Sentenza n. 969/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 91 del 28/4/2022, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso nell’ambito della ciclovia adriatica CUI L00127440410201900052 e adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. –i.e.”, ivi inclusi i suoi allegati; - del Piano particellare di esproprio, approvato con la Deliberazione n. 91 del 28.04.2022, al punto n. 4 della Deliberazione, per la parte avente ad oggetto le particelle catastali di proprietà dei ricorrenti; - del Verbale della Conferenza di Servizi del Comune di Fano, Settore V, Lavori Pubblici del 5.3.2020, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 91 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “Acquisizione pareri relativo al progetto di fattibilità tecnico economico in variante agli strumenti urbanistici dell’itinerario ciclo- pedonale Torrette-Pontesasso tratto dal sottopasso pedonale di via Buonincontri a Rio Crinaccio nell’ambito del progetto integrato ciclovia adriatica Fano-Marotta- Senigallia”, ivi inclusi i pareri resi dalla Regione Marche Servizio tutela, Gestione e Assetto del Territorio; - del Parere della Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio. P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino, n. 3703/20, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 91 del 28.04.2022 avente ad oggetto: “Progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante agli strumenti urbanistici dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso, tratto dal sottopasso pedonale di via Buonincontri a Rio Crinaccio, nell’ambito del progetto integrato Ciclovia Adriatica Fano-Marotta-Senigallia. Contributo istruttorio”; - del Parere reso dalla Regione Marche, Giunta Regionale, Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, P.F. Tutela delle Acque e difesa del suolo e della costa, nell’ambito della Conferenza di servizi, avente ad oggetto: “Comune di Fano. Art. 9, c. 3 delle NTA del PGIZC approvato con DACR n. 104 del 6.12.2019 - Progetto di fattibilità tecnico economico in variante agli strumenti urbanistici dell’itinerario ciclo- pedonale Torrette-Pontesasso tratto dal sottopasso pedonale di via Buonincontri a Rio Crinaccio nell’ambito del progetto integrato ciclovia adriatica Fano-Marotta- Senigallia. Parere”; - del Parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, del 4.3.2020, prot. 0004700-P, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 91 del 28.04.2022, avente ad oggetto: “Fano (PU). Progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante agli strumenti urbanistici dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso, tratto dal sottopasso pedonale di via Buonincontri a Rio Crinaccio, nell’ambito del progetto integrato Ciclovia Adriatica Fano-Marotta- Senigallia. Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona. D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. – Parere ex art. 146. Tutela ex art. 142, comma 1, lettera a). Trasmissione parere”; - delle controdeduzioni formulate dal Comune di Fano, in risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti; - della Deliberazione della Giunta Comunale di Fano, n. 39 del 25.02.2021, avente ad oggetto: “Ciclovia Adriatica – Aggiornamento del Masterplan per la realizzazione dell’itinerario ciclopedonale nel Comune di Fano”, ivi inclusi i suoi allegati; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 93 del 20.03.2018, avente ad oggetto: “Partecipazione al bando POR FESR 2014-2020 “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale – Completamento ciclovia Adriatica”. Progetto per la realizzazione dell’itinerario ciclopedonale Fano-Mondolfo-Senigallia – Approvazione Masterplan e schema “Dichiarazione congiunta adesione progetto unitario e individuazione capofila”, in relazione al punto 2 del deliberato e di tutti parere ivi citati; - dell’Avviso pubblico di avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, Comune di Fano, Settore 5 Lavori Pubblici, a firma del responsabile unico del procedimento, Ing. Federico Fabbri, del 29.04.2021, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso nell’ambito della ciclovia adriatica e adozione di variante al p.r.g. ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. N. 327/2000 E S.M.I.”, ivi inclusi i suoi allegati; - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 144 del 25.09.2023, avente ad oggetto: “Approvazione della variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 comma 5della L.R. 34/1992 e ss. mm. ii., relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso nell’ambito della ciclovia adriatica (II Stralcio) - CUI L00127440410201900052 – CUP E31B22002900004”; - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fano n. 60 del 27.04.2023, avente ad oggetto: “Controdeduzione alle osservazioni e adozione definitiva della variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i. relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso nell’ambito della ciclovia adriatica (II Stralcio) - CUI L00127440410201900052 – CUP E31B22002900004”; - del Decreto del presidente della provincia di Pesaro e Urbino n. 150/2023, avente ad oggetto: “Comune di Fano – Parere di conformità con prescrizioni al progetto di fattibilità dell’itinerario ciclopedonale Torrette – Ponte Sasso nell’ambito della Ciclovia Adriatica (II Stralcio) in variante parziale al vigente P.R.G. – Delibere di C.C. n. 91 del 28/04/2022 di adozione e delibera n. 60 del 27/04/2023 di adozione definitiva – Procedura: art. 26 co. 3 LR34/1992 ed art. 19 co. 4 DPR N. 327/2001; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 91 del 19.04.2024, pubblicata in data 31.05.2024, avente ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della Città di Fano ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 corredato dal rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 156/2006 – I.E.”; - degli allegati 2 e 4 alla predetta Deliberazione relativamente all’osservazione n. 192 presentata dai ricorrenti e relativamente all’osservazione n. 237 punto 17 (accolta) presentata dall’UO Urbanistica; - dell’allegato 5 alla predetta Deliberazione denominato “PRG2023_relazione_controdeduzioni”; per quanto occorrer possa: - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 78 dell’8.4.2024, pubblicata in data 31.05.2024, avente ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della Città di fano. Illustrazione di n. 72 controdeduzioni alle osservazioni presentate” e relativi allegati; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 79 dell’8.4.2024, pubblicata in data 31.05.2024, avente ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della Città di Fano ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 corredato dal rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 156/2006 – Illustrazione e votazione di n. 80 controdeduzioni alle osservazioni presentate” e relativi allegati; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 86 del 16.4.2024, pubblicata in data 31.05.2024, avente ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della Città di Fano ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 corredato dal rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 156/2006 – Illustrazione e votazione di n. 58 controdeduzioni alle osservazioni presentate” e relativi allegati; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 87 del 17.04.2024, pubblicata in data 31.05.2024, avente ad oggetto: “Adozione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG 2023) della Città di Fano ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e relativi allegati; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 18.11.2023, avente ad oggetto “l’Adozione del Piano regolatore Generale (PRG 2023) della Città di Fano ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e del rapporto ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 I.E.”: - in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 195 del 18.12.2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Regolatore Generale (PRG2023) della Città di Fano, in adeguamento al parere di conformità espresso con Decreto del presidente della provincia n. 70/2025, integrato dal parere definitivo espresso con decreto provinciale n. 218/2025 – ai sensi dell’art. 26 L.R. 34/1992 – Norme transitorie L.R. 1972023”; - per quanto occorrer possa della Tavola 31_Ponte Alto, allegata alla predetta deliberazione; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fano n. 17 del 29.01.2026 avente ad oggetto: “Ciclovia turistica nazionale adriatica nel Comune di Fano. Realizzazione e gestione dei tratti della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica denominati: Viale Adriatico, Via Ruggeri, Viale Battistoni, Via De Gasperi – Torrette Ponte Sasso (Stralcio II) – CUP e31b25000540001 – Correlato al Cup Master B71B2200154000. Approvazione Progetto definitivo – esecutivo” e relativi allegati, con particolare riferimento all’allegato “03_ERG1.01_ESEC_Tavola raffronto generale_PFTE_DEF_Gen.2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti resa alla luce dell’assetto pianificatorio e progettuale sopravvenuto e dell’adesione del Comune. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati. Le spese sono state compensate, non essendo state richieste nella fase conclusiva del giudizio.
Atto impugnato: atti di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della ciclovia Adriatica, della variante al PRG e del piano particellare di esproprio, nonché atti presupposti e sopravvenuti relativi al tracciato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Fano che approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’itinerario ciclo-pedonale Torrette-Ponte Sasso, adottava la variante al PRG e approvava il piano particellare di esproprio, oltre agli atti presupposti, ai pareri, alla conferenza di servizi, alle controdeduzioni comunali e agli atti successivi di pianificazione e progettazione. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato che, alla luce delle previsioni urbanistiche vigenti e dell’attuale stato della progettazione definitiva ed esecutiva, la stradina ad uso pubblico oggetto della controversia non è interessata dal tracciato della ciclovia e che non esiste un progetto esecutivo del tratto concernente le proprietà dei ricorrenti. I ricorrenti, non comparsi all’udienza pubblica, hanno successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, precisando che il tratto di strada di loro proprietà non è più ricompreso nel tracciato dell’itinerario, pur risultando ancora inserite le loro proprietà nel piano particellare di esproprio non modificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine assegnato alle parti
Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio prima della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’assetto pianificatorio e progettuale dell’opera viene modificato in modo tale da escludere dal tracciato l’intervento incidente sulle proprietà dei ricorrenti e questi dichiarano di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando l’attuale assetto amministrativo e progettuale renda non più attuale l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, anche se alcuni atti, come il piano particellare di esproprio, non risultano formalmente modificati.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per una questione rilevata dal giudice, deve essere assicurato alle parti il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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