Cassazione Civile, Ordinanza n. 01169/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto dovuta l'imposta richiesta con cartella di pagamento relativa all'IVA 1985, ma non dovute le sanzioni e i compensi di riscossione. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma dal fascicolo non risultava allegato all'originale del ricorso l'avviso di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta effettuate alle intimate. La Corte ha quindi verificato d'ufficio la ritualità della notificazione del ricorso, rilevando che la mancanza dell'avviso di ricevimento impedisce di considerare perfezionata la notifica e, pertanto, di accertarne la tempestività e validità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché non risultavano agli atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche postali alle controparti. Ha richiamato il principio secondo cui la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale ex art. 149, ultimo comma, c.p.c.; in difetto, la notifica è da considerarsi inesistente e non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.
Norme richiamate
art. 149, ultimo comma, c.p.c.
La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale per consentire la verifica della ritualità e tempestività della notifica.
art. 291 c.p.c.
La mancanza dell'avviso di ricevimento, determinando l'inesistenza della notifica, esclude la rinnovazione della notificazione ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Nella notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la spedizione dell'atto non è sufficiente: il perfezionamento avviene solo con la consegna del plico al destinatario, comprovata dall'avviso di ricevimento.
- L'avviso di ricevimento delle raccomandate deve risultare allegato all'originale del ricorso; la sua mancanza impedisce il controllo giudiziale sulla tempestività e sulla regolarità della notifica.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento nelle notifiche postali del ricorso per cassazione integra un vizio radicale della notificazione, tale da comportare l'inammissibilità del ricorso senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
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