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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/104

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione del 23 gennaio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia

Normativa europea32020R0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo originari della RPC, di Taiwan e dell’Indonesia, in vista di un possibile successivo prelievo retroattivo di dazi antidumping e/o compensativi. La Commissione ritiene soddisfatti i presupposti dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’informazione degli importatori, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni e il rischio di compromissione dell’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La misura è provvisoria nel senso della registrazione e non pregiudica l’esito finale dell’inchiesta antidumping.

Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’UE di determinati fogli e rotoli di acciaio inossidabile laminati a caldo originari della RPC, di Taiwan e dell’Indonesia, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, con esclusione dei prodotti non arrotolati di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. I prodotti sono quelli attualmente classificati ai codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. L’origine interessata è la Repubblica popolare cinese, Taiwan e l’Indonesia. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la registrazione scade dopo nove mesi da tale data.

Registrazione delle importazioni di acciaio inossidabile laminato a caldo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione interviene nell’ambito di un’inchiesta antidumping relativa a determinati fogli e rotoli (coils) di acciaio inossidabile laminati a caldo originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia. La misura non istituisce dazi, ma ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni, così da consentire un eventuale prelievo retroattivo qualora l’inchiesta porti all’adozione di misure definitive. La Commissione fonda la decisione sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e richiama la necessità di preservare l’effetto utile di future misure antidumping o compensative.

Contesto procedurale

Il procedimento antidumping è stato aperto il 12 agosto 2019 a seguito di una denuncia presentata da Eurofer per conto di quattro produttori dell’Unione, rappresentativi della totalità della produzione unionale del prodotto in esame. Il 10 ottobre 2019 è stato aperto anche un procedimento antisovvenzioni parallelo per lo stesso prodotto originario della RPC e dell’Indonesia, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037. La registrazione richiesta dal denunciante è stata formalizzata il 31 ottobre 2019 ed è stata sostenuta da ulteriori comunicazioni del 22 novembre e del 10 dicembre 2019.

Prodotto interessato e ambito oggettivo

Il prodotto soggetto a registrazione comprende prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, anche arrotolati, inclusi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo. Sono esclusi i prodotti non arrotolati di larghezza pari o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. I prodotti risultano classificati, a titolo informativo, nei codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12.

Presupposti giuridici della registrazione

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di registrare le importazioni quando vi siano elementi di prova sufficienti e quando ciò sia funzionale alla successiva applicazione retroattiva di misure definitive. Nel caso di specie, la Commissione esamina i tre criteri richiamati nella prassi e nella disciplina antidumping: informazione degli importatori, ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, e rischio di compromissione dell’effetto riparatore del futuro dazio.

Informazione degli importatori e prova del dumping

La Commissione ritiene che gli importatori fossero, o dovessero essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto. Tale conclusione deriva dalla pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dall’accessibilità, per le parti interessate, della denuncia non riservata e del fascicolo non riservato. I margini di dumping indicati nella denuncia sono giudicati significativi: dal 15,1 % al 54,3 % a seconda del paese interessato. La denuncia contiene inoltre elementi sufficienti sul pregiudizio presunto, tra cui la diminuzione della quota di mercato e il peggioramento di indicatori chiave di performance dell’industria dell’Unione.

Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni

Per valutare il secondo criterio, la Commissione si fonda sui dati della banca dati Surveillance 2 e confronta il periodo settembre-novembre 2019 con il periodo dell’inchiesta. Risulta che il volume mensile medio delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 10 % rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta. Nel dettaglio, rispetto al periodo dell’inchiesta, le importazioni dalla RPC aumentano del 50 %, quelle da Taiwan del 14 %, mentre quelle dall’Indonesia diminuiscono del 75 %; tuttavia, valutando cumulativamente i tre paesi, emerge un ulteriore sostanziale aumento. La Commissione richiama anche la sentenza Stemcor per affermare che la valutazione va compiuta globalmente, senza tener conto della posizione individuale dei singoli importatori.

Obiezioni legate alle misure di salvaguardia e risposta della Commissione

Un utilizzatore del prodotto, Marcegaglia, ha sostenuto che i contingenti tariffari di salvaguardia vigenti per alcuni prodotti di acciaio avrebbero impedito un ulteriore aumento delle importazioni. La Commissione respinge tale argomento, chiarendo che i contingenti non vietano le importazioni oltre soglia, ma le assoggettano a un dazio di salvaguardia del 25 %. Secondo la Commissione, un dazio di tale entità potrebbe non essere sufficiente a neutralizzare il dumping e il pregiudizio né a dissuadere gli importatori da ulteriori volumi, soprattutto alla luce dei margini di dumping e di sottoquotazione allegati nella denuncia.

Rischio di compromissione dell’effetto riparatore

La Commissione conclude che il continuo aumento delle importazioni a prezzi in calo ha già contribuito a un ulteriore pregiudizio e rischia di compromettere gravemente l’effetto riparatore di un eventuale dazio definitivo, salvo applicazione retroattiva. A supporto, osserva che tra agosto e novembre 2019 il valore unitario medio delle importazioni dai paesi interessati era inferiore dell’1 % rispetto al periodo dell’inchiesta. La Commissione richiama inoltre il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, ulteriormente evidenziato da ristrutturazioni aziendali annunciate dal luglio 2019 e dalle ricadute occupazionali descritte nella domanda.

Effetti della misura e possibili dazi futuri

La registrazione è finalizzata a preservare la possibilità di riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping e/o compensativi, se le risultanze finali lo consentiranno. La Commissione precisa che, in questa fase, non è possibile stimare con certezza l’importo dei futuri dazi. Tuttavia, sulla base dei dati allegati alla denuncia, indica i livelli potenziali: per la RPC, un margine di dumping medio del 54,3 % e un margine di sottoquotazione medio del 29,1 %; per l’Indonesia, 32,2 % e 39,8 %; per Taiwan, 15,1 % e 20,7 %. In linea di principio, il dazio potenziale sarebbe pari al minore tra margine di dumping e margine di sottoquotazione, salvo il possibile ricorso, per la RPC, ai criteri dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (UE) 2016/1036.

Partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte ed elementi di prova. Possono anche chiedere di essere sentite, a condizione di formulare domanda scritta e di addurre particolari motivi a sostegno della richiesta. Il termine espressamente indicato per tali osservazioni è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Entrata in vigore, durata e dati personali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore. I dati personali raccolti nel quadro della procedura devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento e contesto investigativo

La Commissione richiama l’apertura, il 12 agosto 2019, del procedimento antidumping relativo al prodotto in esame e, parallelamente, l’apertura il 10 ottobre 2019 di un procedimento antisovvenzioni per lo stesso prodotto originario della RPC e dell’Indonesia. La registrazione è richiesta nel contesto dell’inchiesta antidumping, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto in esame

Il prodotto oggetto di registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, con l’esclusione dei prodotti non arrotolati di larghezza pari o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm. I codici SA indicati hanno valore meramente informativo.

Presupposti per la registrazione ex articolo 14, paragrafo 5

La Commissione verifica i tre criteri rilevanti: informazione degli importatori sulle presunte pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio; esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni; rischio che tale aumento comprometta gravemente l’effetto riparatore di un eventuale dazio definitivo.

Informazione degli importatori

La Commissione ritiene che gli importatori fossero o dovessero essere informati, poiché l’avviso di apertura era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli importatori, come parti interessate, avevano accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. I margini di dumping provvisori indicati nella denuncia variano dal 15,1 % al 54,3 %, e la denuncia contiene elementi sufficienti sul pregiudizio presunto per l’industria dell’Unione.

Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni

Sulla base dei dati Surveillance 2, la Commissione rileva che, nel periodo settembre-novembre 2019, il volume mensile medio delle importazioni dai paesi interessati era superiore del 10 % rispetto al volume mensile medio del periodo dell’inchiesta. Per la RPC il dato complessivo mostra un incremento del 50 %, per Taiwan del 14 %, mentre per l’Indonesia si registra una diminuzione del 75 %; valutate cumulativamente le importazioni dai paesi interessati presentano comunque un aumento sostanziale. La Commissione richiama anche la giurisprudenza Stemcor per affermare che la valutazione può essere fatta globalmente.

Incidenza dei contingenti tariffari di salvaguardia

La Commissione respinge l’obiezione secondo cui i contingenti tariffari di salvaguardia impedirebbero ulteriori aumenti delle importazioni. Precisa che i contingenti non vietano le importazioni oltre soglia, ma le assoggettano a un dazio di salvaguardia del 25 %, che potrebbe non essere sufficiente a dissuadere ulteriori volumi di importazione né a neutralizzare completamente dumping e pregiudizio.

Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio

La Commissione conclude che l’aumento delle importazioni e il persistente calo dei prezzi stanno già compromettendo l’effetto riparatore di un eventuale dazio definitivo. Tra agosto e novembre 2019 il valore unitario medio delle importazioni dai paesi interessati risulta inferiore dell’1 % rispetto al periodo dell’inchiesta. La situazione dell’industria dell’Unione appare ulteriormente peggiorata, con richiamo a ristrutturazioni aziendali e impatti occupazionali.

Effetti della registrazione

La registrazione è disposta per garantire che, qualora l’inchiesta conduca all’istituzione di dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, nei limiti e alle condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione precisa che al momento non è possibile stimare l’importo dei futuri dazi.

Indicazioni sui possibili livelli di dazio futuri

Per la RPC la denuncia stima un margine di dumping medio del 54,3 % e un margine di undercutting medio del 29,1 %; il dazio potenziale sarebbe in via preliminare il minore tra i due, salvo applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento (UE) 2016/1036, nel qual caso potrebbe arrivare al 54,3 %. Per l’Indonesia i valori stimati sono 32,2 % di dumping e 39,8 % di sottoquotazione, con possibile dazio pari al 32,2 %. Per Taiwan i valori stimati sono 15,1 % di dumping e 20,7 % di sottoquotazione, con possibile dazio pari al 15,1 %.

Partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova e, se del caso, a chiedere di essere sentite. La Commissione può concedere l’audizione su richiesta scritta motivata, con termine di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganeindustria siderurgica

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