Cassazione Penale, Ordinanza n. 35078/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per una occupazione ritenuta illecita e ne contestava: 1) la motivazione della decisione di merito, deducendo travisamento della prova; 2) la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., sotto il profilo della motivazione apparente; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici, perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, e quindi privi di specifica correlazione con le ragioni della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva motivato in modo congruo e non illogico l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando la durata dell'occupazione e richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Il quarto motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche esente da illogicità e non richiedendo il giudice di merito di dar conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, compiuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stata esclusa in ragione della durata dell'occupazione.
art. 133 c.p.
È il parametro per valutare tenuità del fatto e, più in generale, la gravità della condotta e il bisogno di pena; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza necessariamente esaminarli tutti.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e può fondarsi solo sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già formulate e disattese in appello.
- La deduzione di motivazione apparente o di travisamento della prova deve essere supportata da argomentazioni specifiche e correlate alle rationes decidendi della decisione impugnata; in difetto, la censura è generica.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, da compiersi secondo i criteri dell'art. 133 c.p., potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento decisivo e non essendo tenuto a esaminare tutti i parametri possibili.
- Il giudizio sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per illogicità o mancanza di motivazione effettiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto degli elementi ritenuti rilevanti o decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
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