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Circolare

Circolare numero 86 del 10-08-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l’Organizzazione sindacale SI.L.P.E. NAZIONALE (SI.L.P.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 luglio 2026 tra INPS e SI.L.P.E. NAZIONALE per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di presentazione, le regole di trasmissione ed efficacia della delega, la misura del contributo, la fornitura dei dati al sindacato, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le cause di recesso, risoluzione e sospensione della convenzione.

Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione

Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 24 luglio 2026 tra INPS e SI.L.P.E. NAZIONALE per la trattenuta e la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo disciplina i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione, gli effetti della delega, la misura del contributo, la messa a disposizione dei dati al sindacato, i rapporti economici tra le parti, le clausole di salvaguardia e le regole contabili.

Premessa e durata della convenzione

La convenzione si fonda sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 dicembre 2025. Essa ha validità fino al 31 dicembre 2027. Rimane salva la facoltà dell’Organizzazione sindacale di recedere mediante comunicazione scritta da inviare all’INPS via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli che hanno diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e requisiti formali della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS dell’apposita delega alla riscossione della quota associativa. La delega deve essere resa con il modulo predisposto dall’Istituto e deve contenere:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
  • la sottoscrizione del titolare della prestazione;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega nel modello di domanda e efficacia

La delega deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale è effettuata la trattenuta. La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

Non hanno efficacia:

  • la delega non inserita nel modello di domanda;
  • la delega inserita nel modello ma priva della sottoscrizione del soggetto delegante;
  • le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento di identità del titolare della prestazione, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguate misure di sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale dovuto a favore di SI.L.P.E. è espressamente indicato nel testo della delega.

Flussi informativi e trattamento dei dati

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile sul sito istituzionale INPS nell’area riservata ai servizi per i sindacati, l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.

Per il tramite della stessa applicazione, INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni eventuale comunicazione inerente alla convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e sono gestite a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

INPS versa a SI.L.P.E. l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese del servizio e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

L’Organizzazione sindacale deve corrispondere a INPS:

  • 5.400,00 euro una tantum, prima della stipula, per gli oneri connessi all’attivazione della convenzione;
  • 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione;
  • 0,56 euro per ogni delega gestita per singola prestazione.

Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e sindacato e alle vicende connesse. SI.L.P.E. esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione sindacale risulta soccombente nel giudizio, essa è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se INPS è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, sulla base di nota specifica e nei limiti della normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione attribuisce a INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:

  • mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell’Organizzazione sindacale;
  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano l’applicazione dell’articolo 13 della convenzione e rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale;
  • eccessiva onerosità del servizio per INPS dovuta a eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’art. 1467 c.c.;
  • mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell’importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.

Prima del recesso, INPS comunica motivatamente la propria intenzione. L’Organizzazione sindacale può inviare osservazioni, con eventuale documentazione, entro 30 giorni; entro i 30 giorni successivi INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedere.

INPS può inoltre risolvere la convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi di:

  • perdita dei requisiti ex lege per la stipula;
  • perdita o mancanza di uno o più requisiti previsti dalla convenzione o dichiarati nel modello di autocertificazione allegato;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie adottate dalle Autorità giudiziarie o amministrative nei confronti dell’Organizzazione, del legale rappresentante o di altri titolari di cariche;
  • uso della convenzione per fini diversi o fuorvianti;
  • violazione della buona fede o abuso dei diritti e delle facoltà conferiti;
  • misure cautelari personali sulle persone fisiche che ricoprono cariche sociali, per fatti commessi nella qualità e nell’esercizio delle funzioni;
  • mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 11 della convenzione;
  • perdita della capacità generale di contrarre con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle altre norme applicabili.

La risoluzione è comunicata da INPS via PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, nei limiti dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione prevede anche la facoltà di sospensione dell’efficacia quando il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte dell’Autorità giudiziaria per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a SI.L.P.E. sono istituiti i conti:

  • GPA29431, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA18431, per la rilevazione del debito verso SI.L.P.E., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24228. Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale sono effettuate con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. L’Allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

Il 24 luglio 2026 INPS e SI.L.P.E. NAZIONALE hanno sottoscritto una convenzione, sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 dicembre 2025, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027, fermo restando il diritto dell’Organizzazione sindacale di recedere con comunicazione scritta inviata all’INPS via PEC.

Soggetti abilitati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e validità della delega

La delega alla riscossione della quota associativa è trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare esplicitamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali; deve inoltre essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega nel modello di domanda

La delega deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione, con indicazione della sigla dell’Organizzazione sindacale beneficiaria e sottoscrizione del delegante. Essa produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Non ha efficacia se non è contenuta nel modello di domanda o se manca la sottoscrizione, e l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione. Il sindacato deve conservare l’originale della delega e la copia del documento di identità fino ai termini ordinari di prescrizione, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e dei requisiti di integrità, leggibilità, immodificabilità e sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale dovuto a favore di SI.L.P.E. è indicato espressamente nel testo della delega.

Fornitura dei dati e comunicazioni

Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nell’area riservata del sito INPS, l’Istituto rende disponibili al sindacato gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture per il costo dei servizi e le eventuali altre comunicazioni connesse alla convenzione, nel rispetto del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

INPS versa al sindacato l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese per il servizio e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. A carico di SI.L.P.E. sono previsti: 5.400,00 euro una tantum per l’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula; 1.400,00 euro annui per i costi fissi di gestione; 0,56 euro per ciascuna delega gestita. Restano inoltre a carico dell’Organizzazione sindacale tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e sindacato. SI.L.P.E. esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga, se soccombente in controversie sul valido rilascio della delega, a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Il sindacato deve rimborsare le spese legali sostenute da INPS quando l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione.

Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti dell’Organizzazione sindacale, contestazioni su denominazione/acronimo/logo o sui poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano necessario un nuovo testo convenzionale, eccessivo onerosità del servizio per eventi straordinari e imprevedibili, o mancato pagamento del costo fisso annuo. Prima del recesso, INPS comunica motivatamente l’intenzione di recedere; il sindacato può presentare osservazioni entro 30 giorni, sulle quali l’Istituto decide entro i 30 giorni successivi. È prevista anche la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. in specifiche ipotesi, tra cui perdita dei requisiti, irregolarità o conflitti di interessi, misure inibitorie, uso improprio della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari personali, violazioni in materia di protezione dei dati personali e perdita della capacità di contrarre con la PA. INPS può inoltre sospendere la convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC e la cessazione del servizio ha effetto immediato, nei limiti dei tempi tecnici.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA29431 per i contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e GPA18431 per il debito verso SI.L.P.E., da movimentare in contropartita del conto GPA35042. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24228. Le rimesse al sindacato seguono le consuete procedure di pagamento accentrato con contestuale rilevazione contabile; l’Allegato n. 2 riporta le variazioni al piano dei conti.

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