Sentenza n. 1037/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento dirigenziale, a firma della Dirigente del Settore Imposte e Canoni del Comune di Genova, Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, prot. n. 429233/2022 datato 11.11.2022, recante ad oggetto: “Diniego ex Art. 10 bis. Legge 241/1990 e successive modificazioni. Installazione impianti pubblicitari in Via De Marini 60 (n. 1 impianto pubblicitario tipo schermo luminoso a led). Prot. 161185 del 27.04.2021” e di tutti gli atti del procedimento comunque connessi al provvedimento ed in particolare dei pareri della Polizia Municipale e del preavviso di rigetto infra citati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario a schermo luminoso sulla facciata di un edificio, motivato dal contrasto con il Codice della strada e con il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale deducendo, con un unico motivo e con motivi aggiunti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, delle disposizioni regolamentari attuative e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Genova. Il diniego si fondava su due autonome ragioni: il contrasto con l'art. 23 del Codice della strada, in relazione al pericolo per la sicurezza della circolazione e alla collocazione dell'impianto in corrispondenza di un'intersezione, e il contrasto con il Piano comunale, quanto alle distanze minime dall'intersezione. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, sostenendo che la società avesse presentato una nuova domanda incompatibile con quella originaria e che anche la nuova richiesta fosse stata respinta per morosità. La società ha insistito per la decisione, rappresentando di avere impugnato il nuovo diniego e chiedendo comunque una pronuncia ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Con motivi aggiunti ha contestato il parere della Polizia locale depositato dal Comune, reiterando le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dall'esame dell'eccezione di improcedibilità perché il ricorso era infondato nel merito. Il diniego è stato qualificato come atto plurimotivato: la legittimità di una sola delle ragioni autonome è sufficiente a sorreggerlo, con conseguente assorbimento delle censure relative agli altri motivi. Il Collegio ha ritenuto legittima la ragione fondata sul contrasto con l'art. 23 del Codice della strada e sul divieto previsto dall'art. 51, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 495/1992, poiché l'impianto ricadeva nell'area di un'intersezione stradale, come risultante dal parere della Polizia municipale e dall'elaborato grafico comunale. La distanza di 38 metri invocata dalla società non era decisiva: la distanza lineare rileva per le distanze minime prima o dopo l'intersezione, mentre il divieto di collocazione in corrispondenza dell'intersezione opera autonomamente e si accerta verificando se l'impianto ricada nell'area dell'intersezione o nei relativi triangoli di visibilità. La deroga dell'art. 23, comma 6, del Codice della strada riguarda soltanto le distanze minime e non supera il divieto di installazione in corrispondenza dell'intersezione. Anche la deroga dell'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 riguarda esclusivamente la distanza dalla carreggiata e non il divieto in questione. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, perché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe comportato l'invalidità dell'atto. La società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 285/1992
La disposizione consente di negare l'installazione di impianti pubblicitari incompatibili con la sicurezza della circolazione; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo per la collocazione dell'impianto in corrispondenza di un'intersezione.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
La deroga prevista dalla norma riguarda soltanto le distanze minime dall'intersezione e non si estende al divieto di installazione in corrispondenza dell'intersezione previsto dall'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 495/1992.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 495/1992
Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
La deroga concerne esclusivamente la distanza dalla carreggiata e non consente di superare il divieto di installazione in corrispondenza di un'intersezione.
art. 51, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 495/1992
La disposizione vieta la collocazione di impianti pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni; il divieto opera autonomamente rispetto alle distanze minime misurate lungo la direttrice di marcia.
art. 51, comma 4, d.P.R. n. 495/1992
La disciplina delle distanze minime va riferita alle singole direttrici di marcia, ma tale criterio non sostituisce l'accertamento del diverso requisito della collocazione in corrispondenza dell'intersezione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La richiesta di decisione formulata dalla ricorrente non è stata esaminata perché il ricorso è stato respinto nel merito.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto sia legittima e idonea a sorreggerlo; il giudice può quindi respingere il ricorso senza esaminare le censure relative alle ulteriori motivazioni, che restano assorbite.
- Il divieto di installare impianti pubblicitari in corrispondenza di un'intersezione stradale è distinto dalla disciplina delle distanze minime dall'intersezione: la deroga alle distanze non consente di superare il divieto di collocazione nell'area dell'intersezione o nei triangoli di visibilità.
- La collocazione di un impianto pubblicitario in corrispondenza di un'intersezione non si accerta misurando soltanto la distanza lineare lungo la direttrice di marcia, ma verificando se l'impianto ricada nell'area dell'intersezione e interferisca con le correnti di traffico o con la visibilità degli utenti della strada.
- La deroga prevista dall'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, relativa all'allineamento con costruzioni, muri o filari di alberi prossimi alla carreggiata, opera esclusivamente sulla distanza dalla carreggiata e non incide sui divieti di installazione stabiliti per le intersezioni stradali.
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