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Circolare

Circolare numero 88 del 11-08-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale Associazione Datori Autonomi E Titolari D'impresa (ASSODAT), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra INPS e ASSODAT per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di tali prestazioni. Vengono indicati i beneficiari che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e conservazione, le regole su revoca e validità, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’Organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e le spese a carico di ASSODAT, nonché le clausole di salvaguardia, le cause di recesso/risoluzione/sospensione e le istruzioni contabili con il codice INPS attribuito.

Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare descrive la convenzione stipulata il 3 luglio 2026 tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Associazione Datori Autonomi E Titolari D'impresa (ASSODAT) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi sindacali dovuti dagli associati. La disciplina definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio e gestione della delega, gli obblighi di conservazione documentale, le regole su revoca e contestazione, gli aspetti economici, le clausole di salvaguardia e le istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e durata

La convenzione si fonda sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 3 dicembre 2025 e resta valida fino al 31 dicembre 2027. È comunque prevista la facoltà per ASSODAT di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta da far pervenire all’Istituto tramite PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, possono versare il contributo associativo mediante trattenuta sulle prestazioni INPS i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • ALAS;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene attraverso la trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega alla riscossione della quota associativa. La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati espressamente:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega e gestione documentale

La delega, che deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta, è contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve essere sottoscritta dal delegante.

Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori a un anno, ASSODAT può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, allegando copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.

Ai fini dei controlli dell’INPS, l’Organizzazione sindacale deve conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento di identità. La conservazione deve garantire:

  • identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
  • integrità e immodificabilità;
  • leggibilità;
  • certezza della data;
  • rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione relativa.

Se i dati trasmessi dal datore di lavoro riguardano uno o più lavoratori che contestano la trattenuta sostenendo di non avere rilasciato alcuna delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta. L’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti.

Revoca della delega e nuova delega

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa.

L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando:

  • l’Organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’INPS elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’Organizzazione revocata.

Se arriva all’Istituto una nuova delega relativa a una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento valido del revocante.

Quando ASSODAT acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le regole già previste per la conservazione documentale.

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione degli originali.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è fissato nella misura del 7,50% dell’importo lordo della prestazione per:

  • ALAS;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • CIG;
  • trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e comunicazioni all’Organizzazione sindacale

Nell’applicazione "Deleghe Sindacali su Disoccupazione e CIG", accessibile dal sito istituzionale www.inps.it nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l’INPS mette a disposizione di ASSODAT:

  • l’elenco dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione.

Tramite la stessa applicazione, l’Istituto invia anche:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e ASSODAT.

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese per il servizio di riscossione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il pagamento avviene con quattro mandati l’anno, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

A carico di ASSODAT sono previsti i seguenti importi:

  • 5.400,00 euro una tantum per gli oneri di attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula;
  • 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione;
  • 0,56 euro per ogni delega gestita per singola prestazione.

Resta inoltre a carico dell’Organizzazione ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e contenzioso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

ASSODAT esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi; in particolare, nelle controversie sul valido ed effettivo rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti definitivamente soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso i terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Organizzazione stipulante deve infine rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto quando quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:

  • mancato rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell’Organizzazione;
  • contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo;
  • questioni relative al legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sopravvenienze normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 13 o rendano opportuno/necessario un nuovo testo convenzionale;
  • eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c.;
  • mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.

Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione all’Organizzazione; quest’ultima può presentare osservazioni entro 30 giorni, anche documentate. Entro i 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedervi, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

L’INPS può inoltre procedere alla risoluzione unilaterale di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:

  • perdita dei requisiti prescritti per la stipula;
  • perdita di uno o più requisiti previsti dalla convenzione o dichiarati tramite dichiarazione sostitutiva;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie adottate dall’autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti;
  • uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto dalla convenzione;
  • violazione della buona fede nell’esecuzione, con abuso dei diritti o delle facoltà conferiti;
  • misure cautelari personali a carico di titolari di cariche sociali per fatti compiuti nell’esercizio delle funzioni;
  • mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
  • perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle altre norme applicabili.

In tali ipotesi l’INPS comunica la volontà di avvalersi della risoluzione tramite PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, tenuti fermi i tempi tecnici procedurali.

È inoltre prevista la possibilità di sospensione dell’efficacia della convenzione qualora il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire mediante PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione sindacale è attribuito il codice INPS 1063.

Ai fini contabili sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA29427, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto di ASSODAT;
  • GPA39427, per l’accreditamento ad ASSODAT dei contributi associativi;
  • GPA18427, per la rilevazione del debito verso ASSODAT.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24228.

Le rimesse verso l’Organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

Il 3 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con ASSODAT, basata sullo schema approvato con deliberazione n. 198 del 3 dicembre 2025, per la riscossione dei contributi sindacali sugli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027, con facoltà per l’Organizzazione sindacale di recedere mediante comunicazione scritta via PEC all’INPS.

Soggetti legittimati e modalità di delega

Possono rilasciare la delega i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, ALAS, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La delega è trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, contenente la misura del contributo e le autorizzazioni privacy; deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di identità valido.

Presentazione, conservazione e gestione delle deleghe

La delega deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale e può essere contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione, sottoscritta dal delegante. Per prestazioni temporanee superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente, allegando copia del documento d’identità del delegante. ASSODAT deve conservare l’originale della delega e la copia del documento fino ai termini ordinari di prescrizione, con requisiti di integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, i dati delle deleghe sono comunicati dal datore di lavoro, che conserva la documentazione.

Contestazioni, revoca e nuova delega

Se emergono contestazioni sulla trattenuta, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta dal datore di lavoro o dai lavoratori; l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme trattenute. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS con indicazione dell’Organizzazione revocata e di un documento valido; la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca della precedente. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro. In caso di revoca o annullamento della prestazione, ASSODAT deve restituire al lavoratore le somme già ricevute.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è pari al 7,50% dell’importo lordo della prestazione per ALAS, NASpI, DIS-COLL e CIG, nonché per i restanti trattamenti indicati, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Fornitura dati e comunicazioni

Nell’applicazione "Deleghe Sindacali su Disoccupazione e CIG", disponibile sul sito INPS nell’area riservata ai sindacati, l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi con trattenuta, i dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore di ASSODAT. Tramite la stessa applicazione sono trasmesse anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione, nel rispetto della normativa privacy e del GDPR.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

L’INPS versa all’Organizzazione sindacale gli importi trattenuti, dedotte le spese del servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. ASSODAT deve corrispondere all’INPS 5.400,00 euro una tantum per l’attivazione della convenzione, 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione e 0,56 euro per ogni delega gestita, oltre a ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. ASSODAT esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti e, in caso di controversie sulla validità della delega, se risulta soccombente deve rimborsare la ritenuta all’interessato. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione; l’Organizzazione deve anche rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto quando chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti dell’Organizzazione, contestazioni sull’uso di denominazione/acronimo/logo, sopravvenienze normative che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale, eccessivo onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili o mancato pagamento del costo fisso annuo. Il recesso richiede preventiva comunicazione motivata, osservazioni dell’Organizzazione entro 30 giorni e successiva decisione dell’Istituto entro i 30 giorni successivi. È prevista anche la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per una serie di cause, tra cui perdita dei requisiti, irregolarità, pregiudizi o conflitti di interesse, misure inibitorie o cautelari, uso improprio della convenzione, violazioni della buona fede, mancato rispetto delle norme privacy e perdita della capacità di contrarre con la PA. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se il soggetto stipulante è indagato per reati connessi alla sfera patrimoniale; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato il codice INPS 1063. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA29427, GPA39427 e GPA18427 per contributi trattenuti, accredito all’Organizzazione e debito verso ASSODAT; il rimborso spese per il servizio di esazione è imputato al conto GPA24228. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con rilevazioni contabili contestuali; nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.

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