Sentenza n. 15720/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione della non ammissione alla classe successiva; - della deliberazione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale del -OMISSIS-; - del relativo verbale, nella parte concernente il minore; - dei voti finali di comportamento ed educazione civica e, nei limiti dell'interesse, delle valutazioni finali di italiano, matematica e fisica; - degli eventuali atti disciplinari presupposti, ove autonomamente lesivi; - dei criteri di valutazione e di non ammissione, ove interpretati e applicati nel senso risultante dagli atti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorrer possa, i giudizi finali, le griglie valutative, le determinazioni del Consiglio di classe, gli atti istruttori e valutativi posti a fondamento della non ammissione, nonché ogni ulteriore atto interno o esterno richiamati nei provvedimenti impugnati; nonché per l'accertamento del diritto/interesse dell'alunno a essere valutato nel rispetto della normativa in materia di bisogni educativi speciali, del quadro BES documentato, del Piano Didattico Personalizzato prot. n.-OMISSIS-, dei criteri personalizzati ivi individuati e dei criteri interni di valutazione dell'Istituto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio di classe e comunicazione di non ammissione dello studente alla classe successiva, con le valutazioni finali e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dello studente minorenne hanno impugnato la non ammissione alla classe successiva, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto o interesse dell'alunno a una valutazione conforme alla disciplina sui bisogni educativi speciali, al quadro BES documentato, al Piano Didattico Personalizzato e ai criteri personalizzati e interni di valutazione. Hanno inoltre chiesto in via cautelare l'ammissione con riserva alle prove di recupero di settembre 2026. Il testo non riporta ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in conformità alla dichiarazione resa dai ricorrenti: dopo essere stato ammesso con riserva in esecuzione del decreto cautelare monocratico del 20 agosto 2026, lo studente aveva sostenuto le prove di recupero con esito negativo e i genitori avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che – conformemente alla richiesta di parte ricorrente - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione; qui tale carenza è stata dichiarata dai ricorrenti dopo l'esito negativo delle prove di recupero.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione in relazione agli sviluppi intervenuti nella vicenda.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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