Sentenza n. 3971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana fondato sulla ritenuta contiguità dell’interessato a movimenti considerati incompatibili con la sicurezza della Repubblica; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro tale diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva impugnato il diniego di cittadinanza deducendo l’insufficiente indicazione degli elementi posti a fondamento del presunto pericolo per la sicurezza della Repubblica, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del diritto di difesa per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il TAR, dopo avere acquisito una relazione riservata dell’Amministrazione, aveva ritenuto sufficiente l’istruttoria, valorizzando la presunta responsabilità dell’interessato nell’Unione Generale degli Studenti Palestinesi, i suoi rapporti familiari con persone collegate all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e l’ampia discrezionalità amministrativa in materia di naturalizzazione. In appello, l’interessato ha contestato la veridicità e il significato delle circostanze riferite, negando di essere mai stato membro dell’OLP, chiarendo la natura studentesca dell’attività svolta molti anni prima e sostenendo che i legami familiari non dimostrassero alcuna pericolosità attuale. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e l’insufficiente motivazione del diniego, osservando che l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione non escludeva l’obbligo di indicare le ragioni concrete e attuali del pericolo per la sicurezza pubblica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego di cittadinanza, imponendo all’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Dall’esame della documentazione riservata è emerso che la contiguità contestata riguardava l’OLP e derivava, secondo l’Amministrazione, dai rapporti familiari dell’interessato e dalla sua risalente attività in un movimento studentesco palestinese. Il Collegio ha ritenuto che, anche ammettendo l’idoneità di tali elementi a dimostrare una forma di contiguità, mancasse la prova dell’attualità del pericolo per la sicurezza pubblica. In particolare, il diniego aveva recepito l’affermazione secondo cui l’OLP sarebbe stata in passato considerata un’organizzazione terroristica, senza confrontarsi adeguatamente con il fatto che essa era da tempo riconosciuta a livello internazionale come rappresentante del popolo palestinese, godeva dal 2012 dello status di osservatore permanente presso l’Assemblea generale dell’ONU ed era riconosciuta dall’Unione europea. Ne conseguiva che la mera adesione o vicinanza all’organizzazione, in assenza di ulteriori elementi, non poteva essere considerata di per sé indice attuale di pericolosità. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza, il Consiglio di Stato ha affermato che il diniego deve consentire di comprendere l’iter logico seguito e deve motivare adeguatamente le ragioni ostative, raccordandole con l’attualità del pericolo. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 113 Cost.
ci si troverebbe di fronte ad un atto sostanzialmente, inoppugnabile in violazione dell’art. 113 della Cost.
Il motivo di appello richiama la necessità che l’attività amministrativa lesiva sia effettivamente sindacabile in giudizio e che l’Amministrazione fornisca elementi a sostegno degli addebiti posti alla base del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, l’ampia discrezionalità amministrativa non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare in modo sufficiente le ragioni ostative, rendendo comprensibile l’iter logico seguito.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato sulla presunta contiguità del richiedente a un’organizzazione ritenuta pericolosa, la motivazione deve confrontarsi con l’attualità del pericolo e con l’evoluzione della posizione dell’organizzazione nel contesto internazionale.
- La mera appartenenza, vicinanza o collegamento familiare con un’organizzazione che in passato sia stata associata a fenomeni terroristici non costituisce, senza ulteriori elementi concreti e attuali, prova sufficiente della pericolosità del richiedente ai fini del diniego della cittadinanza.
- Il riconoscimento internazionale o istituzionale di un’organizzazione e il mutamento della sua qualificazione nel tempo sono circostanze rilevanti che l’Amministrazione deve valutare espressamente quando fonda il diniego di cittadinanza su precedenti valutazioni di pericolosità dell’organizzazione stessa.
- Il soggiorno regolare e prolungato dell’interessato nel territorio nazionale non determina automaticamente il diritto alla cittadinanza, ma rende necessario un adeguato accertamento e una motivazione specifica sull’attualità del pericolo per la sicurezza pubblica.
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