Cassazione Penale, Sentenza n. 449/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, imputato in stato di custodia cautelare e sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, ha chiesto un permesso ai sensi dell'art. 30, comma 2, Ord. pen. per recarsi senza scorta a casa della convivente al fine di confortarla per il decesso della madre di lei. La Corte di appello aveva negato il permesso ritenendo assente la condizione di "necessità" prevista dalla norma e paventando esigenze cautelari; il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che il regime 41-bis e lo stato di imputato non ostano in astratto alla concessione del permesso e che si sarebbe potuta disporre la scorta per fronteggiare il rischio di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in astratto, il permesso di cui all'art. 30, comma 2, Ord. pen. è concedibile anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis e agli imputati in custodia cautelare, richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019. Tuttavia la decisione di merito è stata ritenuta logica e non arbitraria: la morte della madre della convivente non è stata dimostrata come evento di particolare gravità che incida nella sfera personale del ricorrente, né è stato provato che la convivente fosse in uno stato di prostrazione tale da rendere necessaria la presenza fisica del ricorrente; inoltre l'evento era avvenuto circa un mese e mezzo prima del diniego. Il ricorso è stato ritenuto anche generico e, quindi, infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, Ordinamento penitenziario
art. 30, comma 2, Ord. pen.
Il permesso di 'necessità' previsto dal comma 2 è concedibile anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis e agli imputati in stato di custodia cautelare; tuttavia la concessione richiede la sussistenza di un evento familiare di particolare gravità che incida nella sfera personale del richiedente
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
Il regime differenziato ex art. 41-bis non costituisce, in astratto, un divieto assoluto alla concessione dei permessi ex art. 30, comma 2; la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di permessi anche per i detenuti sottoposti al 41-bis, valutando caso per caso
Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Sent. C. Cost. n. 253/2019
La pronuncia è richiamata quale base di legittimazione giurisprudenziale per la possibilità di riconoscere benefici anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis, con riguardo a specifiche tutele e limiti
Massime di principio
- Il permesso di 'necessità' ex art. 30 comma 2 Ord. pen. è un rimedio eccezionale: va concesso solo per eventi familiari di particolare gravità che incidono concretamente sulla sfera personale del detenuto
- Il regime 41-bis e lo status di imputato in custodia cautelare non escludono in astratto la concedibilità del permesso; la valutazione resta comunque discrezionale e legata alla gravità dell'evento e alle esigenze di sicurezza
- Il richiedente deve dimostrare il rapporto personale con l'evento (es. rapporto con il defunto) e l'effettiva necessità della sua presenza; dichiarazioni generiche o ritardi significativi nell'istanza riducono le probabilità di accoglimento
- Il giudice può tenere conto delle misure cautelari operative (es. scorta) per bilanciare esigenze di ordine pubblico con la possibilità del permesso, ma l'eventuale rischio di fuga può comunque essere motivo legittimo di diniego
- La valutazione del requisito della 'necessità' deve essere adeguatamente motivata: assenza di motivazione logica o valutazioni arbitrarie possono essere censurate in sede di legittimità
- In sede cautelare o di merito è utile documentare lo stato psicofisico della persona da confortare (es. certificazioni o elementi concreti che dimostrino prostrazione o incapacità di reazione) e la tempestività della richiesta
- Le impugnazioni generiche che non contestano i punti decisivi della motivazione di merito o non forniscono elementi nuovi sono suscettibili di rigetto e possono comportare condanna alle spese processuali
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