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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22804 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - Riduzione giudiziale del credito portato dal ruolo - Necessità di formazione di un nuovo ruolo - Esclusione - Necessità, ai fini della iscrizione di ipoteca della notifica di nuova cartella - Esclusione - Comunicazione di sgravio - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita dopo il mancato pagamento di una cartella notificata nel 2000. L'importo della cartella era stato successivamente ridotto, con sentenza tributaria definitiva, in seguito all'accoglimento parziale del ricorso contro l'avviso di accertamento ILOR e IRPEG. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima l'ipoteca perché, dopo lo sgravio parziale, non era stata notificata una nuova cartella con l'importo rettificato. Il concessionario e l'Agenzia delle Entrate hanno contestato tale requisito, sostenendo che non fosse necessaria né una nuova iscrizione a ruolo né una nuova cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. In caso di riduzione giudiziale del credito iscritto a ruolo, la sentenza definitiva vincola sia l'Amministrazione finanziaria sia il concessionario, che deve adeguare autonomamente l'importo richiesto. Non è necessario formare un nuovo ruolo, né notificare una nuova cartella di pagamento. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria è sufficiente la precedente notifica della cartella, accompagnata dalla comunicazione dello sgravio parziale, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dagli artt. 77, comma 1, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabili ratione temporis. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 1

    La norma disciplina l'iscrizione di ipoteca e, nel testo applicabile ratione temporis, richiede il decorso del termine previsto dopo la notifica della cartella, senza imporre una nuova cartella quando il credito sia stato successivamente ridotto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 1

    La precedente notifica della cartella è sufficiente a rendere edotto il contribuente del possibile avvio della riscossione coattiva, anche per l'importo ridotto comunicato successivamente mediante sgravio.

  • d.lgs. n. 112 del 1999, art. 26

    La disposizione è stata richiamata nel motivo dell'Agenzia delle Entrate relativo alla gestione dello sgravio e agli adempimenti del concessionario; la Corte ha escluso che da essa derivi l'obbligo di una nuova iscrizione a ruolo o di una nuova cartella.

  • legge n. 241 del 1990, art. 1

    Richiamata dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso incidentale, senza che la decisione le attribuisca un ruolo autonomo determinante rispetto alla questione della necessità di una nuova cartella.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ricorda che, quando il dispositivo della decisione è corretto, può correggere o integrare la motivazione giuridica senza necessità di rinvio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria definitiva riduce, ma non annulla integralmente, un credito già iscritto a ruolo, non è normalmente necessario formare un nuovo ruolo.
  • Il concessionario della riscossione deve adeguare l'importo richiesto alla riduzione risultante dalla sentenza, anche senza una nuova cartella di pagamento.
  • Per procedere all'iscrizione ipotecaria può essere sufficiente la cartella originaria, se il contribuente è stato informato dello sgravio parziale e del nuovo importo mediante apposita comunicazione.
  • La riduzione dell'importo dovuto non equivale alla cancellazione integrale del debito: in caso di annullamento totale possono invece rendersi necessari ulteriori adempimenti, inclusa la formazione di un nuovo ruolo per eventuali somme ancora dovute.
  • La verifica concreta deve concentrarsi sulla validità della notifica della cartella originaria, sulla comunicazione dello sgravio, sull'esatta quantificazione del residuo e sul decorso dei termini dilatori previsti dalla legge.

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