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Legge

L.R. Puglia 50/2017

Modifiche all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)

Normativa regionaleL.R. Puglia 50/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia 16 dicembre 2017, n. 50 modifica l’art. 7 della l.r. 1/2011 estendendo le regole del titolo II anche ad agenzie, enti strumentali, aziende ed enti del SSR e alle società interamente partecipate. Esclude però, in deroga, la riduzione dei compensi per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del SSR. Vigente dal giorno della pubblicazione.

Estensione della disciplina su produttività e contenimento costi agli enti regionali pugliesi e deroga per i vertici del SSR

Modifiche alla disciplina regionale su produttività e contenimento dei costi

La legge regionale della Puglia n. 50 del 2017 interviene in modo puntuale sull’articolo 7 della legge regionale n. 1/2011, che disciplina l’ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e il contenimento dei costi degli apparati amministrativi. Il provvedimento amplia l’ambito soggettivo di applicazione delle regole del titolo II e introduce una specifica deroga per alcune figure apicali del Servizio sanitario regionale.

Ambito di applicazione delle disposizioni del titolo II

La disciplina contenuta nel titolo II della legge regionale n. 1/2011 si applica non solo alla Regione Puglia, ma anche a soggetti ad essa collegati. In particolare, il testo risultante estende l’applicazione:

  • alle agenzie regionali;
  • agli enti strumentali della Regione;
  • alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Alle medesime disposizioni devono adeguarsi anche le società interamente partecipate dalla Regione Puglia.

Deroga per i compensi dei vertici del Servizio sanitario regionale

La legge introduce un comma aggiuntivo che esclude, in deroga alla regola generale, l’applicazione della riduzione dei compensi prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nei confronti di:

  • direttori generali;
  • direttori amministrativi;
  • direttori sanitari.

La deroga riguarda le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e incide solo su tale specifica riduzione dei compensi.

Decorrenza ed efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Non risultano previsti regimi transitori o limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto alla vigenza ordinaria della norma.

Rilievo pratico

L’intervento ha natura essenzialmente organizzativa e di coordinamento: rende omogenea l’applicazione delle misure di contenimento della spesa a una platea più ampia di enti regionali, ma salva espressamente i compensi di alcune figure dirigenziali del SSR dalla riduzione statale richiamata.

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