Circolare numero 83 del 03-08-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Federazione Gilda Unams (FGU) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 10 luglio 2026 tra INPS e Federazione Gilda Unams (FGU) per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle pensioni. Sono definiti i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio, presentazione, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti economici con l’Istituto, le clausole di salvaguardia, i casi di recesso/risoluzione/sospensione, i controlli a campione e le penali, oltre al codice INPS e alle istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FGU per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FGU per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2026 tra INPS e Federazione Gilda Unams (FGU) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Vengono disciplinati i soggetti ammessi, la delega, la decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti economici, le garanzie per l’Istituto, i poteri di recesso e risoluzione, nonché i controlli e la contabilità.
Ambito soggettivo
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS. Rientrano inoltre i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, per effetto del rinvio normativo richiamato nella circolare. Sono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Rilascio della delega e requisiti documentali
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante il modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla decorrenza della pensione stessa e i dati sono trasmessi con le modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale deve inviare telematicamente all’INPS i dati della delega secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità valido del pensionato.
La delega rilasciata da chi è già titolare di pensione produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli effetti decorrono comunque entro tre mesi dalla data di rilascio.
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento di identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando il sindacato revocato e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento valido. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e informa il sindacato competente.
La circolare ribadisce che è ammessa un’unica delega per singola prestazione. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, questa produce effetti solo se è stata prima revocata la delega precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. L’Organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve trasmettere entrambi i documenti in formato digitale e conservarne gli originali insieme alla copia del documento di identità. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo di ciascuna rata di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino al trattamento minimo del FPLD;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti economici e rimesse
Per il servizio di riscossione l’Organizzazione sindacale corrisponde all’INPS:
- un importo una tantum di 5.400,00 euro per gli oneri di attivazione, da versare prima della stipula;
- un costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
- un costo variabile in funzione del numero totale di deleghe e revoche lavorate nell’anno.
L’INPS determina annualmente, con apposito provvedimento e sulla base della contabilità analitica del Rendiconto generale, l’importo del costo fisso e il costo unitario delle attività di acquisizione e revoca. Restano inoltre a carico dell’Organizzazione ogni altro onere e spesa inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti e, in caso di controversie sul rilascio valido della delega, se risulta definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori del sindacato o di strutture ad esso associate, compresi pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano necessaria o opportuna una nuova convenzione, eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili o mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.
Prima del recesso l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria decisione; l’Organizzazione può inviare osservazioni scritte entro 30 giorni; l’INPS decide nei 30 giorni successivi se confermare il recesso o non procedere. La convenzione prevede anche la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. in presenza di una serie di cause, tra cui:
- perdita dei requisiti di legge o dei requisiti convenzionali, anche attestati con dichiarazione sostitutiva;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni;
- misure inibitorie o cautelari adottate dalle autorità competenti;
- uso improprio o fuorviante della convenzione;
- violazione della buona fede e divieto di abuso dei diritti;
- violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 e altre cause di incapacità;
- penali superiori al 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.
L’INPS può infine sospendere l’efficacia della convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni in materia devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’Istituto si riserva di verificare annualmente, con modalità e tempi comunicati all’Organizzazione, almeno l’1% delle deleghe trasmesse. Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che in fase di acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti in banca dati INPS.
Per consentire le verifiche, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta, tramite PEC, la documentazione cartacea che è tenuta a conservare (originale della delega, copia del documento di identità e altra documentazione del pensionato). Solo nei casi ritenuti necessari, l’Istituto può richiedere l’invio anche tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’INPS applica penali proporzionate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e contabilità
Il codice INPS attribuito alla convenzione è EN. Ai fini contabili sono istituiti:
- GPA29429, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA18429, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con FGU sono comunque definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e durata
Il 10 luglio 2026 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Gilda Unams (FGU), in attuazione dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 27 maggio 2026, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e requisiti formali
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione espressa della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione, decorrenza e conservazione della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla decorrenza della pensione e i dati sono inviati con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia telematicamente i dati secondo le specifiche tecniche INPS, allegando digitalmente delega e documento d’identità valido. La delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’Organizzazione deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva e per i termini ordinari di prescrizione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega vale solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS ne dà comunicazione al soggetto interessato e all’Organizzazione revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Corrispettivi, spese e rimesse
L’Organizzazione sindacale corrisponde all’INPS un importo una tantum di 5.400,00 euro prima della stipula, oltre al costo fisso annuale di gestione e al costo variabile legato al numero di deleghe e revoche lavorate nell’anno. I valori del costo fisso annuale e del costo unitario di lavorazione sono determinati annualmente con provvedimento dell’Istituto sulla base della contabilità analitica del Rendiconto generale INPS. Restano a carico dell’Organizzazione anche ogni altro onere e spesa inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e sindacato. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità connesse al rapporto, incluse le controversie sul valido rilascio della delega, e deve rimborsare l’eventuale ritenuta in caso di soccombenza. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto in controversie connesse ai rapporti tra associati e sindacato.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti dell’Organizzazione, contestazioni su denominazione/logo/poteri statutari, sopravvenienze normative incompatibili, eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari o mancato pagamento del saldo del costo fisso annuo. È prevista una procedura con comunicazione motivata, osservazioni dell’Organizzazione entro 30 giorni e successiva decisione dell’Istituto entro altri 30 giorni. È inoltre prevista la risoluzione ex art. 1456 c.c. in una serie di ipotesi, tra cui perdita dei requisiti, irregolarità o conflitti di interesse, misure inibitorie o cautelari, uso improprio della convenzione, violazioni in materia di dati personali, incapacità a contrarre con la PA e penali superiori al 10% delle quote riversate. L’INPS può anche sospendere la convenzione in caso di indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS effettua annualmente verifiche a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse e controlla anche le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità dei dati. L’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione cartacea conservata, esclusivamente tramite PEC salvo casi in cui l’Istituto richieda l’invio per raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione. Se emergono irregolarità, sono applicate penali commisurate alla gravità dell’inadempimento; oltre la soglia del 10% delle quote sindacali riversate nell’anno la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è EN. Ai fini contabili sono istituiti il conto GPA29429 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e il conto GPA18429 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso, e i conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 ago 2026Circolare numero 84 del 06-08-2026
- Circolare · 7 ago 2026Circolare numero 85 del 07-08-2026
- Circolare · 29 lug 2026Circolare numero 82 del 29-07-2026
- Circolare · 10 ago 2026Circolare numero 87 del 10-08-2026
- Circolare · 10 ago 2026Circolare numero 86 del 10-08-2026
- Circolare · 11 ago 2026Circolare numero 88 del 11-08-2026
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →