Cassazione Penale, Sentenza n. 25362/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida del fermo e applicazione della custodia cautelare, deducendo principalmente la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per il mancato rispetto del termine di 48 ore entro cui il pubblico ministero doveva richiedere la convalida del fermo. La difesa ha sostenuto che il termine deve decorrere dall'effettiva privazione della libertà (momento della materiale identificazione/trattenimento), indicando che alcuni atti di identificazione e firme erano avvenuti già nelle prime ore del 16/02/2023, e pertanto la richiesta di convalida sarebbe stata tardiva. Inoltre, il solo Stefan ha dedotto incompetenza territoriale del Tribunale di Gorizia, sostenendo che la privazione della libertà era avvenuta a Torviscosa (prov. di Udine).
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha rilevato che il verbale di fermo era stato adottato formalmente alle ore 18:25 del 16/02/2023 al termine della perquisizione e che non risultano dagli atti elementi probatori idonei a dimostrare una precedente materiale privazione della libertà disposta dalla polizia giudiziaria prima del decreto di fermo del pubblico ministero. Pertanto il termine delle 48 ore per la richiesta di convalida, calcolato rispetto al fermo formalmente adottato, è stato rispettato: la richiesta di convalida è pervenuta il 18/02/2023 alle ore 13:10 e il GIP ha convalidato il 20/02/2023. Anche l'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta manifestamente infondata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la partecipazione al reato (concorso), citata in relazione alle imputazioni; nessuna interpretazione specifica di merito nella sentenza oltre l'indicazione dell'illecito contestato.
art. 603-bis cod. pen.
art. 603-bis, commi 1 e 2, 4 nn.1-2 cod. pen.
Norma sostanziale oggetto dell'accusa; la sentenza di rigetto non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma riporta la contestazione.
art. 386 cod. proc. pen.
Stabilisce i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo (notifica al PM e deposito dell'arrestato/fermat o al PM entro 24 ore). La Corte ha richiamato che l'inosservanza di tali termini rende inefficaci gli atti, ma ha ritenuto che qui non vi sia prova di violazione, confermando la validità formale del verbale di fermo.
art. 390 cod. proc. pen.
art. 390, commi 1-3 cod. proc. pen.
Prevede che il pubblico ministero entro 48 ore dall'arresto o fermo richieda la convalida al GIP e che il mancato rispetto renda inefficace l'arresto/fermo. La Corte ha applicato questa regola rilevando che il termine decorre dal momento della materiale esecuzione del fermo e, non essendovi prova che la privazione sia avvenuta anteriormente al verbale delle 18:25, la richiesta di convalida è stata tempestiva.
art. 389 cod. proc. pen.
art. 389, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato marginalmente come ipotesi di immediata liberazione prevista dalla norma, non determinante nel caso in esame.
art. 391 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme di riferimento per la convalida; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina relativa alla convalida e alla competenza.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dalla difesa per invocare la violazione delle norme sui termini di convalida. La Corte ha ritenuto il motivo infondato per mancanza di prova dell'antecedente privazione della libertà.
art. 369 e 369-bis cod. proc. pen.
artt. 369 e 369-bis cod. proc. pen.
Norme relative all'informazione al fermato e al diritto di difesa; gli atti di verbalizzazione di tali informazioni sono stati richiamati dalla difesa come indizio di precedente identificazione, ma la Corte non li ha ritenuti probatori dell'anticipata privazione della libertà rispetto al verbale di fermo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero decorre dal momento della materiale privazione della libertà (la cosiddetta "materiale apprensione"), non dal momento della redazione formale del verbale, salvo che dagli atti non emerga prova contraria.
- Gli atti della polizia giudiziaria (notifica al PM e deposito dell'arrestato/fermato entro 24 ore) sono rilevanti: l'inosservanza può rendere inefficaci gli atti, ma l'eccezione deve essere provata concretamente.
- Se il provvedimento di fermo è formalmente adottato dal pubblico ministero in un momento successivo a indagini o perquisizioni, la decorrenza dei termini segue il provvedimento dimostrato dagli atti, a meno che non sia provata una precedente, autonoma iniziativa di privazione della libertà da parte della P.G.
- L'eccezione di incompetenza territoriale per luogo di privazione della libertà va valutata sulla base del luogo della materiale esecuzione dell'arresto/fermo; anche qui è necessaria prova precisa del luogo e del momento della privazione.
- Le deduzioni sulla intempestività della richiesta di convalida devono essere supportate da elementi probatori (es. verbali, testimonianze, documentazione operativa) che attestino la precedente custodia o trattenimento anteriori al verbale formale.
- La mancata accoglienza di tali eccezioni comporta il rigetto del ricorso e, in caso di cassazione, la condanna alle spese processuali ove il motivo sia ritenuto infondato.
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