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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20148/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della TARSU dovuta a un Comune per l’anno 2009. Il contribuente aveva perso in primo e in secondo grado e ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) deduceva la violazione del r.d. n. 639 del 1910 sostenendo che l’ingiunzione fosse inesistente per mancanza del visto di esecutorietà del funzionario dell’ente impositore; 2) denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., riproponendo la questione del visto di esecutorietà e lamentando l’assenza di prova documentale agli atti; 3) censurava la carenza di legittimazione processuale della società concessionaria a gestire il contenzioso tributario e a riscuotere il tributo, oltre a lamentare l’omessa pronuncia su decadenza e prescrizione; 4) deduceva violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa pronuncia su ulteriori eccezioni e richieste istruttorie dell’appellante. La società intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che l’ingiunzione fiscale è strumento alternativo al ruolo per la riscossione dei tributi locali e che la disciplina vigente non richiede più il visto del Pretore; comunque, anche nella disciplina previgente, la mancanza del visto non incideva sulla validità dell’ingiunzione ma solo sulla sua idoneità a iniziare l’esecuzione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile perché si limitava a un generico richiamo alla documentazione e mirava a un riesame del merito istruttorio. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva già pronunciato su decadenza e legittimazione, e la contestazione sull’inesistenza del titolo di legittimazione è stata qualificata come errore percettivo deducibile semmai con revocazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e comunque infondato, poiché l’avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituiva titolo definitivo per l’ingiunzione, precludendo in sede di riscossione eccezioni da far valere contro l’atto impositivo. È stato inoltre disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    Disciplina dell’ingiunzione fiscale; la Corte ne afferma l’uso come strumento di riscossione dei tributi locali alternativo al ruolo e precisa che non richiede il visto del Pretore nella disciplina attuale.

  • d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 229

    Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

    La soppressione del potere pretorile esclude la necessità del visto di esecutorietà per l’ingiunzione fiscale.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. d)

    Richiamato come non applicabile alla fattispecie, poiché il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione ma sui ruoli.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio laddove il giudice di merito si era già pronunciato sulle questioni dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul mancato apprezzamento delle prove; la Corte ha negato che ciò consentisse un riesame del merito in cassazione.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per la legittimazione processuale; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata nei termini prospettati.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La doglianza sull’inesistenza del titolo di legittimazione è stata ricondotta a un errore percettivo del giudice di merito, deducibile semmai con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’ingiunzione fiscale per la riscossione dei tributi locali è uno strumento alternativo al ruolo e, nella disciplina attuale, non richiede il visto di esecutorietà del giudice; la sua eventuale mancanza non incide sulla validità dell’atto, ma solo sulla possibilità di iniziare l’esecuzione.
  • L’avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo definitivo della pretesa tributaria e preclude, in sede di riscossione, la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l’atto impositivo.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una generica censura di assenza di prove; occorre indicare specificamente il fatto decisivo omesso e non chiedere un riesame del merito.
  • La denuncia di mancata pronuncia va respinta se il giudice di merito ha già espressamente deciso sulle questioni dedotte; se invece si assume l’inesistenza di un titolo per mero errore percettivo del giudice, la censura può appartenere al paradigma della revocazione e non del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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