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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08569/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo dei supplementi di un trattamento pensionistico spettante a un lavoratore dello spettacolo, in particolare della quota B, da determinarsi per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993. Il giudice di merito aveva ritenuto che, per la quota B, non operasse più il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, perché superato dai nuovi criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente affermato l’abrogazione del massimale pensionabile. Il resistente ha replicato eccependo il giudicato interno sul capo relativo al numero di contributi giornalieri conteggiati per la quota B e, nel merito, sostenendo l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione seguita dalla Cassazione rispetto alla legge delega.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha escluso preliminarmente la formazione di un giudicato interno sul punto contestato, affermando che l’impugnazione investiva il nucleo della statuizione relativa alla quantificazione della quota B e che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni di diritto, ma sull’unità minima di decisione fatto/norma/effetto. Nel merito ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, secondo cui per la determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, e tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Ha inoltre respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla non necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile

    continua ad applicarsi alla determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo e non risulta abrogato dai successivi interventi normativi.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non determina l’abrogazione del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente.

  • art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992

    definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente confermata in via transitoria.

  • art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992

    definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.

  • art. 2, comma 22, lett. a, L. n. 335/1995

    richiamato in relazione all’eccezione di illegittimità costituzionale, ma ritenuto non incompatibile con l’interpretazione accolta.

  • art. 38 Cost.

    la tutela previdenziale deve essere adeguata e proporzionata, ma non richiede una necessaria corrispondenza matematica tra contributi versati e prestazioni erogate.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto contenute nella motivazione, ma sull’unità minima di decisione costituita dal nesso fatto-norma-effetto; se l’impugnazione investe uno degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell’impugnazione.
  • Nella disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la quota B del trattamento pensionistico resta soggetta al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, quando tale limite non risulti espressamente abrogato né incompatibile con la disciplina successiva.
  • L’interpretazione delle norme previdenziali deve tenere conto della coerenza sistematica dell’ordinamento e della finalità di composizione degli interessi costituzionalmente rilevanti, potendo essere mantenuti limiti al calcolo della prestazione anche in presenza di un sistema contributivo più favorevole rispetto a quello generale.
  • In materia previdenziale non è costituzionalmente necessaria una corrispondenza piena e matematica tra contributi versati e prestazioni erogate, purché sia assicurata una ragionevole proporzionalità e non sia compromessa la funzione dell’art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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