Cassazione Penale, Sentenza n. 21602/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto Cantini fu sanzionato con due giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive per essersi rifiutato, l'8 maggio 2022 (giorno festivo), di svolgere lavori urgenti di manutenzione dei servizi igienici a cui era addetto. Il ricorrente contestava in cassazione: 1) che in quanto domenica non fosse contrattualmente tenuto a lavorare (violazione di norme contrattuali/civilistiche); 2) la non corrispondenza, sproporzione e inadeguatezza della sanzione rispetto al fatto e alle sue condizioni fisiche/psichiche; 3) che la sanzione fosse stata eseguita mediante isolamento in camera di pernottamento, in via illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice di sorveglianza non può sindacare il merito della valutazione disciplinare o l'interpretazione del contratto individuale di lavoro (questioni di fatto), potendo limitare il controllo alla legittimità formale e alla corrispondenza tra illecito contestato e tipologia di sanzione. Ha inoltre ritenuto che l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fosse una sanzione compatibile con l'illecito contestato e non la massima sanzione prevista dal sistema disciplinare (diversa è l'esclusione dalle attività in comune). La censura sulla modalità di esecuzione della sanzione (isolamento) è stata considerata non tempestivamente dedotta in reclamo e quindi preclusa in questo procedimento. In virtù del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento esecuzione Ordinamento penitenziario)
Il rifiuto volontario di adempiere obblighi lavorativi costituisce fattispecie disciplinare che può giustificare una sanzione prevista dal regolamento esecutivo.
Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1976, n. 354) citato nel provvedimento
art. 69, comma 6, lett. a) e lett. b.; art. 35-bis, comma 3
Delimita la competenza del giudice di sorveglianza: controllo sulla legittimità formale e sull'ammissibilità della sanzione ma non sul merito valutativo della condotta (salvo vizi procedurali o illegittimità della sanzione stessa). Consente inoltre il controllo sull'eventuale illegittima esecuzione della sanzione se la questione è stata tempestivamente dedotta.
Ordinamento penitenziario (disposizioni regolamentari sulle sanzioni)
art. 39 (numeri 3 e 5) e art. 77, comma 3, reg. es. Ord. pen.
Distingue le tipologie di esclusione: l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (numero 3) non è la più afflittiva; l'esclusione dalle attività in comune (numero 5) è più gravosa e, per talune ipotesi, richiede certificazione medica e vigilanza sanitaria per l'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in cassazione a carico del ricorrente, in caso di rigetto.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019 (Gallico); Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020 (Mitrean); Sez. 3 civ., n. 2465 del 10/02/2015; Sez. 5 civ., n. 14537 del 24/12/1999
Confermano il principio che l'interpretazione del contratto individuale e la valutazione del merito della condotta sono questioni di fatto non sindacabili in sede di giudice di sorveglianza; confermano inoltre limiti e condizioni del sindacato sulla esecuzione della sanzione e sulla preclusione per questioni non sollevate in sede di reclamo.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza non può rimettere in discussione il merito della valutazione disciplinare o interpretare il contratto di lavoro del detenuto: tali questioni sono di fatto e rientrano nel sindacato limitatamente ai casi in cui si prospettino vizi di legittimità formale.
- È ammissibile il controllo giudiziario sulla legittimità della sanzione quando si discute la corrispondenza tra fattispecie contestata e tipologia di sanzione (se la sanzione applicata è tra quelle compatibili con l'illecito).
- Le doglianze riguardanti la sproporzione o l'adeguatezza della sanzione, se configurano valutazioni di merito, sono in via generale precluse al giudice di sorveglianza.
- Le contestazioni sull'esecuzione concreta della sanzione (es. modalità illegittime, isolamento illegittimo) possono essere esaminate dal giudice di sorveglianza, ma occorre che tali specifiche questioni siano state tempestivamente prospettate nel reclamo originario, altrimenti sono precluse.
- Distinguere le diverse tipologie di esclusione previste dal regolamento: alcune (esclusione dalle attività in comune) possono avere limiti di compatibilità e richiedere certificazione medica per l'esecuzione, mentre altre (esclusione dalle attività ricreative e sportive) sono meno afflittive e non sempre soggette agli stessi vincoli.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è importante sollevare fin da subito, nel reclamo amministrativo/disciplinare, sia questioni di diritto (vizi formali, incompatibilità della sanzione) sia fatti concreti sull'esecuzione della sanzione, onde evitare preclusioni processuali.
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