Sentenza del 05/04/2022 n. 10878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IVA e IRAP per il 2004, fondati su presunte fatturazioni indebite relative a premi sul latte (operazioni ritenute inesistenti). In sede di verifica fiscale del 15/3/2007 il p.v.c. venne redatto e consegnato a M.L., che al momento non rivestiva la qualità di socio né di amministratore e non risultò prodotta delega scritta; i ricorrenti deducono quindi la nullità o illegittimità del procedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (D.P.R. 600/1973, art.63 e norme connesse), nonché l'omessa verifica da parte dell'Amministrazione dell'identità dell'effettivo rappresentante sociale presso il registro delle imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate fosse tenuta a consultare il registro delle imprese per verificare l'identità del legale rappresentante della società semplice agricola prima di eseguire la verifica e consegnare il p.v.c.; la verifica essendo stata effettuata e il p.v.c. consegnato a persona priva di status e senza delega scritta ha leso il diritto di difesa e il contraddittorio. Perciò la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., il ricorso dei contribuenti è stato accolto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63
Stabilisce che il contribuente può farsi rappresentare solo da procuratore generale o speciale per iscritto (salvo alcune ipotesi di parentela); l'assenza di delega scritta rende invalida la rappresentanza in sede di verifica e consegna del p.v.c.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
"Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione"
Richiama i principi di buona amministrazione, parità delle armi e diritto di difesa applicabili anche al procedimento tributario; una verifica svolta senza assicurare il contraddittorio viola tale principio.
L. n. 212 del 2000, art. 6
Richiama il diritto di difesa nel procedimento tributario; la Corte ha richiamato la L. 212/2000 per enfatizzare la necessità del contraddittorio e del rispetto delle garanzie difensive.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, commi 2, 3 e 8
"In caso di variazione... il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione..."; "per i soggetti diversi dalle persone fisiche... deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza"; "I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese... possono assolvere gli obblighi ...presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate..."
Poiché la società semplice agricola poteva adempiere agli obblighi di comunicazione anche tramite Registro delle Imprese, l'Agenzia era tenuta a consultare il Registro per accertare l'attuale rappresentanza sociale prima di procedere alla verifica o consegna del p.v.c.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, comma 1
Conferma che le società semplici sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese; da ciò deriva l'obbligo per l'Amministrazione di consultare il registro per accertare i dati rappresentativi.
Codice Civile, art. 2266
Riferimento alla rappresentanza e amministrazione delle società: la Corte osserva che la sola presenza nei registri non esonera l'Amministrazione dall'accertare l'identità del rappresentante effettivo al momento della verifica.
Codice Civile, art. 2257
Norma richiamata nella censura relativa alla prova e alla correttezza formale degli atti, valutata nel contesto delle garanzie procedurali.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
Fondamento delle impugnazioni per motivi di violazione di legge e vizio di motivazione (motivi di cassazione citati dai ricorrenti).
Codice di Procedura Civile, art. 384 c.p.c., comma 2
Autorizza la Corte di Cassazione, una volta cassata la decisione, a decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui consentito e utilizzato per accogliere il ricorso.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato in relazione alle deduzioni sull'onere della prova e sulla sua ripartizione; la Corte ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo l'accoglimento del vizio procedurale.
Massime di principio
- Quando la legge consente a un soggetto obbligato di adempiere agli obblighi dichiarativi attraverso il Registro delle Imprese (es. società semplici iscritte in sezione speciale), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di consultare il registro per verificare l'identità e lo status del legale rappresentante prima di effettuare la verifica e consegnare il p.v.c.
- La consegna del processo verbale e lo svolgimento di una verifica nei confronti di persona priva di status rappresentativo e senza delega scritta integra una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità o illegittimità dell'atto procedimentale impugnato.
- La mera circostanza che successivamente la società risulti ancora a nome di taluni soggetti o che la carica sia indicata in precedenti comunicazioni non esime l'Amministrazione dall'onere di verifica formale dell'attualità della rappresentanza al momento dell'accertamento.
- Il vizio procedurale relativo alla legittimazione della persona che ha ricevuto il p.v.c. non è automaticamente sanato dalla proposizione del ricorso se il difetto riguarda l'irregolarità del contraddittorio in fase di accertamento.
- Se il vizio è decisivo e non richiede ulteriori indagini di fatto, la Corte di Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., con possibile compensazione delle spese per la complessità e novità della questione.
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