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Circolare

Circolare numero 87 del 10-08-2026

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento all’Associazione Datori Autonomi E Titolari D'impresa (ASSODAT) dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 luglio 2026 tra INPS e ASSODAT per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi per assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Sono indicati durata, modalità di riscossione, misura del contributo, flussi informativi, corrispettivi dovuti all’Istituto, clausole di salvaguardia, cause di recesso/risoluzione/sospensione e le istruzioni operative e contabili per l’esposizione nel flusso Uniemens e per la contabilizzazione dei riversamenti.

Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra i contenuti della convenzione sottoscritta tra INPS e ASSODAT per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi per assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro. Vengono disciplinati durata, modalità di riscossione, misura del contributo, flussi informativi, rapporti economici, clausole di salvaguardia, ipotesi di cessazione del rapporto convenzionale e istruzioni operative e contabili.

Premessa e durata della convenzione

In data 15 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione Datori Autonomi E Titolari D'impresa (ASSODAT), sulla base dello schema convenzionale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18 dicembre 2024. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Resta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte a mezzo PEC.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione sindacale è effettuata dall’INPS, a favore dell’Associazione medesima, purché le imprese siano in regola con gli obblighi contributivi. La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni, con le medesime modalità e periodicità.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che:

  • l’INPS è esonerato da ogni responsabilità se i soggetti obbligati non provvedono al versamento;
  • l’Istituto non deve svolgere accertamenti sul rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione sindacale o dai contratti di lavoro;
  • è escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.

Misura del contributo e regole di riversamento

La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione sindacale. Spetta quindi all’Associazione svolgere ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione e ogni forma di controllo sul rispetto degli obblighi di versamento.

L’INPS riversa all’Associazione le quote del contributo solo a condizione che gli obblighi contributivi relativi all’Uniemens, nel quale il contributo è dichiarato, risultino integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione tra i flussi Uniemens e i flussi dei modelli F24. Tale momento coincide, di norma, con il settimo giorno successivo alla scadenza ordinaria legale del pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Sono previste tre ipotesi principali:

  • se il versamento avviene successivamente al termine indicato e oltre la misura dei contributi previdenziali obbligatori, le somme non sono riversate all’Associazione e restano disponibili per eventuali compensazioni o per il rimborso all’associato;
  • se l’azienda adempie solo parzialmente agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, il versamento è imputato prioritariamente ai contributi previdenziali obbligatori e agli eventuali oneri accessori;
  • l’eventuale eccedenza residua, dopo tale imputazione, viene riversata all’Associazione sindacale.

L’Istituto si riserva inoltre di verificare gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens e nel flusso F24.

Fornitura dei dati all’Associazione

Nell’applicazione "Gestione e Ricerca Quote Associative", disponibile tra i "Servizi per le aziende e consulenti" del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Associazione i dati delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Su richiesta dell’Associazione sono disponibili anche i dati relativi al "Dichiarato" e/o all’"Insoluto".

Per accedere al servizio online, l’Associazione deve trasmettere all’Istituto i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo dell’applicazione. La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e corrispettivi

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione, l’Associazione corrisponde all’INPS i seguenti importi:

  • 5.300,00 euro una tantum, per gli oneri di attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula;
  • 1.400,00 euro annui, per i costi fissi;
  • 0,24 euro per ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ciascuna azienda.

Il pagamento della somma una tantum è condizione per la sottoscrizione della convenzione. Restano inoltre a carico dell’Associazione tutti gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è espressamente estraneo al rapporto associativo intercorrente tra aziende e Associazione, nonché alle vicende relative a tale rapporto. L’Associazione esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi, compresa quella concernente l’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento è già in corso o già eseguito alla data di stipula.

Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di specifiche circostanze, tra cui:

  • mancato rispetto degli obblighi previsti a carico dell’Associazione;
  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 12 della convenzione e rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale;
  • eccessivo onere del servizio per l’INPS a seguito di eventi straordinari e imprevedibili, ai sensi dell’art. 1467 c.c., con necessità di rilevanti interventi procedurali o gestionali;
  • mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.

Prima del recesso, l’Istituto deve inviare una comunicazione motivata all’Associazione. Quest’ultima ha 30 giorni per trasmettere osservazioni, eventualmente documentate. Nei successivi 30 giorni l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere.

È prevista anche la risoluzione unilaterale di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
  • mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla convenzione o attestati mediante dichiarazione sostitutiva allegata;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre pubbliche amministrazioni;
  • misure inibitorie nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
  • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
  • violazione del principio di buona fede nell’esecuzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
  • adozione di misure cautelari personali per le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni;
  • mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui all’articolo 10 della convenzione.

In presenza di una di queste cause, l’INPS comunica all’Associazione la volontà di avvalersi della risoluzione mediante PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, tenuti fermi i tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce infine all’INPS la facoltà di sospenderne l’efficacia se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni relative a recesso, risoluzione e sospensione devono avvenire tramite PEC.

Istruzioni operative per il flusso Uniemens

Per le imprese aderenti ad ASSODAT è istituito il codice causale "W490". Nel flusso Uniemens le imprese devono valorizzare tale codice, che assume il significato di "Ass. Contr.Associazione Datori Autonomi e Titolari D'impresa (ASSODAT)".

Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, e previa verifica della regolarità contributiva effettuata tramite "Durc on-line", la procedura trasmette il flusso dei dati delle riscossioni alla procedura "gestione sindacale" per il successivo riversamento.

La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens resta reperibile sul sito intranet nella procedura "Gestione contributiva", percorso "Soggetto contribuente" > "Contabilità" > "quote associative".

Istruzioni contabili

I contributi di assistenza contrattuale evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il codice "W490" sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA29428 di nuova istituzione.

La procedura "Gestione sindacati" acquisisce il flusso telematico per la rilevazione centralizzata sulla sede 0001 (Direzione Generale) dell’assunzione dell’onere e del relativo debito, propedeutica all’emissione del mandato centralizzato. Prima del riversamento, la procedura automatizzata rileva il debito verso ASSODAT con la scrittura in partita doppia:

  • GPA39428 a GPA18428

L’importo della scrittura corrisponde a quello evidenziato in avere nel conto GPA29428. Per garantire in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA29428 e GPA39428, tali conti devono essere movimentati soltanto tramite procedura automatizzata.

Per i riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura GPA39428 a GPA18428 deve essere effettuata in conto esercizio precedente.

Al momento del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi sono trattenute le somme spettanti all’Istituto a titolo di rimborso spese per il servizio, con contestuale emissione della fattura elettronica. I rimborsi sono imputati in avere del conto GPA24228, mentre l’eventuale imposta di bollo, se dovuta, è imputata in avere del conto GPA25228. È infine allegata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Sottoscrizione e durata della convenzione

In data 15 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione Datori Autonomi E Titolari D'impresa (ASSODAT), sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 18 dicembre 2024. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta da inviare all’altra tramite PEC.

Modalità di riscossione del contributo

L’INPS riscuote i contributi per assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione sindacale unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni, con le stesse modalità e periodicità. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo. L’Istituto è esonerato da responsabilità in caso di mancato versamento e non è tenuto ad alcuna attività di accertamento o esazione coattiva del contributo associativo.

Misura del contributo e riversamento

La misura del contributo è stabilita dall’Associazione sindacale, che deve curare informazione e controlli verso i soggetti obbligati. L’INPS riversa le quote all’Associazione solo se gli obblighi contributivi dichiarati nell’Uniemens risultano integralmente assolti entro l’inizio della riconciliazione con i modelli F24, di norma il settimo giorno successivo alla scadenza legale ordinaria. Se i versamenti eccedono tale termine, le somme non sono riversate e restano disponibili all’associato per eventuali compensazioni o per rimborso. Se il pagamento è parziale, esso viene imputato prioritariamente a contributi obbligatori e oneri accessori, e solo l’eventuale eccedenza è riversata all’Associazione. L’Istituto può verificare i dati contenuti in Uniemens e F24.

Fornitura dati all’Associazione

Attraverso l’applicazione "Gestione e Ricerca Quote Associative" nei "Servizi per le aziende e consulenti", l’INPS rende disponibili all’Associazione i dati delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato; su richiesta possono essere forniti anche i dati di "Dichiarato" e/o "Insoluto". Per l’accesso, l’Associazione deve trasmettere i dati anagrafici e i documenti di identità dei soggetti da autorizzare. La consultazione avviene nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.

Corrispettivi e oneri finanziari

Per il servizio di riscossione l’Associazione corrisponde all’INPS: 5.300,00 euro una tantum per l’attivazione della convenzione, da versare prima della stipula; 1.400,00 euro annui per i costi fissi; 0,24 euro per ogni versamento mensile di contributo effettuato da ciascuna azienda. Restano a carico dell’Associazione anche le ulteriori spese e ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è estraneo al rapporto associativo tra aziende e Associazione e viene manlevato da ogni responsabilità, compresa quella relativa alla restituzione di somme versate a titolo di contributi di assistenza contrattuale. È inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto è coinvolto in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, secondo la normativa sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione

La convenzione prevede per l’INPS la facoltà di recesso unilaterale, con procedura contraddittoria: comunicazione motivata all’Associazione, 30 giorni per osservazioni e ulteriore termine di 30 giorni per la decisione finale. La risoluzione di diritto può essere attivata in presenza di specifiche cause, tra cui perdita dei requisiti, pregiudizi o conflitti di interesse, misure inibitorie, uso improprio di denominazione/logo, violazioni della buona fede, misure cautelari personali relative ai vertici nazionali, mancato rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali o mancato pagamento del costo fisso annuo. La cessazione del servizio ha effetto immediato, salvo i tempi tecnici. È prevista anche la sospensione della convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni operative per il flusso Uniemens

Per le imprese aderenti ad ASSODAT è attribuito il codice causale di nuova istituzione "W490", da valorizzare nel flusso Uniemens con il significato di "Ass. Contr.Associazione Datori Autonomi e Titolari D'impresa (ASSODAT)". Entro la fine del mese successivo alla ripartizione contabile dell’Uniemens, dopo verifica della regolarità contributiva tramite "Durc on-line", la procedura trasmette i dati delle riscossioni alla procedura "gestione sindacale" per il successivo riversamento. La reportistica sulle ripartizioni contabili resta disponibile nella procedura "Gestione contributiva" dell’intranet, percorso "Soggetto contribuente" > "Contabilità" > "quote associative".

Istruzioni contabili

I contributi esposti nel flusso Uniemens con il codice "W490" sono imputati al conto GPA29428, di nuova istituzione. La procedura "Gestione sindacati" rileva centralmente il debito verso ASSODAT con la scrittura GPA39428 a GPA18428 per un importo pari a quello in avere del conto GPA29428. I conti GPA29428 e GPA39428 devono essere movimentati solo tramite procedura automatizzata. Per i riversamenti riferiti a dicembre e al periodo suppletivo, la scrittura deve avvenire in conto esercizio precedente. All’atto del riversamento sono trattenute le somme spettanti all’Istituto a titolo di rimborso spese, con emissione di fattura elettronica; i rimborsi sono imputati in avere del conto GPA24228 e l’eventuale imposta di bollo in avere del conto GPA25228. È allegata la variazione al piano dei conti.

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