Cassazione Penale, Sentenza n. 22246/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 22/09/2023 che ha condannato il ricorrente per il reato previsto dall'art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (reiterata permanenza nel territorio dello Stato nonostante provvedimenti di espulsione/allontanamento notificati). Il ricorso in Cassazione deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione richiamata dalla difesa (stato di indigenza e restrizioni Covid-19), per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata esclusione o adeguata motivazione dell'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo (giustificato motivo) inammissibile per genericità e carenza di allegazioni concrete; la Corte osserva che il difensore non aveva provato elementi specifici e che restrizioni pandemiche generali e disagio socioeconomico non costituiscono di per sé giustificato motivo senza prova della impossibilità concreta a lasciare il territorio. Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che il Giudice di Pace non fosse tenuto a motivare il rifiuto quando la difesa non aveva formulato una richiesta specifica con indicazione delle ragioni. Il motivo relativo alla recidiva invece è stato ritenuto fondato: la motivazione del giudice di merito si è limitata a elencare precedenti senza valutare la concreta significatività del nuovo reato e vi è anche un errore nel calcolo dell'aumento della pena; perciò la sentenza è annullata limitatamente all'aggravante della recidiva con rinvio al Giudice di Pace di Piombino, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sulla recidiva. Per il resto la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5‑quater
Norma che sanziona la permanenza nello Stato nonostante provvedimenti di espulsione/allontanamento; applicata per contestare la reiterata presenza dell'imputato nonostante provvedimenti notificati.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14‑ter
Riferimento alla disciplina dell'ordine a lasciare il territorio entro cinque giorni; utile per valutare l'onere del soggetto e la possibile esistenza di giustificati motivi di permanenza.
codice penale, art. 99, comma quinto
Richiamato per distinguere i casi di recidiva obbligatoria da quelli in cui la recidiva è facoltativa e pertanto richiede motivazione specifica del giudice circa la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio.
codice penale, art. 133
Individua i parametri di individualizzazione della pena che il giudice deve considerare, utili per verificare se la recidiva è idonea ad aumentare la sanzione.
Massime di principio
- Onere della prova per il giustificato motivo: lo straniero che invoca un motivo impeditivo deve allegare e, se possibile, provare circostanze concrete e specifiche che rendano oggettivamente impossibile o particolarmente arduo ottemperare all'ordine di allontanamento; affermazioni vaghe o generiche non sono sufficienti.
- Ruolo del giudice nella ricognizione d'ufficio: il giudice può rilevare d'ufficio ragioni che legittimano l'inosservanza dell'ordine solo quando esistono elementi concreti dagli atti che permettono di farlo; non può supplire la completa mancanza di allegazioni probatorie della difesa.
- Restrizioni pandemiche e indigenza: misure generali quali divieti legati alla pandemia o il mero disagio socioeconomico non costituiscono automaticamente giustificato motivo; occorre prova specifica che tali misure o la condizione economica abbiano, nel caso concreto, impedito materialmente la partenza.
- Attenuanti generiche e onere di istanza: la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice e, se la difesa non ha formulato una richiesta specifica con motivi giustificativi, il giudice non è tenuto a una motivazione particolare del diniego.
- Recidiva facoltativa: l'applicazione della recidiva, salvo i casi di recidiva obbligatoria, richiede una motivazione specifica che dimostri la "concreta significatività" del nuovo reato rispetto ai precedenti, valutando natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità e altri parametri di personalizzazione; senza tale valutazione la decisione è viziata.
- Effetti della cassazione limitata: la Cassazione può annullare la sentenza solo sulla parte viziata (es. recidiva) e disporre il rinvio per nuovo giudizio ad diverso giudice, lasciando intatte le altre statuizioni se correttamente motivate.
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