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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33512/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione di IVA, IRAP, IRPEF e addizionali, fondato sull'applicazione dello studio di settore UG75U e sull'assunto di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado; la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo non fornita prova idonea a contrastare le risultanze dello studio di settore. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo articolato in più censure, la violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c. per asserita carenza assoluta di motivazione della sentenza d'appello, nonché, in subordine, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 62-bis del d.l. 33/1993, lamentando che i giudici regionali non avessero esplicitato le ragioni del convincimento né valutato la dedotta condizione di non normale svolgimento dell'attività nell'anno 2009, con conseguente riduzione della capacità lavorativa e inidoneità dello studio di settore applicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente inammissibile. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, osservando che la CTR aveva richiamato le ragioni della decisione di primo grado, condividendole e facendo anche riferimento a un precedente di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di studi di settore. Ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa alla pretesa mancata considerazione della non normale attività, perché generica e priva di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre che diretta a ottenere una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state ricondotte rispettivamente a violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente e vizio motivazionale; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È stato invocato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare omissione di pronuncia o mancata valutazione delle censure di appello; la Corte non ha ravvisato il vizio.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993, conv. con modif. dalla l. n. 427/1993

    È stata richiamata dal ricorrente per contestare l'applicazione dello studio di settore; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo nel limite del 'minimo costituzionale'.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato definito in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché faceva riferimento a circostanze non rinvenibili nella sentenza e non adeguatamente localizzate negli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato ribadito che il vizio di legittimità non consente di contestare il convincimento del giudice di merito fondato sulla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è affetta da motivazione apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sinteticità della motivazione se dalla lettura complessiva della decisione e degli atti di merito emerge un percorso argomentativo intellegibile.
  • Nel ricorso per cassazione è ammissibile una doglianza cumulativa solo se le censure eterogenee sono chiaramente scindibili e separatamente esaminabili; in caso contrario la sovrapposizione di motivi diversi può determinare inammissibilità.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o del convincimento del giudice di merito, perché il controllo di legittimità resta esterno e limitato al 'minimo costituzionale' della motivazione.
  • Le contestazioni in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: se si richiamano fatti o circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile se non indica con precisione dove e quando tali elementi siano stati dedotti nei gradi di merito.
  • In materia di accertamento fondato su studi di settore, il contribuente deve offrire una prova idonea a superare le risultanze presuntive poste a base della ripresa; la mera allegazione di condizioni eccezionali o di non normale svolgimento dell'attività, se non provata e specificamente dedotta, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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