Circolare numero 84 del 06-08-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale Associazione Datori Autonomi e Titolari D'impresa (ASSODAT) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra INPS e ASSODAT per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli associati. Vengono indicati i soggetti ammessi, le modalità di rilascio, presentazione, decorrenza e revoca della delega, la misura del contributo, gli oneri economici a carico dell’organizzazione, le clausole di salvaguardia, i casi di recesso/risoluzione/sospensione, i controlli a campione con possibili penali, il codice INPS e le istruzioni contabili.
Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ASSODAT per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 luglio 2026 tra INPS e l’Organizzazione sindacale Associazione Datori Autonomi e Titolari D’impresa (ASSODAT) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La disciplina operativa riguarda soggetti ammessi, rilascio e revoca delle deleghe, misura del contributo, rapporti finanziari, controlli e aspetti contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio, mediante delega personale volontaria, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
Sono compresi anche, per rinvio normativo, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto l’articolo 23-octies richiamato fa riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene con trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve riportare espressamente:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione, decorrenza e conservazione
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa e i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche della domanda di prestazione.
Se la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’organizzazione sindacale trasmette telematicamente i dati all’INPS secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale:
- la delega acquisita;
- la copia del documento d’identità del pensionato in corso di validità.
Per la pensione già in essere, la delega produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dal rilascio.
L’organizzazione sindacale è tenuta a conservare, ai fini di eventuali verifiche e nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva, l’originale della delega e la copia del documento di identità fino al termine ordinario di prescrizione, assicurando:
- identificazione certa del soggetto che ha creato il documento;
- integrità e immodificabilità;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa al rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione.
L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’INPS elabora la richiesta e la comunica all’organizzazione competente nel più breve tempo possibile.
È ammessa una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, contenente l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante. In tal caso, l’organizzazione che acquisisce la revoca contestualmente alla nuova delega deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali, unitamente alla documentazione d’identità, secondo le regole sopra richiamate.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione:
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati;
- degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote sono stabilite come segue:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
Per il servizio di riscossione ASSODAT deve corrispondere all’INPS:
- 5.400,00 euro una tantum, a copertura degli oneri di attivazione, da versare prima della stipula;
- il costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
- il costo commisurato al numero totale delle deleghe e delle revoche lavorate nell’anno di riferimento.
L’Istituto determina annualmente, con apposito provvedimento e sulla base della contabilità analitica del Rendiconto Generale, sia il costo fisso annuale sia il costo unitario di lavorazione delle attività di acquisizione e revoca. Restano inoltre a carico dell’organizzazione tutti gli ulteriori oneri e spese inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
ASSODAT esonera l’Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi anche per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, ASSODAT deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente dalla convenzione nei casi di mancato rispetto degli obblighi da parte dell’organizzazione, contestazioni sull’uso di denominazione/acronimo/logo, dubbi sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano opportuna o necessaria una nuova disciplina, eccessiva onerosità del servizio a seguito di eventi straordinari e imprevedibili, o mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo.
Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione; l’organizzazione ha 30 giorni per inviare osservazioni scritte, eventualmente documentate; entro i successivi 30 giorni l’INPS decide se recedere o non procedere.
L’Istituto può inoltre risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c. in presenza, tra l’altro, di:
- perdita dei requisiti prescritti per la stipula;
- perdita di uno o più requisiti previsti dalla convenzione o dalla dichiarazione sostitutiva allegata;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto o di altre amministrazioni;
- misure inibitorie delle autorità giudiziarie o amministrative;
- uso diverso o fuorviante di quanto previsto nella convenzione;
- violazione della buona fede e divieto di abuso dei diritti;
- misure cautelari personali a carico di titolari di cariche sociali;
- violazioni degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- perdita della capacità generale di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 o di altre norme;
- penali superiori al 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.
La cessazione del servizio di riscossione a seguito di recesso o risoluzione ha effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione prevede anche la facoltà dell’INPS di sospenderne l’efficacia qualora il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS può sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale. Sono inoltre verificate le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti in banca dati.
Per consentire i controlli, l’organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta dell’Istituto, esclusivamente via PEC, la documentazione cartacea conservata ai sensi della convenzione:
- originale della delega;
- copia del documento d’identità;
- altra documentazione del pensionato.
Solo nei casi ritenuti necessari dall’INPS, la documentazione può essere richiesta anche tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.
Qualora emergano irregolarità, l’Istituto applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS EQ.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:
- GPA29423: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate;
- GPA18423: rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
Il 3 luglio 2026 INPS e ASSODAT hanno sottoscritto una convenzione, basata sullo schema approvato con deliberazione del CdA n. 80 del 27 maggio 2026, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire, mediante delega personale volontaria, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS ed erogata dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega va trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, che deve indicare la misura del contributo e le autorizzazioni privacy. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione; se riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale trasmette i dati telematicamente con allegata la delega digitalizzata e il documento d’identità del pensionato.
Decorrenza, conservazione e validità della delega
Per le pensioni già in pagamento, la delega produce effetti dalla prima rata utile non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole di conservazione sostitutiva, fino al termine ordinario di prescrizione, garantendo identificazione del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento d’identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione: una nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al richiedente sia all’organizzazione revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari e costi a carico dell’organizzazione
ASSODAT deve corrispondere all’INPS 5.400 euro una tantum prima della stipula, oltre al costo fisso annuale di gestione e al costo unitario per le deleghe e revoche lavorate nell’anno. Tali importi sono determinati annualmente dall’Istituto con provvedimento, sulla base della contabilità analitica del Rendiconto Generale INPS. Restano a carico dell’organizzazione anche tutte le altre spese e gli oneri connessi alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. ASSODAT esonera l’Istituto da responsabilità nei rapporti associativi e verso terzi; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta. Se l’INPS è coinvolto in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi, l’organizzazione deve rimborsarne le spese.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti, contestazioni su denominazione/logo/poteri statutari, sopravvenienze normative, eccessiva onerosità del servizio o mancato pagamento del saldo del costo fisso annuo. È prevista una procedura con comunicazione motivata, osservazioni dell’organizzazione entro 30 giorni e successiva decisione dell’Istituto. La risoluzione unilaterale di diritto può intervenire per perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, misure inibitorie, uso improprio della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari personali sui vertici, violazioni privacy, incapacità a contrarre con la PA, o penali superiori al 10% delle quote riversate nell’anno. L’INPS può anche sospendere la convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS può verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse, oltre alle deleghe che determinano blocchi funzionali per difformità dei dati. L’organizzazione deve inviare entro 30 giorni, via PEC, la documentazione cartacea richiesta (delega originale, documento d’identità e altra documentazione conservata). In caso di irregolarità sono applicate penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se le penali superano il 10% delle quote riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è EQ. Per la rilevazione contabile sono istituiti il conto GPA29423 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, il conto GPA18423 per il debito verso l’organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accrediti restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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