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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00970/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto, in espiazione di pena per rapina aggravata e detenzione di armi, aveva chiesto al tribunale di sorveglianza la concessione della detenzione domiciliare e di ulteriori misure/istanze connesse al trattamento esecutivo. Il tribunale dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e rigettava le altre domande, valorizzando i precedenti episodi di evasione durante una precedente detenzione domiciliare, una sanzione disciplinare intramuraria, la partecipazione alle attività trattamentali e ai servizi SERD, nonché la necessità di proseguire il trattamento intramurario per la brevità del tempo trascorso e per la mancanza di sufficienti garanzie di affidabilità e di revisione critica delle condotte pregresse. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 111 Cost., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse solo apparente e non avesse adeguatamente considerato la revisione critica avviata dal condannato, la sua confessione e il fatto che, pur a fronte di due episodi di evasione durante la detenzione domiciliare, non vi fosse stato un aggravamento della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale di sorveglianza avesse effettivamente esaminato gli elementi rilevanti in atti, motivando sulla persistenza di una carenza di affidabilità comportamentale e sull'assenza di una reale revisione critica delle condotte pregresse. Il motivo di ricorso è stato giudicato generico e apodittico, perché affermava l'avvio di un percorso di rivisitazione critica senza indicare elementi probatori concreti a sostegno. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità per censurare la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendone la natura apparente.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per la legittimità della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi di fatto rilevanti e del percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • È generico il motivo di ricorso che deduca l'esistenza di una revisione critica o di un percorso rieducativo senza indicare concreti elementi probatori idonei a dimostrarlo.
  • Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può valorizzare i precedenti comportamentali, le violazioni pregresse, le sanzioni disciplinari e il grado di affidabilità del detenuto nel valutare la persistenza o meno delle condizioni per il beneficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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