come profitto del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e, in caso di incapienza, sui beni nella disponibilità degli indagati Martini e Gialli per specifici capi d'imputazione. Martini deduceva un unico motivo denunciando mancata motivazione e indebita duplicazione del profitto (sostenendo che lo stesso profitto era già stato oggetto di sequestro in capo alla GLSE s.r.l.). Giolli sollevava due motivi: uno sostanzialmente parallelo a quello di Martini sulla quantificazione del profitto; il secondo contestava il difetto di motivazione sul requisito del periculum in mora e la mancanza di valutazione individualizzata alla luce di fatti sopravvenuti e della successiva limitazione degli addebiti da parte del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Giolli è intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione perché la sua posizione è stata stralciata e archiviata con decreto del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 13-11-2024; conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile senza condanna alle spese per il ricorrente (la carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude condanna). Il ricorso di Martini è stato dichiarato inammissibile per ragioni sostanziali: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito adeguata motivazione circa la mancata duplicazione del profitto, spiegando in modo coerente e razionale perché GLSE e Malo avessero conseguito profitti distinti nell'ambito della triangolazione con la Robur; le censure difensive attengono più a valutazioni di fatto o a presunta illogicità della motivazione, profili non sindacabili con il ricorso per cassazione in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.). Perciò il ricorso di Martini è stato dichiarato inammissibile e Martini è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (determinazione equitativa, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sul profitto del reato fiscale: la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse fondato sul profitto contestato e che la quantificazione effettuata dai giudici del riesame fosse adeguatamente motivata rispetto alla specifica dinamica fraudolenta descritta (triangolazione Malo–Robur–GLSE).

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riferimento ai diversi capi d'imputazione e alle fatture rilevanti: la Corte ha considerato che i distinti addebiti a carico delle diverse persone fisiche e società supportano la possibilità di profitti distinti, anche se nominalmente coincidenti.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato fra le norme richiamate dai ricorrenti: la Corte non ha ravvisato violazioni riconducibili a questa norma rispetto alla motivazione del sequestro.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato come presunta norma violata dai ricorrenti in tema di motivazione: la Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione denunciata, perché l'ordinanza impugnata conteneva un adeguato apparato argomentativo.

  • art. 325 c.p.p.

    La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 606 c.p.p. (lett. e)

    Richiamato per distinguere i vizî deducibili: la Corte ha osservato che l'illogicità manifesta della motivazione è un profilo perseguibile con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606, mentre non tutti gli aspetti di presunta illogicità sono sindacabili in cassazione contro ordinanze di sequestro.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese dell'impugnazione: applicata per condannare il ricorrente Martini al sostenimento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13-06-2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e per escludere la sussistenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se la posizione dell'impugnante viene archiviata dopo la proposizione del ricorso, sussiste sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile senza condanna alle spese quando la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
  • Nei ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.) sono ammessi motivi che denuncino violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto insufficiente; le critiche che riguardano valutazioni di merito o presunte illogicità non radicali non sono ricorribili con successo in questa sede.
  • Nelle fattispecie con più soggetti e passaggi contrattuali (contratti di appalto/subappalto e triangolazioni) il giudice valuta la realtà economica e la concreta autonomia del vantaggio: profitti nominalmente coincidenti possono essere considerati distinti se emergono risparmi o benefici autonomi riconducibili a ciascun soggetto.
  • Le censure sulla quantificazione del profitto sequestrato possono essere oggetto di esame più approfondito nelle fasi istruttorie e dibattimentali; la sede di cassazione non è idonea a riformare valutazioni di fatto ben argomentate nell'ordinanza impugnata.
  • La condanna alle spese e l'eventuale contributo alla Cassa delle ammende possono essere disposti quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile salvo che la sopravvenuta carenza di interesse derivi da causa non imputabile al ricorrente.
  • Per contestare la 'manifesta illogicità' della motivazione occorre utilizzare lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; per i ricorsi ex art. 325 c.p.p. la giurisprudenza richiede comunque profili di illegittimità di legge o di radicata carenza motivazionale.

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