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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/107

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione del 23 gennaio 2020 relativo all’autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il ponceau 4R come additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, fissando condizioni tecniche, tenori massimi e requisiti di purezza. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, anche alla luce del parere EFSA, e ha previsto misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre stabiliti periodi transitori per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo la disciplina precedente.

Autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il ponceau 4R e le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che lo contengono. Riguarda esclusivamente l’impiego come additivo per l’alimentazione animale nelle specie indicate nell’allegato: cani, gatti e pesci ornamentali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre regole transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate. Non disciplina l’uso in altre specie o finalità diverse da quelle autorizzate.

Autorizzazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e pesci ornamentali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/107 della Commissione autorizza il ponceau 4R come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce l’esito della rivalutazione scientifica, con particolare riferimento al parere EFSA del 6 marzo 2018.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il ponceau 4R risultava già autorizzato a tempo indeterminato per pesci ornamentali, cani e gatti ed era stato iscritto come prodotto esistente nel registro degli additivi per mangimi. A seguito della domanda di rivalutazione presentata ai sensi degli articoli 10, paragrafo 2, e 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, non vi sono effetti negativi sulla salute degli animali, ma ha segnalato un rischio per inalazione per l’utilizzatore e l’assenza di conclusioni definitive su irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea. La Commissione ha inoltre ritenuto che non vi siano preoccupazioni ambientali e che l’efficacia sia sufficientemente dimostrata.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il ponceau 4R impiegato nei mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali. Il regolamento disciplina la sostanza, le premiscele che la contengono, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che la incorporano, nonché le condizioni di etichettatura, immissione sul mercato e utilizzo. Non si applica ad altre specie animali né a impieghi diversi da quelli autorizzati.

Condizioni di autorizzazione e tenori massimi

L’allegato fissa i limiti di impiego per specie:

  • cani: 37 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%;
  • gatti: 31 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%;
  • pesci ornamentali: 137 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%.

L’autorizzazione opera fino al 13 febbraio 2030. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.

Caratterizzazione della sostanza e criteri di purezza

Il ponceau 4R è descritto come sale di sodio, in forma solida (polvere o granuli), prodotto mediante sintesi chimica. La sostanza è identificata chimicamente come trisodio 2-idrossi-1-(4-solfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disolfonato; sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. La formula chimica indicata è C20H11N2O10S3Na3 e il numero CAS è 2611-82-7.

I requisiti di purezza sono:

  • sostanze coloranti totali calcolate come sale di sodio: almeno 80%;
  • sostanza colorante accessoria: al massimo 1%;
  • composti organici diversi dalle sostanze coloranti: al massimo 0,5%;
  • ammine primarie aromatiche non solfonate, calcolate come anilina: al massimo 0,01%.

Metodi di analisi

Per il controllo del prodotto e dei mangimi sono indicati due distinti metodi analitici. Per l’additivo, la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti avviene mediante spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio, secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 e la documentazione FAO JECFA richiamata nella norma. Per i mangimi, la quantificazione del ponceau 4R avviene mediante cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).

Obblighi degli operatori e tutela degli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure tecniche e organizzative, è obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della cute, della bocca e dell’apparato respiratorio.

Regime transitorio

L’articolo 2 introduce due finestre transitorie per lo smaltimento delle scorte preesistenti:

  • la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 13 agosto 2020, conformemente alla disciplina precedente, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2022, conformemente alla disciplina precedente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento.

Entrata in vigore e forza vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.

Condizioni di impiego e specie destinatarie

L’allegato autorizza il ponceau 4R per cani, gatti e pesci ornamentali. I tenori massimi indicati sono pari a 37 mg/kg di mangime completo per cani, 31 mg/kg per gatti e 137 mg/kg per pesci ornamentali, con umidità del 12%. Sono previste prescrizioni su conservazione, stabilità al trattamento termico e misure di protezione per gli utilizzatori.

Caratteristiche tecniche e purezza

L’additivo è descritto come ponceau 4R, sale di sodio, in forma solida (polvere o granuli) prodotto mediante sintesi chimica; sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. È indicata la formula chimica C20H11N2O10S3Na3 e il numero CAS 2611-82-7. I criteri di purezza richiedono sostanze coloranti totali come sale di sodio ≥ 80%, sostanza colorante accessoria ≤ 1%, composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5% e ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01%.

Metodi di analisi

Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti nell’additivo si prevede spettrofotometria a 505 nm e titolazione con cloruro di titanio, secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 e la monografia FAO JECFA n. 11 (2011) "Ponceau 4R". Per la quantificazione nei mangimi è prevista la LC-MS/MS.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione di occhi, cute, bocca e apparato respiratorio.

Rivalutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione

Nei considerando si richiama il parere EFSA del 6 marzo 2018, che ha escluso un’incidenza negativa sulla salute degli animali alle condizioni proposte, ma ha evidenziato un rischio per inalazione per l’utilizzatore e l’insufficienza di dati su irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea. La Commissione ha ritenuto inoltre che non vi siano preoccupazioni ambientali rilevanti e che l’efficacia sia sufficientemente dimostrata nelle matrici di mangime considerate.

Regime transitorio

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte di: (i) sostanza e premiscele prodotte ed etichettate prima del 13 agosto 2020 conformemente alle norme precedenti; (ii) materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2022 conformemente alle norme precedenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato prevede come fine del periodo di autorizzazione il 13 febbraio 2030.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaretutela della salute degli utilizzatorietichettatura e immissione sul mercato

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