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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19546/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Parma che aveva respinto il suo ricorso contro l'ordinanza prefettizia di espulsione dallo Stato italiano. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per erronea applicazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che il provvedimento espulsivo gli fosse stato notificato solo in italiano e in inglese, lingue per lui non comprensibili, e che fosse quindi mancata la traduzione in una lingua a lui effettivamente intellegibile. Ha poi dedotto ulteriori motivi relativi all'erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del T.U. immigrazione e al difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, ma tali doglianze sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, incombe sull'amministrazione l'onere di provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una delle lingue veicolari nella quale il provvedimento sia tradotto; spetta al giudice di merito verificare in concreto tale conoscenza sulla base degli elementi probatori acquisiti. Poiché nel caso esaminato il giudice di merito non aveva disposto la traduzione del decreto di espulsione nonostante la contestazione del ricorrente, la Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando al Giudice di Pace di Parma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di legittimità per violazione di legge

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    la Corte ha ribadito che la notificazione del provvedimento espulsivo in lingua comprensibile al destinatario presuppone la prova della conoscenza della lingua da parte dell'amministrazione

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione autonoma sul punto

Massime di principio

  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'amministrazione che notifichi il provvedimento in una lingua diversa dall'italiano deve provare la conoscenza, da parte del destinatario, della lingua utilizzata.
  • La verifica della comprensione linguistica del destinatario del decreto di espulsione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che deve valutare tutte le risultanze probatorie disponibili.
  • Se il giudice non accerta in concreto la comprensione della lingua di traduzione del provvedimento espulsivo, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sulla notifica e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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