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Sentenza

Sentenza n. 2965/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto del Capo della Polizia del 26.10.2023 - bando ed allegati, in quanto direttamente e concretamente lesivo in relazione al richiamato allegato prot. 0040058 del 24.11.2023 (“Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici…”) pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 27 ottobre 2023 nella parte in cui richiama come applicabile ai candidati il DM 198/2003; 2) del provvedimento inidoneità del 12.12.2023; 3) del DM 198/2003 nella parte richiamata nel predetto provv. di inidoneità; 4) di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenziali a quelli indicati potenzialmente in grado di incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a proseguire nelle procedure selettive di concorso per essere ammessa al gruppo sportivo “Polizia di Stato - Fiamme Oro” con condanna della P.A. in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 marzo 2024: 1) di tutti gli atti già indicati ed impugnati nel ricorso introduttivo e della successiva 2) della graduatoria finale del concorso adottata con provvedimento n. 333-CONFO20232GRAD del 19.1.2024 del Direttore Centrale Dip. Pubblica Sicurezza, pubblicata in data 22.01.2024

Giustizia amministrativa202316899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e allegati del concorso per l'assunzione di atleti nelle Fiamme Oro, provvedimento di inidoneità psico-fisica, D.M. 198/2003 nella parte richiamata e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nuotatrice specialista nella disciplina della farfalla, ha impugnato il bando, il provvedimento di inidoneità e la graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 23 atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro. È stata esclusa per deficit del visus naturale correggibile con correzione superiore a una diottria per occhio, disturbo d'ansia e ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata, sulla base del D.M. 30 giugno 2003, n. 198. Ha dedotto che l'applicazione dei requisiti psico-fisici previsti per l'accesso ai ruoli ordinari della Polizia di Stato sarebbe illegittima e discriminatoria perché i vincitori sarebbero destinati allo svolgimento di attività sportive, non operative. Ha invocato la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 10 TFUE e della direttiva 2000/78/CE. Ha inoltre contestato in concreto la sussistenza del deficit visivo e del disturbo d'ansia, sostenendo che l'ipoacusia, corretta con protesi, non incidesse sulle prestazioni sportive e che l'esclusione le precludesse sia l'accesso alle Fiamme Oro sia alle competizioni paralimpiche. Con un secondo motivo ha dedotto violazione del D.M. 198/2003, manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto dei presupposti, discriminatorietà e sviamento, censurando l'esclusione senza ammissione alle prove e l'asserita irragionevolezza della diversa disciplina prevista per l'ipoacusia derivante da trauma acustico. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, sostenendo inoltre che alcuni posti rimasti vacanti in altre discipline avrebbero potuto essere assegnati al nuoto. Il Ministero ha sostenuto il carattere vincolato dell'applicazione del D.M. 198/2003, in forza del rinvio operato dal D.P.R. 393/2003, e ha evidenziato che gli atleti non più idonei alle Fiamme Oro possono essere destinati ai compiti ordinari del ruolo degli agenti e assistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che i requisiti psico-fisici per l'accesso ai servizi di polizia sono legittimi quando risultano collegati alle mansioni che il personale può essere chiamato a svolgere, comprese le funzioni operative eventualmente esercitate dopo la perdita dell'idoneità sportiva. La direttiva 2000/78/CE vieta le discriminazioni, ma consente di richiedere caratteristiche psico-fisiche che costituiscano requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Nel caso concreto, il bando richiamava il D.P.R. 393/2003, il cui art. 6 rinvia alle disposizioni sulle modalità di accertamento e sulle cause di esclusione previste per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti; tali disposizioni sono contenute nel D.M. 198/2003. Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione fosse vincolata alla lex specialis e non potesse disapplicarla o valutarne discrezionalmente l'applicazione. L'istruttoria ha inoltre evidenziato che, dal 2009, circa 400 atleti sono stati destinati ad altri compiti di istituto dopo la perdita dell'idoneità alle Fiamme Oro e che gli ex atleti possono essere impiegati in uffici e reparti nei quali svolgono le funzioni, anche operative, proprie degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Ne consegue la legittimità della verifica dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 198/2003, anche se l'attività iniziale è sportiva. Il TAR non ha esaminato mediante verificazione le contestazioni relative al visus e al disturbo d'ansia, ritenendo decisiva e comunque ostativa l'ipoacusia, pacificamente ammessa dalla ricorrente e rilevante secondo il bando. Le deduzioni sulla preclusione alle discipline paralimpiche sono state ritenute non provate. È stata respinta anche la censura relativa ai posti vacanti, non risultando fondata la domanda principale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità e discriminazione; il giudice non ha ritenuto fondate le relative contestazioni.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso agli uffici pubblici; la previsione dei requisiti psico-fisici è stata ritenuta legittima in rapporto alle funzioni del ruolo.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, ... sugli handicap ...

    Costituisce il fondamento unionale del divieto di discriminazione, compatibile con requisiti psico-fisici essenziali e determinanti per specifiche funzioni operative.

  • art. 1 direttiva 2000/78/CE

    La direttiva istituisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

  • art. 2, par. 2, direttiva 2000/78/CE

    Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio ... le persone portatrici di un particolare handicap ... a meno che ... siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati ... siano appropriati e necessari.

    Una disciplina apparentemente neutra non è discriminatoria se giustificata da una finalità legittima e da mezzi appropriati e necessari.

  • art. 4, par. 1, direttiva 2000/78/CE

    ... tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

    È consentita una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla disabilità quando essa costituisce requisito essenziale e determinante per l'attività e la misura è proporzionata.

  • considerando n. 18 direttiva 2000/78/CE

    La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    Il divieto di discriminazione non impedisce di salvaguardare il carattere operativo dei servizi di polizia mediante requisiti necessari per l'insieme delle funzioni esercitabili.

  • art. 6 d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393

    a) le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati; b) le modalità di esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

    Il regolamento sui gruppi sportivi rinvia, per accertamenti ed esclusioni, alle disposizioni delle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393

    Gli atleti che perdono l’idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» ... sono destinati ... ad altri compiti di istituto ... fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia.

    La possibilità di destinazione degli atleti a compiti ordinari di istituto giustifica la verifica preventiva dei requisiti di idoneità al servizio di polizia.

  • D.M. 30 giugno 2003, n. 198

    Disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e degli appartenenti a tali ruoli; il bando ne imponeva l'applicazione.

  • art. 5 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti

    Richiamato per individuare le funzioni, anche operative, che possono essere svolte dagli ex appartenenti ai gruppi sportivi destinati ai servizi ordinari.

  • artt. 24 e 25 l. 1 aprile 1981, n. 121

    Individuano le funzioni della Polizia di Stato e prevedono la disciplina dei requisiti psico-fisici e attitudinali del personale che esplica funzioni di polizia.

Massime di principio

  • Nei concorsi per l'accesso a ruoli della Polizia di Stato, i requisiti psico-fisici possono essere richiesti quando siano funzionali alle mansioni operative che il personale è chiamato a svolgere, anche se il reclutamento avviene per specifiche attività sportive.
  • Il divieto unionale di discriminazione per disabilità non impedisce l'imposizione di requisiti psico-fisici che costituiscano requisiti essenziali e determinanti per l'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito sia appropriato, necessario e proporzionato.
  • Quando il regolamento di un concorso per l'assunzione di atleti rinvia alle disposizioni che disciplinano gli accertamenti e le esclusioni per l'accesso al ruolo ordinario degli agenti e assistenti, l'amministrazione è vincolata all'applicazione della disciplina richiamata dalla lex specialis.
  • La possibilità di destinare gli atleti che perdano l'idoneità sportiva ai compiti ordinari del ruolo di appartenenza costituisce una ragione sufficiente per verificare già in sede concorsuale il possesso dei requisiti di idoneità al servizio di polizia.
  • Il giudice può limitare l'istruttoria alla legittimità generale del requisito di idoneità quando una causa di esclusione non contestata o comunque non superabile secondo il bando sarebbe da sola sufficiente a impedire l'ammissione del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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