Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14697/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di vendita di un immobile ad uso abitativo. Nel preliminare era prevista una penale a carico del promittente venditore nel caso di mancata liberazione del bene dall'ipoteca volontaria gravante sullo stesso entro la data fissata per il definitivo. A seguito dell'inadempimento, la promissaria acquirente otteneva un decreto ingiuntivo per euro 50.000,00. Il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della somma ridotta di euro 35.000,00. La Corte d'appello rigettava l'appello proposto dal soccombente. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi, ma la Corte non li esaminava nel merito perché rilevava in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma aveva depositato nei termini una copia notificata della sentenza di primo grado e non quella della sentenza d'appello effettivamente impugnata; la copia notificata corretta non risultava tempestivamente depositata né dal ricorrente né dai controricorrenti, e il successivo deposito non era idoneo a sanare il vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stata tempestivamente depositata la copia notificata della sentenza d'appello effettivamente impugnata, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha escluso che il deposito successivo potesse sanare l'omissione e ha rilevato anche che, in ogni caso, il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello, sicché il termine breve non poteva dirsi rispettato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    L'istanza di decisione consente solo di chiedere la definizione della causa e non può contenere elementi estranei allo scopo; nel procedimento accelerato la Corte può rilevare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    termine per il deposito della copia notificata della decisione impugnata

    La mancata produzione tempestiva della sentenza notificata, o della relata/attestazione di conformità nei casi pertinenti, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    non sanabile con produzione successiva

    Il deposito successivo della documentazione relativa alla notifica non sana il difetto quando il relativo deposito era richiesto a pena di improcedibilità entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    termine di costituzione del controricorrente

    La mancata produzione da parte del ricorrente può essere neutralizzata solo se la documentazione risulta nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nei termini.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    somma ulteriore ... e somma ... in favore della Cassa delle Ammende

    In presenza di definizione del ricorso come improcedibile nel procedimento accelerato, la Corte condanna il ricorrente al pagamento di ulteriori somme equitativamente determinate e, ai sensi del comma 4, a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, grava su di lui l'onere di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza o la documentazione equivalente richiesta dalla legge; il mancato adempimento determina improcedibilità.
  • Il deposito successivo della relata di notificazione o della copia notificata non sana l'omissione quando la produzione era richiesta entro il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.
  • L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata è compatibile con l'art. 6 CEDU, poiché risponde alla finalità pubblicistica di assicurare il controllo della tempestività dell'impugnazione e il rapido svolgimento del giudizio di cassazione.
  • Ai fini del controllo di tempestività, la Corte può dichiarare improcedibile il ricorso anche quando il documento idoneo a provare la notifica non risulti nel fascicolo né sia stato depositato dal ricorrente nei termini, salvo che sia stato prodotto tempestivamente dal controricorrente o sia acquisito nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.