Regolamento (UE) 2020/154
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra l’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione dà atto dell’esame favorevole della domanda presentata dalla Norvegia, della pubblicazione delle specifiche principali e dell’assenza di opposizioni. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 in tutta l’Unione.
Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» e attribuzione della relativa protezione nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» quale indicazione geografica di una bevanda spiritosa, con effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile e produce effetti dalla sua entrata in vigore; non disciplina altri prodotti o denominazioni oltre a quella registrata. La registrazione è effettuata nell’ambito del sistema di protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose previsto dal regolamento (UE) 2019/787.
Registrazione dell’indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione registra l’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» nell’ambito del regolamento (UE) 2019/787. L’atto dà seguito alla domanda presentata dalla Norvegia e conclude il procedimento con l’attribuzione della protezione unionale alla denominazione.
Contesto normativo e iter procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/787, relativo alla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di tali bevande. Nei considerando si precisa che:
- la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 è stata esaminata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile;
- il regolamento (UE) 2019/787 è entrato in vigore il 25 maggio 2019 e, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, ha abrogato il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 con effetto dall’8 giugno 2019;
- verificata la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento abrogato e dall’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787;
- non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Regime sostanziale della registrazione
L’articolo 1 costituisce il nucleo dell’atto: la denominazione «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» è registrata come indicazione geografica. La registrazione comporta, per espresso richiamo all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il riconoscimento della protezione di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento. Per gli operatori del settore, ciò implica la tutela della denominazione contro gli usi non autorizzati nelle condizioni previste dal regime unionale sulle bevande spiritose.
Ambito territoriale, efficacia ed entrata in vigore
L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori condizioni applicative, deroghe o obblighi procedurali ulteriori oltre alla registrazione della denominazione e alla conseguente protezione unionale.
Disposizioni principali
Registrazione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 dispone la registrazione dell’indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka». La registrazione è effettuata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.
Effetti della registrazione e protezione conferita
Sempre l’articolo 1 stabilisce che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce alla denominazione registrata la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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