Sentenza del 18/03/2016 n. 5385 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo che la cartella di pagamento relativa a sanzioni IVA per ritardati versamenti dell'anno 1995 fosse stata notificata tempestivamente. La cartella, notificata l'11 novembre 2001, derivava dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata nel 1996. Secondo l'Agenzia, doveva applicarsi la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005, convertito nella L. n. 156/2005, che prevedeva, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società, poiché non era stata depositata la cartolina di ricevimento della notificazione. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società. La notifica della cartella dell'11 novembre 2001 è stata ritenuta tempestiva, essendo avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2001 applicabile alla dichiarazione presentata nel 1996. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA e consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese le sanzioni per ritardati versamenti.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che le sanzioni connesse al ritardato versamento potessero essere irrogate mediante iscrizione diretta a ruolo nell'ambito della liquidazione della dichiarazione.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria è stata ritenuta applicabile retroattivamente anche ai rapporti tributari anteriori e ai giudizi ancora pendenti, purché non definiti da sentenza passata in giudicato. Nel caso concreto, per la dichiarazione presentata nel 1996 il termine rilevante scadeva il 31 dicembre 2001.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36-bis, comma 2
La disposizione, come modificata dalla disciplina transitoria, stabilisce il termine decadenziale per la notifica delle cartelle relative alle somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La norma era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale per l'assenza di un termine certo per la notifica delle cartelle; tale lacuna ha determinato l'intervento legislativo transitorio del 2005.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha consentito all'Agenzia di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva dalla liquidazione automatizzata di una dichiarazione fiscale, il termine di notifica deve essere verificato sulla base della disciplina speciale applicabile alla data della dichiarazione e delle eventuali norme transitorie successive.
- La disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106/2005 può applicarsi anche a situazioni anteriori e a giudizi ancora pendenti, se il rapporto non è stato definito da una sentenza passata in giudicato.
- Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine previsto dalla disciplina transitoria è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Una cartella notificata entro tale data è, in linea generale, tempestiva.
- Ai fini della tempestività della cartella rileva la data della notificazione al contribuente; le attività interne dell'amministrazione, come formazione e consegna del ruolo, non assumono rilievo decisivo nel rapporto tributario.
- Nel giudizio di Cassazione il controricorso può essere dichiarato inammissibile se non viene provata la notificazione, ad esempio mediante il deposito dell'avviso di ricevimento quando la notifica è eseguita per posta.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.
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