Sentenza n. 2049/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza della sentenza n. 512/2024, pubblicata il 14.03.2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 5957/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente ufficio del Tribunale di Torre Annunziata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro n. 512/2024, recante il riconoscimento di spettanze economiche
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 512/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nel termine indicato e munita della relativa certificazione di passaggio in giudicato. Il titolo giudiziale riconosceva alla ricorrente spettanze economiche, rimaste non pagate dall’Amministrazione. Sono stati dedotti e documentati i presupposti per l’ottemperanza, tra cui la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, il suo passaggio in giudicato era attestato dalla cancelleria e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, fermo restando che, in caso di mancato adempimento, la parte interessata dovrà attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario dotato di idonea competenza tecnica. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato la liquidazione del compenso del commissario, il termine per la presentazione della parcella e le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ai sensi dell’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, adottare le misure conseguenti all’inottemperanza, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato quale ulteriore base normativa per la liquidazione dell’indennità relativa all’utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine previsto; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario può essere accolto quando il titolo sia divenuto definitivo, tale definitività sia documentalmente attestata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo entro un termine predeterminato e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- L’incarico conferito al commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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