Cassazione Civile, Ordinanza n. 32939/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento al livello D2 del CCNL Federculture dal 28.12.2011, con conseguente pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda subordinata e condannato la società al pagamento delle differenze. La Corte d'appello, invece, ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale della lavoratrice per mancata notificazione alla controparte e, accogliendo l'appello principale della società, ha rigettato nel merito la domanda subordinata. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 436 e 156 c.p.c., sostenendo che la memoria contenente l'appello incidentale, pur non notificata, fosse stata comunque depositata telematicamente e avesse raggiunto lo scopo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e mancata ammissione delle istanze istruttorie, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non riproposte in secondo grado le prove già formulate in primo grado; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per la medesima ragione relativa alle prove. La società ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito del lavoro l'appello incidentale, se tempestivamente proposto ma non notificato alla controparte entro il termine previsto dall'art. 436 c.p.c., è improcedibile; il deposito telematico della memoria non sostituisce la notificazione, che resta adempimento autonomo e distinto. Ha inoltre escluso che i rinvii d'ufficio o l'art. 156, comma 3, c.p.c. possano sanare il vizio, perché si tratta di improcedibilità e non di nullità. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la censura reale riguardava l'interpretazione della memoria di costituzione in appello e non un omesso esame di fatto o una motivazione nulla; pertanto la doglianza avrebbe dovuto essere proposta come violazione dei canoni ermeneutici degli atti processuali ex artt. 1362 e ss. c.c., specificando i punti di contrasto con la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 436 c.p.c.
comma terzo, secondo periodo
nel rito del lavoro la memoria contenente appello incidentale deve essere notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza; la notificazione è adempimento autonomo rispetto al deposito e la sua omissione comporta improcedibilità dell'appello incidentale, rilevabile d'ufficio
art. 156 c.p.c.
il raggiungimento dello scopo non è invocabile per superare l'omessa notificazione dell'appello incidentale, poiché il principio opera in tema di nullità processuali e non di improcedibilità
art. 360 c.p.c.
i motivi formalmente rubricati come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza non erano coerenti con la reale censura, che atteneva all'interpretazione dell'atto processuale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
non vi era vizio di motivazione apparente o mancanza della motivazione, poiché la censura riguardava in realtà l'interpretazione della memoria di appello
art. 1362 c.c.
l'interpretazione degli atti processuali delle parti va compiuta con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e segg. c.c., valorizzando l'intenzione della parte che ha formato l'atto
art. 1362 e ss. c.c.
per interpretare una memoria processuale occorre dedurre e censurare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, non limitarsi a prospettare un diverso esito valutativo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
la soccombente è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'appello incidentale tempestivamente depositato ma non notificato alla controparte è improcedibile; la notifica della memoria contenente l'impugnazione incidentale è un adempimento distinto e necessario entro il termine legale.
- Il deposito telematico dell'atto non equivale, di per sé, alla notificazione richiesta dalla legge, né i rinvii d'ufficio del procedimento sanano l'omissione della notifica quando la controparte non abbia accettato il contraddittorio e la parte non abbia chiesto termine per provvedervi.
- L'omessa notificazione dell'appello incidentale non è un vizio sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., perché la norma sul raggiungimento dello scopo opera per le nullità processuali, non per l'improcedibilità.
- Quando la controversia riguarda il contenuto di un atto processuale di parte, la doglianza va formulata come violazione dei criteri legali di interpretazione degli atti ex artt. 1362 e ss. c.c.; non è sufficiente evocare l'omesso esame di un fatto decisivo o la nullità della sentenza se la reale critica concerne l'interpretazione dell'atto.
- La parte appellata che voglia ottenere in appello il riesame delle istanze istruttorie non accolte o non esaminate in primo grado deve riproporle in modo univoco; la mera riproduzione generica delle difese di primo grado non è sufficiente.
- In cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e utilizzare il corretto paradigma normativo corrispondente al vizio denunciato.
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