Cassazione Civile, Ordinanza n. 02308/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento e di diverse cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo ritualmente notificate le cartelle e l'intimazione e non maturata la prescrizione, anche per effetto di una precedente intimazione e di un avviso di fermo. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla notificazione della sentenza di primo grado all'agente della riscossione presso il domicilio eletto, con conseguente tardività dell'appello oltre il termine breve ex art. 51 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata notificazione dei presunti atti interruttivi della prescrizione, sostenendo che l'agente della riscossione avesse prodotto solo relate di notifica ed estratti di ruolo, insufficienti a dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale. L'ente resistente ha chiesto in via incidentale di dichiarare l'estinzione parziale per alcune cartelle, deducendo che una era stata definita agevolmente e un'altra annullata, e per il resto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza di primo grado risultasse notificata all'agente della riscossione presso il domicilio eletto in data 24 gennaio 2018 e che l'appello fosse stato notificato solo il 3 luglio 2018, quindi oltre il termine breve di cui all'art. 51 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione parziale del giudizio per alcune cartelle, poiché quanto dedotto dall'ente non risultava comprovato e mancava una convergenza di istanze tra le parti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'agente della riscossione. Le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico dell'ente di riscossione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte accoglie il motivo relativo alla tardività dell'appello e assorbe il restante motivo.
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 58 del medesimo decreto per sostenere l'errore della decisione impugnata in punto di esame del fatto della notificazione della sentenza di primo grado.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione processuale legata all'omesso esame della notificazione della sentenza e alla conseguente tardività dell'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a supporto della censura di omesso esame di un fatto decisivo e del vizio della motivazione/decisione.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
È il termine breve per proporre appello nel processo tributario; la Corte ne fa applicazione dichiarando tardivo l'appello dell'agente della riscossione.
art. 5 d.l. 953/1982
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e alla dedotta mancata prova di atti interruttivi.
art. 3 d.l. 2/1986 convertito in L. 60/1986
Richiamato dalla ricorrente quale norma modificativa del regime prescrizionale invocato nel secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia/omesso esame del fatto decisivo relativo alla notifica degli atti interruttivi.
art. 384 c.p.c.
La Corte lo applica per decidere nel merito, senza rinvio, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 6 d.l. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016
Richiamato dall'ente resistente per sostenere l'adesione di una cartella alla definizione agevolata e l'assenza di residui insoluti.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018
Richiamato dall'ente resistente per affermare l'annullamento di una cartella e sostenere la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica della sentenza di primo grado al domicilio eletto della parte soccombente fa decorrere il termine breve per proporre appello; l'impugnazione proposta oltre tale termine è inammissibile.
- La parte che invochi l'interruzione della prescrizione deve allegare e provare l'effettiva notificazione degli atti interruttivi; la sola produzione di relate di notifica o di estratti di ruolo non è, di per sé, sufficiente se non consente di verificare la rituale comunicazione degli atti.
- La cessazione parziale della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza di prova della sopravvenuta definizione o dell'annullamento del carico e richiede comunque una base documentale certa o la convergenza delle parti.
- Quando, cassata la sentenza, non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito e dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'appello tardivo.
- In caso di accoglimento del ricorso per tardività dell'appello, il motivo residuo sulla prescrizione resta assorbito.
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