Regolamento (UE) 2020/106
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione del 23 gennaio 2020 relativo all’autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il formiato di sodio come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, collocandolo nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei potenziatori delle condizioni d’igiene. L’autorizzazione è fondata sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando rischi per gli utilizzatori e la necessità di misure protettive. L’allegato stabilisce le condizioni tecniche di impiego, i limiti massimi, i metodi di analisi e la data di fine dell’autorizzazione.
Autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi, per talune categorie di animali, nella categoria degli additivi tecnologici.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del formiato di sodio come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione concerne, nell’allegato, tutte le specie animali eccetto i suini per la forma liquida dell’additivo e, separatamente, i suini per una specifica caratterizzazione della sostanza attiva; per entrambe le voci sono fissate condizioni d’impiego, tenori massimi e scadenza dell’autorizzazione. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Autorizzazione del formiato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/106 della Commissione autorizza il formiato di sodio quale additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, che hanno confermato la sicurezza della sostanza alle condizioni d’uso proposte, pur evidenziando specifici profili di rischio per gli utilizzatori e richiedendo misure di protezione.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina motivi e procedure per il rilascio dell’autorizzazione. La domanda di autorizzazione del formiato di sodio è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed è risultata corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Nei pareri del 30 aprile 2015 e del 26 febbraio 2019, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha rilevato che il formiato di sodio, alle condizioni d’uso proposte, non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha inoltre osservato che la sostanza è moderatamente irritante per gli occhi e sensibilizzante per la pelle; inoltre l’esposizione per inalazione può comportare un rischio per i lavoratori non protetti, sicché è prudente considerarla irritante per le vie respiratorie. In ragione di ciò, la Commissione ritiene necessarie adeguate misure di protezione per evitare effetti negativi sulla salute umana, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "potenziatori delle condizioni d’igiene". L’EFSA ha altresì ritenuto che il formiato di sodio liquido possa essere efficace come potenziatore delle condizioni d’igiene nei mangimi. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Condizioni tecniche di impiego per le diverse specie
L’allegato distingue due ipotesi applicative. Per tutte le specie animali eccetto i suini, il prodotto è descritto come forma liquida contenente almeno il 15 % di formiato di sodio, fino al 75 % di acido formico e fino al 25 % di acqua. Il tenore massimo è pari a 10 000 mg di acido formico/kg di mangime completo con umidità del 12 %.
Per i suini, l’allegato prevede una voce specifica per il formiato di sodio con caratterizzazione della sostanza attiva come prodotto mediante sintesi chimica, sempre in forma liquida con almeno il 15 % di formiato di sodio e fino al 75 % di acido formico. In questo caso il tenore massimo consentito è di 12 000 mg di acido formico/kg di mangime completo con umidità del 12 %.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione. Inoltre, la miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.
Sul piano della sicurezza del lavoro, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre o evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato specifica i metodi analitici da utilizzare per il controllo ufficiale o tecnico della sostanza: per il sodio negli additivi per mangimi sono indicati EN ISO 6869 (spettrometria di assorbimento atomico, AAS) o EN 15510 (spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente, ICP-AES). Per il formiato totale negli additivi è richiamata la norma EN 15909 con HPLC in fase inversa con rilevatore UV (RP-HPLC-UV). Per il formiato totale nelle premiscele e nei mangimi sono indicati HPLC-UV/RI o cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e efficacia
Per la voce applicabile alle specie animali eccetto i suini, il periodo di autorizzazione termina il 13 febbraio 2030. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e autorizzazione
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "potenziatori delle condizioni d’igiene", alle condizioni ivi previste.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
Dai pareri EFSA del 30 aprile 2015 e del 26 febbraio 2019 risulta che, alle condizioni d’uso proposte, il formiato di sodio non incide negativamente su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. EFSA segnala tuttavia che la sostanza è moderatamente irritante per gli occhi, sensibilizzante per la pelle e potenzialmente irritante per le vie respiratorie; perciò devono essere adottate misure di protezione adeguate, soprattutto per gli utilizzatori dell’additivo.
Allegato: condizioni d’impiego per tutte le specie animali eccetto i suini
Per il formiato di sodio in forma liquida, con composizione minima di 15 % formiato di sodio, massimo 75 % acido formico e massimo 25 % acqua, l’allegato prevede l’uso per tutte le specie animali eccetto i suini. Il tenore massimo è fissato a 10 000 mg di acido formico/kg di mangime completo con umidità al 12 % (equivalente acido formico). Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.
Allegato: condizioni d’impiego per i suini
Per i suini, l’allegato prevede una voce distinta relativa al formiato di sodio, con caratterizzazione della sostanza attiva come prodotto mediante sintesi chimica, in forma liquida con almeno 15 % di formiato di sodio e fino a 75 % di acido formico. Il tenore massimo è fissato a 12 000 mg di acido formico/kg di mangime completo con umidità al 12 % (equivalente acido formico).
Obblighi di prevenzione del rischio per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi
L’allegato richiama i metodi di analisi per la determinazione del sodio e del formiato totale negli additivi, nelle premiscele e nei mangimi: EN ISO 6869 o EN 15510 per il sodio; EN 15909 per il formiato totale negli additivi; HPLC-UV/RI o IC-ECD per il formiato totale nelle premiscele e nei mangimi.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
Per la voce relativa alle specie animali eccetto i suini, il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 13 febbraio 2030. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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