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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/94

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020

Normativa europea32020R0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE dei contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell’Ucraina, recependo l’accordo UE-Ucraina approvato nel 2019. Per l’anno contingentale 2020 introduce un quantitativo supplementare proporzionato, limitato al periodo 1 febbraio-31 marzo 2020, e prevede termini speciali per la presentazione delle domande e della documentazione sulle importazioni precedenti. Dal 2021 si applica invece il quantitativo annuo pieno previsto dall’accordo.

Modifica e deroga, per il 2020, del regime di contingenti tariffari UE per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori che importano nell’Unione, in particolare in Italia come in tutti gli Stati membri, carni di pollame originarie dell’Ucraina rientranti nel contingente tariffario con numero d’ordine 09.4273 e, in misura minore, al contingente 09.4274 indicato nell’allegato del regolamento (UE) 2015/2078 come modificato. Riguarda le domande di diritti d’importazione, la dimostrazione del quantitativo di riferimento e la gestione trimestrale/temporale dei contingenti per l’anno contingentale 2020, con applicazione dal 1° febbraio 2020; non disciplina altri settori o prodotti diversi da quelli espressamente indicati nei codici NC elencati nell’allegato.

Regime dei contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 modifica il regime dei contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per dare attuazione all’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Ucraina approvato con decisione (UE) 2019/2145. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare i quantitativi del contingente alle nuove preferenze commerciali per carni di pollame e preparazioni derivate, con applicazione urgente dal 1° febbraio 2020.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 187, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. La Commissione evidenzia che l’accordo con l’Ucraina aumenta di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate, nonché per altre preparazioni o conserve di carne di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus, già ricomprese nel numero d’ordine 09.4273 del regolamento (UE) 2015/2078.

Modifica del contingente 09.4273

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2015/2078. Nell’allegato del nuovo regolamento il contingente 09.4273 è riferito a un ampio insieme di codici NC relativi a carni di pollame e preparazioni di pollo/tacchino; per il 2020 il quantitativo è pari a 65 033 tonnellate, mentre dal 2021 sale a 70 000 tonnellate. Il dazio applicabile è pari a 0 EUR/t.

Deroghe specifiche per l’anno contingentale 2020

Per l’anno contingentale 2020 il regolamento introduce una disciplina transitoria. In deroga all’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2078, per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2020 è reso disponibile un quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate sul contingente 09.4273. La scelta è proporzionata alla data di entrata in vigore dell’accordo, che decorre dal 1° febbraio 2020.

Domande di diritti d’importazione

In deroga alla regola ordinaria dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2078, le domande relative al quantitativo supplementare devono essere presentate nei primi sette giorni del febbraio 2020. La deroga è necessaria perché il termine ordinario per il sottoperiodo 1 gennaio-31 marzo 2020 era già scaduto al momento dell’entrata in vigore dell’accordo.

Dimostrazione delle importazioni precedenti

Il regolamento introduce anche una deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2078. I richiedenti che avevano presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti, sempre entro i primi sette giorni di febbraio 2020. La prova aggiuntiva riguarda le importazioni di prodotti a base di pollame classificati nei codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 e 1602 39 21 effettuate nel periodo 1 novembre 2018-31 ottobre 2019.

Limite quantitativo delle domande

Per le domande presentate nel febbraio 2020, il quantitativo totale oggetto di domanda non può superare il 25% del quantitativo di riferimento del richiedente. Se è stata presentata la dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti, il quantitativo di riferimento viene ricalcolato tenendo conto di tale documentazione. La regola mira a mantenere coerenza con il meccanismo di gestione trimestrale dei contingenti.

Entrata in vigore, applicazione e effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° febbraio 2020. Per gli operatori del settore, ciò comporta la necessità di verificare tempestivamente la capienza del contingente, i termini ravvicinati per la presentazione delle domande e la correttezza della prova delle importazioni pregresse. Dal 1° gennaio 2021, invece, deve essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui previsti dall’accordo.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2078

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito per adeguare i contingenti tariffari UE all’accordo UE-Ucraina sulle carni di pollame. Il contingente con numero d’ordine 09.4273 comprende i prodotti a base di carni di pollame elencati nell’allegato, con quantitativo di 65 033 tonnellate per il 2020 e 70 000 tonnellate dal 2021, con dazio applicabile pari a 0 EUR/t. È altresì riportato il contingente 09.4274 per carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate, pari a 20 000 tonnellate, con dazio 0 EUR/t.

Quantitativo supplementare per il periodo 1 febbraio-31 marzo 2020

In deroga all’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2078, per il contingente 09.4273 è messo a disposizione un quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2020. La misura attua in modo proporzionale, per il 2020, l’aumento del contingente previsto dall’accordo, tenendo conto della sua entrata in vigore il 1° febbraio 2020.

Termine speciale per le domande di diritti d’importazione

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2078, le domande di diritti d’importazione relative al quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate devono essere presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020. La deroga serve a consentire la partecipazione al contingente supplementare nel sottoperiodo 1 febbraio-31 marzo 2020, poiché il termine ordinario per il trimestre era già scaduto.

Dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare, entro i primi sette giorni del febbraio 2020, una dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti. La prova riguarda i prodotti a base di pollame classificati nei codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importati nel periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019, e incide sulla determinazione del quantitativo di riferimento.

Limite massimo del 25% del quantitativo di riferimento

Per le domande presentate nel febbraio 2020 in applicazione della deroga, il quantitativo totale oggetto della domanda non può superare il 25% del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di tale documentazione aggiuntiva.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020, in coerenza con la data di entrata in vigore dell’accordo UE-Ucraina. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeagricolturadazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

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