Cassazione Penale, Sentenza n. 1436/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione degli artt. 163 e 165 c.p.: la Corte d'appello ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di Euro 10.000 in favore delle parti civili senza tener conto dell'incapacità economica del condannato. La difesa aveva documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difficile situazione familiare, sostenendo che l'onere economico fosse sproporzionato rispetto alle effettive possibilità dell'imputato e rendesse inattuabile il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la parte della sentenza impugnata che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo esame dell'istanza di revoca. Il Collegio ha stabilito che il giudice che intende subordinare la sospensione condizionale a un obbligo risarcitorio deve valutare e motivare, anche sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, soprattutto quando emergono elementi (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato) che richiedono un accertamento circa la capacità di adempiere.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alle misure alternative e agli effetti dell'applicazione delle misure: utilizzata nel quadro della valutazione del trattamento sanzionatorio e delle condizioni per la sospensione condizionale della pena.
art. 165 cod. pen.
Consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio; la Corte interpreta la norma nel senso che il giudice deve valutare le condizioni economiche del condannato e motivare, anche sommariamente, la concreta capacità di pagare se esistono elementi che la rendono dubbia.
art. 3 Cost.
Richiamato come principio di eguaglianza: la subordinazione a una condizione pecuniaria inesigibile può determinare un trattamento di sfavore e discriminatorio, contrastando con l'art. 3 Cost.
art. 27 Cost.
Richiama la funzione rieducativa della pena: imporre una condizione economica impossibile comprometterebbe tale funzione.
Sentenza Corte Cost. n.49/1975
Citata per il principio che la subordinazione della sospensione condizionale a obblighi risarcitori deve essere valutata alla luce della finalità rieducativa dell'istituto e del principio di eguaglianza.
Sentenza Corte Cost. n.131/1979
Richiamata per il principio secondo cui la condizione economica del condannato va valutata per evitare trattamenti penalmente diseguali (es.: conversione automatica di pene pecuniarie in detentive ritenuta lesiva del principio di eguaglianza).
Massime di principio
- Se il giudice intende subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di somme, deve valutare e motivare, anche sommariamente, le condizioni economiche del condannato quando dagli atti emergono elementi che rendono dubbia la sua capacità di adempiere.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova automaticamente lo stato di indigenza, ma costituisce elemento che impone al giudice di verificare le ragioni di tale ammissione e la reale situazione reddituale.
- L'onere di fornire prove specifiche e concrete della impossibilità di adempiere grava sul condannato; tuttavia il giudice non può ignorare elementi chiari sull'insussistenza della capacità di pagamento e deve motivare la decisione.
- La verifica di una concreta impossibilità di pagamento, in assenza di elementi decisivi nel giudizio, resta comunque rimessa al giudice dell'esecuzione; ma quando sussistono dubbi rilevanti, il giudice della cognizione deve svolgere almeno un apprezzamento motivato.
- Subordinare la sospensione condizionale a un obbligo finanziario manifestamente inesigibile sarebbe incompatibile con i principi costituzionali (eguaglianza e funzione rieducativa), e può determinare l'annullamento della misura e il rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →