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Sentenza

Sentenza n. 1918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00588/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202502156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente il bando del concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato e imposto all'amministrazione di rivalutare i titoli di formazione e specializzazione del settore aereo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di alcuni dipendenti della Polizia di Stato, i quali non avevano potuto inserire nella domanda telematica i corsi professionali e di specializzazione conseguiti nel settore aereo. Tali titoli non erano espressamente ricompresi, secondo la prospettazione originaria, tra quelli valutabili ai sensi dell'art. 5, lett. a), n. 7, del bando, con un punteggio massimo di due punti. Gli interessati avevano chiesto l'annullamento degli atti concorsuali, la valutazione dei titoli, la rideterminazione della graduatoria e l'ammissione al corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori. L'appello deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irragionevole l'esclusione dei titoli del servizio aereo alla luce del decreto del Capo della Polizia dell'8 gennaio 2024 e del decreto ministeriale 9 settembre 2022, nonché l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del decreto del Capo della Polizia dell'8 gennaio 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha interpretato la disciplina primaria e gli atti attuativi nel senso che i titoli attinenti alla formazione professionale, inclusi quelli conseguiti nel settore aereo e disciplinati dai decreti del 2007 e del 2012, rientravano già tra i titoli valutabili nel concorso. L'art. 2, comma 1, lett. c-quater), del d.lgs. n. 95/2017 impone infatti che la selezione valorizzi, per i titoli di servizio, le professionalità e il merito acquisiti nel rapporto di servizio. Il decreto del Capo della Polizia dell'8 gennaio 2024 ricomprendeva tra i titoli valutabili quelli attinenti alla formazione professionale, mentre il decreto dell'8 marzo 2022 richiamava espressamente i titoli del settore aereo, lasciandoli disciplinati dalla normativa specifica. Ne consegue che la lex specialis, correttamente interpretata, già consentiva e imponeva la valutazione dei titoli in questione. Non sussisteva pertanto l'onere di impugnazione immediata del decreto dell'8 gennaio 2024, né poteva farsi valere un'esclusione fondata su una lettura formalistica e non espressa degli atti concorsuali. Il mancato riconoscimento di titoli effettivamente posseduti, se basato su formalismi privi di giustificazione sostanziale, contrasta con imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e la formulazione degli atti generali.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    Costituisce la base normativa del concorso interno per la copertura dei posti da vice ispettore della Polizia di Stato.

  • art. 2, comma 1, lett. c-quater), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio

    Impone che la disciplina dei titoli valutabili valorizzi le professionalità e il merito maturati nel servizio.

  • art. 5, lett. a), n. 7, del bando di concorso

    La disposizione è stata interpretata coordinatamente con gli atti generali in materia, nel senso di ricomprendere i titoli di formazione professionale del settore aereo.

  • art. 7, comma 1, punto 7, decreto del Capo della Polizia dell'8 gennaio 2024

    Prevede tra i titoli valutabili quelli attinenti alla formazione professionale.

  • art. 1, comma 1, decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022

    Richiama espressamente i titoli conseguiti per il settore aereo e conferma la loro disciplina tramite il decreto del 2007, modificato nel 2012.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali interne, la disciplina dei titoli deve essere interpretata in modo coordinato con la normativa primaria e con gli atti generali attuativi, privilegiando la valorizzazione delle professionalità e del merito acquisiti nel rapporto di servizio.
  • Quando la lex specialis, correttamente interpretata, ricomprende già una determinata categoria di titoli tra quelli valutabili, l'amministrazione non può escluderla sulla base di una lettura formalistica o di un'omissione non espressamente prevista dal bando.
  • L'esclusione o il mancato riconoscimento del punteggio per titoli professionali effettivamente posseduti contrasta con i principi di imparzialità, trasparenza, uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, se non sorretto da una chiara e sostanziale giustificazione normativa.
  • L'onere di impugnazione immediata della lex specialis non sussiste quando la lesione non deriva da una clausola inequivocabilmente escludente, ma da un'interpretazione amministrativa successiva o formalistica che nega la valutabilità di titoli che il bando, letto correttamente, già ammette.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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