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Ordinanza

Ordinanza n. 545/2026 - Milano, Sezione 2

Istanza per sollecito e/o sostituzione Commissario ad Acta nominato con ordinanza collegiale n. 3364/2025, pubblicata il 22/10/2025.

Giustizia amministrativa202500060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad Acta nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto una sentenza di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pagare le spese di lite, ha lamentato la persistente inerzia degli organi incaricati dell'esecuzione. Un primo Commissario ad Acta era rimasto inadempiente; il TAR ne aveva quindi disposto la sostituzione nominando il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, con termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Anche il secondo organo commissariale, entro il termine scaduto il 21 novembre 2025, non aveva compiuto attività concreta, limitandosi a una delega di funzioni e omettendo di acquisire la documentazione necessaria alla liquidazione delle somme. Il ricorrente ha pertanto chiesto un sollecito o, in subordine, la sostituzione del Commissario, indicando quale nuovo organo il Prefetto di Milano.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza e ha disposto la sostituzione del precedente Commissario ad Acta con il Prefetto di Milano, autorizzandolo a delegare un funzionario della Prefettura. Il nuovo Commissario dovrà, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, compiere tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, con specifico riguardo al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, e non ancora corrisposte. Il Tribunale ha ritenuto che la perdurante e ingiustificata inerzia del precedente organo commissariale fosse sufficiente a giustificarne la sostituzione, al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale. La scelta del Prefetto è stata considerata opportuna perché organo esterno alle amministrazioni rimaste inadempienti e dotato di posizione di terzietà e di poteri utili sul territorio. Il Commissario, quale ausiliario del giudice dell'ottemperanza, deve agire esclusivamente per l'esecuzione del giudicato e superare anche eventuali impedimenti contabili o carenze di fondi, che non costituiscono legittimo ostacolo all'adempimento. È stato inoltre disposto l'invio al TAR di una relazione dettagliata al termine delle operazioni; il compenso sarà liquidato con successivo provvedimento, a carico dell'Amministrazione inadempiente. Le spese della presente fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza assicura l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina e la sostituzione del Commissario ad Acta in caso di inerzia dell'Amministrazione o dell'organo già incaricato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può adottare le misure necessarie per rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un organo commissariale e l'assegnazione di un termine per provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La perdurante e ingiustificata inerzia del Commissario ad Acta nominato per l'esecuzione di un giudicato costituisce presupposto sufficiente per la sua sostituzione, quando ciò sia necessario ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il Commissario ad Acta è organo ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve adottare esclusivamente le determinazioni necessarie all'integrale esecuzione del giudicato, entro il termine assegnato dal giudice.
  • Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, impedimenti di natura contabile o carenze di fondi dell'Amministrazione non costituiscono una legittima causa di impedimento all'adempimento.
  • In presenza di reiterate inerzie, il giudice dell'ottemperanza può individuare quale Commissario ad Acta un organo esterno alle amministrazioni inadempienti, valorizzandone la terzietà e l'idoneità a superare la situazione di stallo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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