Ordinanza n. 2969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. III, n. 744/2026, relativa alla mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della giustizia ha appellato l'ordinanza cautelare con la quale il TAR Lombardia aveva accolto la domanda cautelare proposta da un candidato non ammesso alle prove orali dell'esame di avvocato. Nel giudizio di primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, l'insufficienza del punteggio numerico attribuito all'elaborato quale motivazione del giudizio negativo e l'eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alla valutazione di altri elaborati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, per l'effetto, ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi dedotti, pur dovendo essere esaminati adeguatamente nella fase di merito, non presentano profili di sicura fondatezza alla luce della normativa vigente e della consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, anche considerando l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nelle procedure di esame. In particolare, non è stata ritenuta prima facie certa la fondatezza delle censure sull'insufficienza del punteggio numerico e sulla disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalenti le esigenze dell'Amministrazione, in considerazione dell'organizzazione del Ministero e della natura temporanea delle commissioni d'esame; l'appellato potrà ottenere adeguata tutela ove il gravame sia accolto nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Nelle procedure di esame caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, le censure relative all'insufficienza del punteggio numerico quale motivazione del giudizio negativo e alla disparità di trattamento tra elaborati non giustificano la concessione della tutela cautelare quando, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata, non evidenzino profili di sicura fondatezza.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze organizzative dell'Amministrazione e delle commissioni d'esame, soprattutto quando queste ultime hanno natura temporanea, possono prevalere sul pregiudizio prospettato dal candidato, qualora quest'ultimo possa ottenere adeguata tutela con la decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →