Circolare numero 89 del 11-08-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale SI.L.P.E. NAZIONALE (SI.L.P.E.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 luglio 2026 tra INPS e SI.L.P.E. Nazionale per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e conservazione, la revoca, la misura del contributo, i flussi informativi, i rapporti finanziari e le spese a carico dell’organizzazione sindacale, nonché le clausole di salvaguardia, recesso, risoluzione e sospensione. Sono inoltre riportati il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i conti istituiti per la gestione delle operazioni.
Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra i contenuti operativi della convenzione sottoscritta il 24 luglio 2026 tra INPS e SI.L.P.E. Nazionale per la riscossione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il testo disciplina i soggetti interessati, le modalità di rilascio e di revoca della delega, la misura del contributo, gli scambi informativi, gli aspetti finanziari, le clausole di responsabilità, nonché le ipotesi di recesso, risoluzione e sospensione della convenzione.
Ambito applicativo e durata
La convenzione, stipulata sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 3 dicembre 2025, ha validità fino al 31 dicembre 2027. È comunque riconosciuta all’organizzazione sindacale la facoltà di recedere mediante comunicazione scritta da inviare all’INPS via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta del contributo associativo i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- ALAS;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La riscossione avviene mediante trattenuta operata dall’INPS sulla prestazione spettante.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.
La delega deve risultare:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido;
- contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria della trattenuta.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, la delega può essere presentata anche in un momento successivo alla domanda, secondo le modalità indicate dall’Istituto, allegando copia del documento d’identità valido del delegante.
Conservazione della documentazione e controlli
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino alla decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Nel caso di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, spetta al datore di lavoro:
- comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori;
- conservare la relativa documentazione.
Se i dati comunicati dal datore di lavoro riguardano lavoratori che contestano la trattenuta e dichiarano di non avere rilasciato delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta. L’organizzazione sindacale destinataria delle trattenute deve restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; ogni comunicazione dell’associato sul rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con l’indicazione:
- dell’organizzazione sindacale revocata;
- degli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva. L’organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le regole già previste per la conservazione.
Per il pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla trasmissione dei dati all’INPS e alla conservazione degli originali.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è stabilito in percentuale sull’importo lordo della prestazione e corrisponde al 5,00% per:
- ALAS;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- CIG;
- restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dati e gestione documentale
Nell’applicazione "Deleghe Sindacali su Disoccupazione e CIG", accessibile dal sito istituzionale INPS nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l’Istituto rende disponibili:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale.
Attraverso la stessa applicazione l’INPS invia anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e gli oneri del servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con gestione centralizzata tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi trattenuti, dedotte le spese di espletamento del servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- ottobre;
- dicembre.
A carico dell’organizzazione sindacale sono previsti:
- 5.400,00 euro una tantum, per gli oneri di attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula;
- 1.400,00 euro annui, per i costi fissi di gestione;
- 0,56 euro per la gestione della delega per singola prestazione.
Restano inoltre a carico dell’organizzazione sindacale tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione precisa che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e il sindacato.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità derivanti dal rapporto associativo e, in particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in relazione a pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione sindacale o delle strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:
- mancato rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell’organizzazione sindacale;
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo;
- questioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- sopravvenienze normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 13 della convenzione e rendano opportuno o necessario un nuovo testo;
- eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c.;
- mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.
Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la propria intenzione all’organizzazione sindacale, che può presentare osservazioni entro 30 giorni. L’INPS decide nei 30 giorni successivi, comunicando il recesso oppure il mancato esercizio dello stesso.
È inoltre prevista la risoluzione unilaterale di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in presenza di cause quali:
- perdita dei requisiti prescritti per la stipula;
- mancanza o perdita di requisiti della convenzione o della dichiarazione sostitutiva allegata;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
- misure inibitorie dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto in convenzione;
- violazione della buona fede o abuso dei diritti conferiti;
- misure cautelari personali a carico dei titolari di cariche sociali per fatti compiuti nell’esercizio delle funzioni;
- violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- perdita della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 94 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
In caso di risoluzione, l’INPS comunica la volontà di avvalersi della clausola risolutiva mediante PEC. La cessazione del servizio di riscossione produce effetto immediato, compatibilmente con i tempi tecnici procedurali.
L’Istituto può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS 1064.
Per la rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:
- GPA29430, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto di SI.L.P.E. Nazionale;
- GPA39430, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA18430, per la rilevazione del debito verso SI.L.P.E. Nazionale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione devono essere imputati al conto GPA24228. Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono indicate le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 24 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e SI.L.P.E. Nazionale per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione, basata sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 198 del 3 dicembre 2025, ha validità fino al 31 dicembre 2027. È comunque riconosciuta all’organizzazione sindacale la facoltà di recedere con comunicazione scritta trasmessa all’INPS via PEC.
Soggetti abilitati alla delega
Possono versare il contributo associativo, mediante trattenuta sulla prestazione INPS, i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, ALAS, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.
Rilascio e presentazione della delega
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, che contiene l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega è inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale destinataria della trattenuta. Per prestazioni temporanee superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla domanda, allegando copia del documento d’identità valido del delegante.
Conservazione della documentazione e controlli
L’organizzazione sindacale deve conservare, fino alla prescrizione ordinaria e secondo le regole della conservazione sostitutiva, l’originale della delega e la copia del documento d’identità, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza del documento. In caso di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, è il datore di lavoro a comunicare i dati delle deleghe e a conservare la documentazione. Se emergono contestazioni dei lavoratori sulla validità della trattenuta, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori i contributi trattenuti.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega direttamente all’INPS, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di identità valido. La nuova delega può produrre effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già in essere. L’organizzazione sindacale che riceve contestualmente revoca e nuova delega deve trasmettere digitalmente entrambi gli atti e conservarne gli originali. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire le somme già ricevute a titolo di contributo.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato come percentuale dell’importo lordo della prestazione e coincide con il 5,00% per ALAS, NASpI, DIS-COLL e CIG, nonché per i restanti trattamenti, cioè disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dati e comunicazioni
Attraverso l’applicazione "Deleghe Sindacali su Disoccupazione e CIG", disponibile nell’area riservata del sito INPS per i sindacati, l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei beneficiari per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale. Tramite la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione, nel rispetto della normativa privacy europea e nazionale.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I versamenti delle quote associative e gli adempimenti economici sono regolati dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestiti a livello centrale. L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi trattenuti, dedotte le spese di servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. A carico dell’organizzazione sindacale sono previsti 5.400,00 euro una tantum prima della stipula, 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione e 0,56 euro per ciascuna delega gestita, oltre a ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione esclude oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente in giudizio, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’organizzazione sindacale deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti associativi.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti, contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sopravvenienze normative, eccessiva onerosità del servizio o mancato pagamento del saldo del costo fisso annuo. Prima del recesso l’Istituto comunica le motivazioni all’organizzazione sindacale, che può presentare osservazioni entro 30 giorni; l’INPS decide nei 30 giorni successivi. È prevista anche la risoluzione di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., per una serie di cause tra cui perdita dei requisiti, irregolarità o conflitti di interesse, misure inibitorie, uso improprio della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari a carico dei titolari di cariche, violazioni in materia di dati personali e perdita della capacità di contrarre con la PA ai sensi dell’articolo 94 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36. In tali casi l’INPS comunica la volontà di avvalersi della risoluzione via PEC. È inoltre prevista la sospensione della convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 1064. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA29430 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA39430 per l’accreditamento a SI.L.P.E., GPA18430 per il debito verso l’organizzazione sindacale e GPA24228 per il rimborso delle spese di esazione. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con contestuali rilevazioni contabili; nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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