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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21312/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni e la confisca di una polizza assicurativa di 27.420 euro. I motivi di ricorso: (1) contestazione dell'esistenza delle condizioni per dichiarare la sua pericolosità sociale (sia generica ai sensi dell'art.1 lett. b che qualificata ai sensi dell'art.4 lett. c d.lgs. 159/2011), con la tesi che la valutazione si sarebbe imperniata indebitamente sui precedenti penali; (2) violazione dell'art.28 d.lgs. 159/2011 rispetto alla confisca, sostenendo che la provvista della polizza derivava da proventi leciti (in particolare la rivendita di attrezzature societarie nel 2016 per oltre 47.000 euro, acquistate con mutuo) e non poteva essere considerata di origine illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi improponibili o manifestamente infondati. Ha confermato la legittimità della dichiarazione di pericolosità sociale sulla base di una serie di condanne per traffico di stupefacenti (anche in forma associata) e della progressiva ascesa a ruolo di rilievo nel traffico intercontinentale di cocaina. Ha altresì condiviso la confisca della polizza da 27.420 euro ritenendo operativa la presunzione relativa di illecita accumulazione: mancanza di redditi dichiarati compatibili, utilizzo di parte del mutuo in contanti per finalità non spiegate, assenza di prova di disponibilità di redditi leciti sia personali sia societari. Perciò la misura patrimoniale è stata ritenuta adeguatamente motivata e proporzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b; art. 4, lett. c; art. 28; art. 10, comma 3

    Art.1 lett. b e art.4 lett. c sono stati interpretati come idonei a fondare la declaratoria di pericolosità sociale quando emergono precedenti e una continuità di attività delittuosa; art.28 è stato applicato per giustificare la confisca in presenza della presunzione relativa di illecita accumulazione; art.10 comma 3 è stato richiamato per escludere la possibilità, in sede di Cassazione, di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito già compiute dal giudice della prevenzione

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 74; art. 80

    Le sentenze di condanna per reati richiamati (art.73 e art.74) costituiscono il nucleo fattuale su cui i giudici della prevenzione hanno costruito la valutazione della pericolosità e della continuità dell'attività criminosa

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5 n. 33038 del 08/06/2017; Sez. 6 n. 21347 del 10/04/2018

    La Corte ha richiamato il principio per cui la presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche quando l'acquisto è avvenuto tramite credito bancario, posto che il finanziamento comporta oneri che richiedono prova di risorse lecite per essere sostenuti

Massime di principio

  • La sussistenza di precedenti penali ripetuti e coerenti con un'attività criminale continuativa può legittimare la declaratoria di pericolosità sociale anche se l'atto di prevenzione appare in parte basato sui precedenti stessi; il giudice della prevenzione deve però motivare la connessione e la continuità.
  • In tema di misure patrimoniali, quando vi è sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio o atti di disposizione (prelievi in contanti, vendite di beni, ecc.), opera una presunzione relativa di illecita accumulazione a carico del soggetto, salvo che questi dia prova della legittimità della provenienza.
  • L'utilizzo di finanziamenti bancari per acquistare beni non esclude la confisca se il beneficiario non prova la disponibilità di redditi leciti idonei a sostenere il costo del finanziamento (onere probatorio a carico del prevenuto).
  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità sul decreto di prevenzione, non può sindacare nuovamente valutazioni di merito e ricostruzioni fattuali largamente motivate: l'impugnazione è ammissibile principalmente per vizi di diritto o per motivazioni manifestamente erronee.
  • Elementi come tenore di vita, abitudini di frequentazione, ruolo acquisito nell'ambito di una attività delittuosa e condotte successive possono essere considerati dal giudice della prevenzione nella valutazione globale della pericolosità e della sproporzione patrimoniale.

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