Circolare numero 85 del 07-08-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SI.L.P.E. NAZIONALE (SI.L.P.E.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 27 luglio 2026 tra INPS e SI.L.P.E. Nazionale per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2027. Vengono disciplinati soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità di acquisizione e decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e spese, clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione/sospensione, controlli a campione e penali, oltre al codice INPS e alle istruzioni contabili. Il testo specifica anche gli obblighi documentali e di conservazione in capo all’organizzazione sindacale e le ipotesi in cui la convenzione può cessare o essere risolta.
Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-SI.L.P.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 27 luglio 2026 tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SI.L.P.E. Nazionale per la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione è efficace fino al 31 dicembre 2027 e disciplina in modo puntuale delega, revoca, misura del contributo, rapporti economici, controlli e profili contabili.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono legittimati a rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS. La disciplina si estende, per rinvio normativo, anche ai titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto non rientranti nel perimetro delle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria richiamate dalla norma.
Modalità di rilascio della delega e requisiti documentali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e decorrenza degli effetti
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla decorrenza della pensione stessa e i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’Organizzazione sindacale trasmette i dati all’INPS secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità del pensionato in corso di validità. In tale ipotesi, la delega decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli effetti si producono comunque entro tre mesi dalla data di rilascio.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia in sede di domanda di prestazione sia su pensione già erogata, deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità per consentire eventuali controlli dell’INPS. La conservazione deve rispettare la normativa sulla conservazione sostitutiva e garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguati standard di sicurezza, fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione.
Revoca della delega e unicità dell’autorizzazione
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata al sindacato. L’associato può comunque comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di identità valido. L’Istituto elabora la richiesta e la comunica all’Organizzazione interessata nel più breve tempo possibile. Poiché è ammessa un’unica delega per singola prestazione, una nuova delega può avere effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
La quota associativa è determinata in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, degli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti tale soglia e non superiori al doppio del trattamento minimo;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e oneri
La convenzione prevede che l’Organizzazione sindacale versi all’INPS 5.400,00 euro una tantum per l’attivazione del servizio, prima della stipula della convenzione. Sono inoltre dovuti un costo fisso annuale di gestione, anche in assenza di deleghe, e un costo unitario commisurato al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno di riferimento. Tali importi sono determinati annualmente dall’Istituto con apposito provvedimento sulla base della contabilità analitica ricavata dal Rendiconto Generale INPS. Ogni ulteriore spesa o onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione è strutturata in modo da non generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se risulta definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in presenza di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso alla data di stipula. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie relative ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, l’Organizzazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente per mancato rispetto degli obblighi convenzionali, contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale, eccessiva onerosità del servizio dovuta a eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’articolo 1467 c.c., o mancato riscontro alla richiesta di pagamento del saldo del costo fisso annuo. Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la decisione e comunicarla all’Organizzazione sindacale, che può presentare osservazioni scritte entro 30 giorni; l’INPS decide poi entro ulteriori 30 giorni, accogliendo o respingendo le osservazioni.
La risoluzione unilaterale di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., è prevista in numerose ipotesi, tra cui: perdita dei requisiti di legge, mancato possesso dei requisiti convenzionali o di quelli dichiarati con dichiarazione sostitutiva, pregiudizi o conflitti di interesse verso INPS o altre amministrazioni, misure inibitorie dell’autorità giudiziaria o amministrativa, uso improprio della convenzione, violazione del principio di buona fede e divieto di abuso, misure cautelari personali per chi ricopre cariche sociali, inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e applicazione di penali superiori al 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento. La cessazione del servizio in caso di recesso o risoluzione opera con effetto immediato, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali. È inoltre prevista la facoltà dell’INPS di sospendere la convenzione se il soggetto stipulante è sottoposto a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di effettuare ogni anno verifiche a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi che verranno comunicati. Sono inoltre sottoposte a verifica le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto. Per consentire i controlli, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione cartacea conservata ai sensi della convenzione; l’invio avviene normalmente tramite PEC e, solo se ritenuto necessario, tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione. In caso di irregolarità, sono applicate penali proporzionate alla gravità dell’inadempimento secondo l’articolo 10 della convenzione. Se l’ammontare complessivo delle penali supera il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS ES. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei versamenti sono istituiti i conti GPA29432, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA18432, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e durata
Il 27 luglio 2026 è stata sottoscritta la convenzione con SI.L.P.E. Nazionale per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione si basa sullo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 27 maggio 2026 e ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS ed erogata dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e documentazione
La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica di una delega all’INPS, compilata su apposito modulo predisposto dall’Istituto. La delega deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali; deve inoltre essere sottoscritta dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento di identità valido.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono inviati con le stesse modalità telematiche della domanda. Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette telematicamente i dati secondo le specifiche INPS e allega in formato digitale la delega e il documento d’identità. In tal caso, la delega decorre dalla prima rata di pensione utile non estratta alla data di ricezione, ovvero, per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio.
Conservazione degli originali
L’Organizzazione sindacale deve conservare, per i termini ordinari di prescrizione e secondo le regole di conservazione sostitutiva, l’originale della delega e la copia del documento d’identità, garantendo identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e degli estremi di un documento di identità valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente. La revoca decorre dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli assegni accessori erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente e fino al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Corrispettivi e rapporti finanziari
L’Organizzazione sindacale corrisponde all’INPS 5.400,00 euro una tantum prima della stipula, un costo fisso annuo di gestione anche in assenza di deleghe e un costo unitario commisurato al numero di deleghe e revoche lavorate nell’anno. L’Istituto determina annualmente tali importi sulla base della contabilità analitica del Rendiconto Generale INPS. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità sui rapporti associativi e si obbliga a rimborsare la ritenuta in caso di controversie sul valido rilascio della delega se risulta soccombente. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto nelle controversie connesse ai rapporti con gli associati.
Recesso, risoluzione e sospensione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di inadempimenti, contestazioni su denominazione/logo/poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano necessaria una nuova convenzione, eccessiva onerosità del servizio per eventi straordinari, o mancato pagamento del saldo del costo fisso annuo. È previsto un contraddittorio con osservazioni dell’Organizzazione entro 30 giorni. La risoluzione di diritto è ammessa in numerose ipotesi, tra cui perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, misure inibitorie, uso fuorviante della convenzione, violazione della buona fede, misure cautelari, violazioni privacy, perdita della capacità di contrarre con la PA e penali superiori al 10% delle quote riversate. L’INPS può anche sospendere la convenzione se l’Organizzazione è sottoposta a indagini per reati connessi alla sfera patrimoniale.
Controlli a campione e penali
L’INPS effettua annualmente verifiche a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse e verifica anche le deleghe che comportano il blocco funzionale dell’operatore per difformità dei dati. L’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni, via PEC, la documentazione cartacea richiesta; solo in casi necessari può essere richiesto l’invio per raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione. In caso di irregolarità si applicano penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è ES. Per la contabilizzazione delle trattenute e dei pagamenti sono istituiti i conti GPA29432 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, GPA18432 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 ago 2026Circolare numero 84 del 06-08-2026
- Circolare · 10 ago 2026Circolare numero 87 del 10-08-2026
- Circolare · 10 ago 2026Circolare numero 86 del 10-08-2026
- Circolare · 3 ago 2026Circolare numero 83 del 03-08-2026
- Circolare · 11 ago 2026Circolare numero 88 del 11-08-2026
- Circolare · 11 ago 2026Circolare numero 89 del 11-08-2026
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →