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Legge

L.R. Puglia 65/2017

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)

Normativa regionaleL.R. Puglia 65/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 9/2017 su autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Ridefinisce l’elenco delle strutture soggette ad autorizzazione, chiarisce l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e disciplina gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie, con regime transitorio per l’adeguamento ai requisiti regionali.

Modifiche alla disciplina regionale dell’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Modifiche alla disciplina regionale sulle autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie

La legge regionale del 22 dicembre 2017, n. 65 interviene sulla l.r. 2 maggio 2017, n. 9, che regola autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia. Il provvedimento aggiorna l’ambito delle strutture soggette a titolo autorizzatorio e introduce chiarimenti procedimentali, soprattutto per gli studi professionali sanitari.

Interventi procedimentali e garanzie partecipative

Viene precisato che, nei procedimenti per autorizzazioni e accreditamenti, in presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza deve essere data comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990. La garanzia è richiamata sia per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento sia per l’autorizzazione alla realizzazione, rafforzando il contraddittorio endoprocedimentale prima del diniego.

Strutture soggette ad autorizzazione alla realizzazione

La disciplina viene riscritta individuando in modo ampio le strutture per le quali è necessaria l’autorizzazione alla realizzazione. Rientrano tra queste:

  • strutture di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
  • strutture territoriali residenziali e semiresidenziali, tra cui ospedali di comunità, riabilitazione per stati vegetativi o di minima coscienza, hospice, strutture per anziani non autosufficienti e per persone con demenza, per disabilità fisiche/psichiche/sensoriali, per disturbi psichiatrici, per dipendenze patologiche e per assistenza ad assistiti con AIDS conclamata e patologie correlate invalidanti;
  • stabilimenti termali;
  • centri di procreazione medicalmente assistita;
  • consultori familiari;
  • strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica individuate da apposito provvedimento della Giunta regionale;
  • strutture per diagnostica per immagini con grandi macchine, radioterapia, medicina nucleare in vivo, dialisi, terapia iperbarica;
  • attività specialistica ambulatoriale medica, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini senza grandi macchine, fisiokinesiterapia e altre strutture di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.

Sono inoltre assoggettati ad autorizzazione alla realizzazione gli ampliamenti di strutture già autorizzate, le trasformazioni, il cambio d’uso di edifici destinati a nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, l’adattamento di strutture esistenti con diversa utilizzazione e il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

Strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio

Sono soggette ad autorizzazione all’esercizio:

  • le strutture per cui è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione;
  • gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie quando siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia oppure procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino rischi per la sicurezza del paziente, secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e in coerenza con l’Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016.

Per questi studi la Regione deve definire con regolamento i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio.

Regime per gli studi professionali e controlli ASL

Per gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione, la legge stabilisce che:

  • devono avere spazi e attrezzature proporzionati all’attività svolta e al personale operante;
  • non devono configurare attività rientranti tra quelle complesse indicate per gli studi soggetti ad autorizzazione;
  • resta fermo l’obbligo di comunicare l’apertura dello studio all’ASL competente, con planimetria, elenco delle attrezzature e dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto;
  • per gli esercenti professioni sanitarie il titolo deve provenire da corsi o scuole riconosciuti dal Ministero della salute;
  • il servizio di igiene pubblica dell’ASL rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla comunicazione;
  • l’ASL svolge vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.

È inoltre previsto che, fino all’approvazione del regolamento regionale sui requisiti minimi, per l’autorizzazione degli studi odontoiatrici si faccia riferimento ai requisiti minimi dell’Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016.

Regime transitorio per gli studi complessi

Nelle more del provvedimento di Giunta che individua le prestazioni complesse, i titolari degli studi interessati devono dichiarare per iscritto, sulla base di una valutazione personale e discrezionale, se effettuano o non effettuano prestazioni di chirurgia o procedure diagnostiche/terapeutiche di particolare complessità o rischio.

Dopo l’adozione del provvedimento di Giunta e nei termini da esso stabiliti, gli studi che risultino attrezzati per tali procedure e che operino con il solo nulla osta ASL dovranno presentare domanda di autorizzazione all’esercizio secondo i nuovi requisiti.

Oneri economici e rapporti con gli accordi nazionali

Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie sono tenuti al pagamento della tassa governativa prevista dalla normativa statale richiamata e recepita dalla legge regionale tributaria. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta si applicano invece le norme degli accordi collettivi nazionali.

Aggiornamento della disciplina sui controlli autorizzativi

La legge modifica anche il rinvio contenuto nella disciplina generale dell’art. 7 della l.r. 9/2017, eliminando un riferimento specifico a una sottocategoria di strutture. Nel complesso, il provvedimento coordina il sistema regionale di autorizzazione con una più puntuale individuazione delle strutture e con maggiori tutele procedimentali e di vigilanza.

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