Ordinanza n. 3907/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale del 13 gennaio 2026 con il quale la Commissione istituita presso la Corte d’appello di Milano ha recepito e approvato i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M. 4 novembre 2025, nella parte in cui riporta che “in caso di correzione con esito non sufficiente del singolo compito, la Presidente intende adottare il principio secondo cui l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”; - del verbale del 10 febbraio 2026, con il quale la sottocommissione n. 8 per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2025 istituita presso la Corte d’Appello di Milano ha valutato con esito negativo l’elaborato redatto da parte ricorrente; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione e, nello specifico, nella parte in cui riporta che “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato”; - del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, istituita presso la Corte d’appello di Milano ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali; - del Decreto del Ministro della Giustizia del 25 novembre 2025, recante la nomina di commissioni ulteriori rispetto a quelle nominate con D.M. 4 novembre 2025, nella parte in cui per la Sottocommissione n. 8 istituita presso la Corte d’Appello di Milano dispone una composizione non conforme ai requisiti prescritti dall’art. 47 della legge n. 247/2012; - del provvedimento di diniego Prot. n. 0015075 del 22/04/2026 con cui la Corte d’Appello di Roma negava alla ricorrente l’accesso agli elaborati nn. 582 e 594 ritenendo “non sussistente un interesse qualificato alla visione e all’estrazione di copia degli elaborati dei candidati non idonei”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, comunque depositati in atti e da intendersi impugnati e successivi nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli scritti dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato e atti presupposti, inclusi i criteri di valutazione, la composizione della sottocommissione e il diniego di accesso agli elaborati di altri candidati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Milano ha valutato negativamente il suo elaborato e il conseguente provvedimento di inidoneità alle prove orali. Ha inoltre contestato i criteri di valutazione adottati dalla Commissione centrale e recepiti dalla commissione territoriale, nella parte in cui ritenevano sufficiente il punteggio numerico quale motivazione della valutazione tecnica degli elaborati. Sono stati dedotti anche vizi relativi alla composizione della sottocommissione, ritenuta non conforme ai requisiti dell'art. 47 della legge n. 247/2012, nonché l'illegittimità del diniego di accesso agli elaborati di candidati non idonei. La domanda cautelare è stata proposta per ottenere la sospensione degli effetti del giudizio di non idoneità e consentire, in via interinale, l'accesso alle prove orali.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria, il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza. In particolare, la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non è apparsa manifestamente illogica. È stato inoltre escluso il pericolo di un danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto, in tesi, essere sostenuta successivamente qualora il giudizio di merito avesse avuto esito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza di un evidente fumus boni iuris e di un pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 47 l. 247/2012
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla contestata composizione della sottocommissione per l'esame di abilitazione forense; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito tale censura.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un giudizio negativo espresso da una commissione esaminatrice presuppone almeno profili non manifestamente infondati di illegittimità e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile.
- Il sindacato cautelare sulla valutazione di una commissione esaminatrice non conduce alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento tecnico-discrezionale, salvo che la valutazione appaia manifestamente illogica.
- Non sussiste, di regola, un pericolo di danno grave e irreparabile quando l'eventuale esito favorevole del giudizio di merito consenta, anche successivamente, lo svolgimento della prova orale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3882/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3883/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3889/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →