L.R. Puglia 59/2017
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorsefaunistico-ambientali e per il prelievo venatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 59/2017 disciplina protezione della fauna selvatica omeoterma, programmazione faunistico-ambientale e caccia programmata. Definisce specie particolarmente protette, funzioni amministrative regionali, pianificazione e contenimento faunistico, con applicazione nel territorio pugliese e nel rispetto di direttive UE e della legge statale 157/1992.
Tutela della fauna selvatica e disciplina del prelievo venatorio in Puglia
Tutela della fauna selvatica e disciplina del prelievo venatorio in Puglia
La legge regionale della Puglia n. 59 del 20 dicembre 2017 stabilisce il quadro di protezione della fauna selvatica omeoterma e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali nel territorio regionale. La disciplina è adottata in attuazione della normativa statale e unionale richiamata nel testo, con l’obiettivo di conciliare conservazione ambientale, gestione faunistico-venatoria e attività agricole.
Finalità generali
La legge persegue una gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali, nel rispetto delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le finalità principali sono:
- proteggere la fauna selvatica su tutto il territorio regionale, anche attraverso zone di protezione lungo le rotte migratorie e nelle aree idonee alla sosta e all’incremento naturale delle specie avifaunistiche;
- programmare l’uso razionale del territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
- regolare l’esercizio venatorio in modo compatibile con la conservazione del patrimonio faunistico e con le produzioni agricole;
- salvaguardare l’attività agricola tramite regolazione della caccia e controllo della fauna;
- creare, migliorare o ripristinare ambienti di interesse naturalistico, con attenzione alle zone umide;
- mantenere o adeguare le popolazioni faunistiche ai livelli richiesti dalle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche, culturali, economiche e ricreative, senza deteriorare lo stato di conservazione di uccelli e habitat;
- promuovere studi e indagini faunistico-ambientali;
- valorizzare gli aspetti ricreativi, culturali e turistici collegati alla caccia e all’allevamento amatoriale;
- assicurare vigilanza contro l’inquinamento di acque, aria e suolo, per ridurre fattori di squilibrio ambientale. La Regione comunica inoltre allo Stato le informazioni richieste sulla protezione, gestione e utilizzazione delle specie di uccelli disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE, secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata.
Oggetto della tutela e regime di caccia
Il patrimonio faunistico costituito da mammiferi e uccelli in stato di naturale libertà, comprese uova e nidi, è qualificato come bene ambientale e tutelato nell’interesse internazionale, nazionale e regionale. La legge individua specie particolarmente protette, anche ai fini sanzionatori, tra mammiferi e uccelli elencati nel testo, oltre alle ulteriori specie indicate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come minacciate di estinzione. Non si applicano talune disposizioni alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole. Il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata e l’esercizio venatorio è consentito solo secondo le modalità e i limiti fissati dalla legge. È inoltre previsto che il controllo delle popolazioni di uccelli negli aeroporti, per ragioni di sicurezza aerea, sia affidato al Ministero dei trasporti.
Riparto delle funzioni amministrative e organizzazione
La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento per la pianificazione faunistico-venatoria, oltre alle funzioni di controllo e a quelle sostitutive nelle materie disciplinate. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e protezione della fauna, inclusi vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni amministrative, spettano alla Regione, che può istituire appositi uffici e strutture tecnico-faunistiche territoriali. Per l’esercizio di tali attività la Regione può avvalersi delle province, della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia mediante avvalimento e convenzione. Le funzioni di vigilanza sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di vigilanza regionale.
Ambito territoriale e limiti di applicazione
La disciplina ha efficacia nel solo territorio della Regione Puglia e si riferisce alla gestione della fauna selvatica e al prelievo venatorio in tale ambito. Il testo richiama espressamente la tutela delle specie di uccelli di cui alla direttiva 2009/147/CE e l’attenzione alle misure di conservazione previste dal diritto unionale e dalla normativa statale richiamata.
Attualità della disciplina
La legge risulta formalmente vigente e contiene la disciplina quadro regionale in materia di caccia, protezione faunistica e programmazione faunistico-ambientale. Dalla porzione di testo fornita non emergono termini di applicazione limitati o una scadenza generale della legge.
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