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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/156

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit

Normativa europea32020R0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra la denominazione "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" come indicazione geografica di una bevanda spiritosa ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione adotta la registrazione dopo aver verificato la conformità della domanda, già esaminata in base al previgente regolamento (CE) n. 110/2008, e dopo l’assenza di opposizioni. La registrazione comporta la protezione della denominazione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione e protezione come indicazione geografica della bevanda spiritosa "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit".

Ambito di applicazione

Si applica alla specifica indicazione geografica di una bevanda spiritosa norvegese, nell’ambito della disciplina UE sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta, e conferisce la protezione prevista dal regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione registrata. Non disciplina altre categorie di prodotti né contiene esclusioni settoriali ulteriori.

Registrazione dell’indicazione geografica "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione registra una indicazione geografica di bevanda spiritosa norvegese nell’ambito del sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche. L’adozione avviene dopo l’esame della domanda presentata dalla Norvegia e dopo il completamento della procedura senza opposizioni.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/787, relativo alla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di tali bevande e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche. Nei considerando si precisa che la domanda del 25 novembre 2016 era stata esaminata secondo il regolamento (CE) n. 110/2008, poi sostituito dal regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019. Il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, dedicato alle indicazioni geografiche, è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019.

Iter procedurale e pubblicazione delle specifiche

La Commissione dichiara di aver verificato che la domanda fosse conforme al regolamento (CE) n. 110/2008. Le specifiche principali della scheda tecnica sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 e in conformità all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Nei considerando è inoltre riportato che non è stata ricevuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" come indicazione geografica. La stessa disposizione richiama l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, chiarendo che la registrazione conferisce la protezione di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento. In termini pratici, la denominazione beneficia quindi del regime di tutela europeo previsto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Entrata in vigore e portata nell’Unione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua efficacia generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 registra l’indicazione geografica "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit". La norma precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, tale registrazione conferisce la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.

Base giuridica e passaggio dal previgente regime

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. Nei considerando si evidenzia che la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 era stata esaminata in conformità all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008; le specifiche principali erano state pubblicate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in combinato con l’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, elemento che consente di procedere alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheetichettaturaprotezione delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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