Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29087/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2022 che ha confermato il diniego del Direttore della Casa circondariale ad autorizzare colloqui visivi da remoto con familiari liberi diversi dalla moglie. Il ricorrente contestava violazione di legge e sosteneva che il Tribunale avesse ignorato l'impossibilità o la gravissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis possono essere autorizzati a colloqui visivi da remoto solo in caso di impossibilita o gravissima difficolta a effettuare colloqui in presenza, mediante sistemi audiovisivi controllabili a distanza. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la distanza di residenza degli altri parenti e le condizioni legate alla pandemia non costituiscano, di per sé, impossibilita o gravissima difficolta idonee a giustificare l'autorizzazione; ha inoltre osservato che le ragioni ostative al colloquio avrebbero dovuto essere previamente rappresentate all'amministrazione penitenziaria, cosa che il ricorrente non ha fatto. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta non manifestamente illogica né contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Consente limitazioni e cautele nella disciplina dei colloqui per i detenuti sottoposti a regime differenziato; la giurisprudenza interpreta che l'autorizzazione a colloqui visivi da remoto è ammessa soltanto se sussiste impossibilita o gravissima difficolta a svolgere il colloquio in presenza, e purché le forme di comunicazione siano controllabili a distanza per assicurare le cautele

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati: Sez. 1, n. 19290/2021; Sez. 1, n. 23819/2020; Sez. 1, n. 123759/2021)

    La giurisprudenza consolidata afferma il principio secondo cui l'ammissione a videocolloqui per detenuti 41-bis è possibile soltanto in presenza di impossibilita o gravissima difficolta a effettuare colloqui in presenza e a condizione che le modalità siano compatibili con le cautele del regime 41-bis

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis l'autorizzazione a colloqui visivi da remoto è un'eccezione: va autorizzata solo se è dimostrabile l'impossibilita o la gravissima difficolta a svolgere il colloquio in presenza
  • La mera distanza geografica o l'assenza di voli diretti non costituiscono automaticamente impossibilita o gravissima difficolta: occorre valutare la concretezza dell'ostacolo e fornire elementi probatori
  • Le restrizioni legate a emergenze sanitarie giustificano l'autorizzazione solo se, al momento del provvedimento, incidono concretamente sulla libera circolazione e rendono nei fatti impossibile o estremamente difficoltoso il colloquio in presenza
  • Prima di ricorrere al giudice, il detenuto deve rappresentare e documentare le ragioni ostative all'amministrazione penitenziaria; l'assenza di tale passaggio può essere motivo di rigetto
  • L'ammissione al videocolloquio di un familiare (es. la moglie) non implica automaticamente il diritto degli altri congiunti: ogni richiesta va valutata singolarmente sulla base delle circostanze e delle cautele richieste dal 41-bis
  • La documentazione concreta e la motivazione dettagliata sono determinanti: affermazioni generiche sul disagio non sono sufficienti a convincere il giudice alla modifica del regime autorizzativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.