Sentenza n. 655/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1117 emessa in data 12 marzo 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a termine)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1117 del 12 marzo 2025. Tale sentenza aveva dichiarato il suo diritto, quale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficiare della somma di 500 euro prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante assegnazione della carta elettronica, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali. La sentenza non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come risultante dall'attestazione di cancelleria, e che era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2025; ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, in ragione della modesta entità della somma controversa e della conseguente natura meramente simbolica che avrebbe avuto una condanna, ritenuta iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del docente, da attribuire mediante carta elettronica.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione del passaggio in giudicato e della mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR lo ha richiamato insieme all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ritenendo soddisfatte le condizioni per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché, in rapporto alla modesta entità della somma dovuta, la penalità avrebbe avuto una funzione soltanto simbolica e sarebbe risultata iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e quest'ultima sia rimasta inadempiente.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione, l'importo concretamente applicabile avrebbe una funzione esclusivamente simbolica e la condanna risulterebbe iniqua.
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